Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19917 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 19/05/2017, dep.09/08/2017),  n. 19917

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23399/2015 proposto da:

COMUNE SAN FRATELLO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI, 14, presso

lo studio dell’avvocato ANGELO COCCIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato BENEDETTO PALAZZO;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARINA BONFIGLIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1444/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 19/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

Il Comune di San Fratello (ME) domanda la cassazione della sentenza n. 1444, pubblicata in data 19 settembre 2014, con cui la Corte di appello di Palermo ha respinto il suo appello avverso la sentenza con cui il locale Tribunale aveva respinto l’opposizione avverso il precetto notificatogli in data 16 marzo 2009 ad istanza di B.G. in forza di lodo arbitrale esecutivo.

B.G. resiste con controricorso illustrato da memoria.

Considerato che:

Con il primo motivo di ricorso il Comune deduce la nullità della sentenza lamentando la sostanziale mancanza di motivazione sulla ritenuta sanabilità della nullità del lodo per inesistenza della clausola compromissoria.

Con il secondo motivo il Comune lamenta l’erroneità della sentenza laddove ha ritenuto che la sua partecipazione al procedimento arbitrale senza nulla eccepire avesse sanato la nullità derivante dall’invalidità della clausola compromissoria.

Il controricorrente ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per tardivo deposito in cancelleria e nel merito ne ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza.

Ritenuto che:

Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

L’eccezione di improcedibilità sollevata dal controricorrente è infondata, posto che il ricorso, notificato in data 15 settembre 2015, risulta depositato in cancelleria in data 2 ottobre 2015 – quindi nel rispetto del termine di cui all’art. 369 c.p.c. – atteso che la data indicata dal B. (13 ottobre 2015) non è quella di deposito bensì quella di iscrizione a ruolo, che con ogni evidenza non rileva al fine che ne occupa.

Il ricorso è fondato.

La ratio decidendi della Corte di appello è basata sull’affermazione che la “irregolarità” del contratto denunciata dal Comune darebbe luogo a “nullità sanabile” e non a inesistenza, con la conseguenza che il vizio relativo andrebbe denunciato con tempestiva impugnazione del lodo e rimarrebbe sanato dalla partecipazione al procedimento arbitrale del Comune medesimo; procedimento che sarebbe stato infine definitivamente accettato in un parallelo giudizio tra le stesso parti, concluso con la sentenza n. 285/2014 della Corte di appello di Palermo.

Questa Corte, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, ha affermato che ove si deduca la nullità del lodo per inesistenza della clausola compromissoria, il giudice di merito ha il potere di interpretare direttamente la previsione contrattuale oggetto di contestazione, per accertare se contenga o meno la volontà di compromettere in arbitri la soluzione delle controversie; infatti, rilevando ai fini dell’accertamento della potestas iudicandi degli arbitri, l’interpretazione della clausola compromissoria non incontra i limiti stabiliti per l’interpretazione delle altre clausole contrattuali, riservata agli arbitri e sindacabile dal giudice di merito solo per violazione delle norme di ermeneutica contrattuale o per difetto assoluto di motivazione (Sez. 1, Sentenza n. 7649 del 28/03/2007); nè tale motivo di nullità può ritenersi soggetto a sanatoria per decadenza dal termine di impugnazione, atteso che è stato altresì affermato che diversamente da quanto accade nei casi di nullità del compromesso o di mera nullità del lodo arbitrale, previsti dall’art. 829 c.p.c., nel caso – equiparabile ad inesistenza del lodo – di vizio derivante dalla mancanza del compromesso o della clausola compromissoria o dall’esclusione della compromettibilità in arbitri della materia della controversia, non trova applicazione il principio generale di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, da far valere nei modi e nei tempi previsti dall’art. 828 c.p.c., con la conseguente preclusione del potere della corte d’appello di passare al giudizio rescissorio (Sez. 1, Sentenza n. 2598 del 07/02/2006); nè la nullità può ritenersi sanata dal comportamento delle parti in sede di arbitrato, posto che è stato precisato che in ipotesi di clausola compromissoria inesistente il successivo comportamento delle parti (che, come nella specie, abbiano avviato e concluso il procedimento portante all’insediamento degli arbitri) non vale a sanare il vizio di carenza di potere degli arbitri, senza che, in contrario, possa essere invocato il disposto dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 817 c.p.c., atteso che tale disposizione si riferisce al superamento, da parte degli arbitri, dei limiti loro imposti dal compromesso e non alla diversa ipotesi di originaria e totale carenza di potere e atteso inoltre che, in subiecta materia, deve escludersi ogni possibilità di interpretazione analogica, ponendosi la competenza arbitrale come derogatoria alla competenza del giudice naturale (Sez. 1, Sentenza n. 12175 del 15/09/2000); nè infine può invocarsi un effetto pregiudicante del parallelo giudizio svoltosi tra le parti, atteso che la sentenza di incompetenza pronunciata dal Tribunale di Patti, quand’anche qualificabile come pronuncia di merito, non ha avuto affatto ad oggetto la validità della clausola compromissoria, ma si è limitata a statuire sulla competenza degli arbitri; nè tampoco effetto analogo può avere la sentenza di questa Corte n. 23176/2015, richiamata dal controricorrente in memoria, atteso che la stessa ha avuto per oggetto la questione della competenza degli arbitri a decidere il giudizio e non la validità della clausola compromissoria.

Dunque la sentenza va cassata affinchè il giudice di rinvio, applicando i citati principi di diritto e ritenuta proponibile l’eccezione di invalidità della clausola compromissoria, proceda all’esame nel merito della relativa questione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese della presente fase.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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