Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19917 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 05/10/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 05/10/2016), n.19917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2043-2014 proposto da:

HUNTSMAN PATRICA S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona

dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 3, presso lo

studio dell’avvocato GAETANO CAPPUCCI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ITALICO PERLINI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato ALDO SIPALA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALDO SCHIAVI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2125/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/04/2013 R.G.N. 7417/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l’Avvocato PERLINI ITALICO;

udito l’Avvocato SIPALA ALDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO del PROCESSO

Con ricorso in data 28 luglio 2010 la S.r.l. HUNTSMAN PATRICA appellava la sentenza del giudice del lavoro di Frosinone, n. 814 del 28 aprile 2009, che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato a M.L. il (OMISSIS), con la condanna della medesima alla reintegra ed al risarcimento del danno L. 20 maggio 1970, n. 300, ex art. 18, oltre che al pagamento delle spese di lite. L’appellante chiedeva la riforma dell’impugnata sentenza, deducendo che il tribunale per giudicare illegittimo il recesso aveva erroneamente attribuito alla c.t.u. una funzione di verifica del contenuto della contestazione disciplinare, che oggettivamente non poteva competergli, e che al contrario doveva essere accertato con altri mezzi di prova, richiesti ma non ammessi. In ogni caso, lamentava insufficiente e/o omessa motivazione in relazione al profilo valutativo della condotta tenuta dal lavoratore in dispregio dell’obbligo di fedeltà verso il datore di lavoro, tale da giustificare il licenziamento per giusta causa.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza numero 2125 in data 5 marzo – 13 aprile 2013, rigettava l’interposto gravame e condannava la società al pagamento delle relative spese. Osservava che il giudice di prime cure era pervenuto alla decisione dopo aver accertato tramite consulenza tecnica di ufficio la circostanza che effettivamente nel periodo (OMISSIS) presso lo stabilimento della società, dove prestava servizio il M., non venivano svolte operazioni di controllo attraverso la natura della strumentazione degli impianti ETO. La circostanza era stata affermata dal M. in sede di interrogatorio libero reso nel corso di altro giudizio, di modo che ritenendo la falsità e la potenzialità lesiva della dichiarazione, la convenuta aveva contestato la violazione del dovere dl fedeltà e quindi aveva licenziato il dipendente per giusta causa, ritenendo ormai irreparabilmente compromesso vincolo fiduciario.

Correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto necessario, al fine di valutare la legittimità dell’impugnato recesso, accertare la falsità o la veridicità del contenuto della dichiarazione resa dal M., così come indicato nella contestazione disciplinare, mediante opportuno accertamento tecnico, il cui risultato aveva definitivamente chiarito la veridicità di quanto affermato dal ricorrente, ossia che nel periodo indicato parte datoriale non aveva eseguito la taratura degli strumenti indicati, ma solo mere regolazioni. La resistente non aveva specificamente contestato le risultanze della c.t.u., assumendo che la taratura sostanzialmente equivaleva a “regolazioni o aggiustaggi”. Secondo la Corte di merito, alla stregua dell’elaborato peritale, si evinceva che l’operazione di taratura aveva un significato tecnico preciso, diverso da quello di regolazione o di aggiustaggio, in quanto implicava l’utilizzo di strumenti, di tecniche e procedure standardizzate, idonei a garantire l’effettività del controllo, secondo i criteri di sicurezza affidati all’interno del sistema gestione qualità. Per di più, nella relazione peritale era stato descritto il metodo di rilevamento delle asserite tarature del periodico di riferimento (anni (OMISSIS)). In senso contrario, la società appellante si era limitata a reiterare le richieste di prova testimoniale, peraltro irrilevante quanto all’accertamento del procedimento tecnico di taratura.

Anche il 4^ motivo di appello era, infondato circa la pretesa violazione dell’obbligo di fedeltà, laddove il primo giudicante aveva ritenuto illegittimo il licenziamento intimato per mancata dimostrazione delle circostanze contenute nella lettera di contestazione disciplinare. Di conseguenza, il comportamento tenuto non poteva considerarsi tale da minare Irreparabilmente la fiducia, essendo al contrarlo improntato all’esercizio di un proprio diritto, ossia quello di verificare la correttezza e la legittimità delle mansioni svolte.

Effettivamente, secondo i giudici di appello, le affermazioni del M. erano potenzialmente lesive per la società, attesa per di più la dimostrazione della loro intrinseca veridicità. Di conseguenza, la valutazione della condotta del lavoratore andava operata alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al diritto di critica del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, così come operato nella sentenza impugnata (all’uopo citando Cass. n. 29008/2008, 26 febbraio 1986 n. 1173, 5 novembre 1980 n. 5932 e 16 maggio 1998 n. 4592).

Ad avviso della Corte territoriale, tuttavia, la dichiarazione resa dal M. non era consistita in un atto deliberatamente gratuito, diretto a sfiduciare i propri diretti superiori gerarchici, dinanzi a terzi, mettendo in discussione l’immagine stessa della società, facendola apparire responsabile di attività illecite contro la legge, nè appariva inserita nell’ambito di una generale condotta polemica, foriera di atti emulativi ai danni della convenuta. Al contrario, la dichiarazione per il contenuto e le modalità di divulgazione non poteva ritenersi tale da offendere l’onore e il prestigio della società e perciò, come correttamente ritenuto dal tribunale, non poteva integrare un ipotesi di giusta causa, ossia una circostanza tale da recidere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.

Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione la S.r.l. HUNTSMAN PATRICA con sede in (OMISSIS) mediante atto di cui alla relata di notifica in data 9/10 gennaio 2014, con unico unico motivo (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che aveva formato oggetto di discussione tra le parti.

Le argomentazioni dell’impugnata pronuncia, che si rifacevano alle risultanze dell’anzidetta c.t.u., non erano rapportate al contenuto della contestazione disciplinare e quindi al fatto che il lavoratore aveva sostenuto che in azienda i controlli non venivano minimamente eseguiti, addirittura affermando che gli stessi consistevano nel ricopiare precedenti certificati, sicchè la questione (ossia l’omesso esame contestato dalla ricorrente) era se i controlli non fossero minimamente effettuati, oppure se fossero eseguiti, lasciando poi la qualificazione degli stessi ad un successivo momento definitorio.

Pertanto, la Corte di merito adagiandosi sulla sentenza di primo grado non aveva minimamente considerato che il lavoratore aveva affermato che i controlli (di taratura o meno) sulle strumentazioni non venivano effettuati, sostenendo quindi anche alla luce della c.t.u., un qualcosa che invece il perito non aveva sostenuto, visto che quest’ultimo aveva comunque ammesso cheìcontrolli e le regolazioni sugli strumenti di misura erano eseguiti. Inoltre, i giudici di appello avevano omesso o comunque non avevano debitamente considerato che l’operazione di controllo degli strumenti di misura venivano in ogni caso eseguite, con le regolazioni di cui l’ausiliare aveva dato conto. In definitiva, attribuendo il giusto significato al termine taratura ed evidenziando che oggetto fondamentale della questione era la verità o meno dell’affermazione resa dall’appellato, secondo il quale in azienda non si facevano le tarature della strumentazione del reparto ETO, in base ad una corretta lettura della c. t. u., emergeva che detta taratura veniva eseguita in base a quanto rilevato dallo stesso consulente mediante analisi di ponderosa documentazione messa a disposizione dell’azienda, laddove si sostanziano in aggiustamenti e regolazioni, che erano proprio l’elemento qualificante e caratterizzante di ogni taratura.

Avverso all’impugnazione avversaria ha resistito il M. mediante controricorso denunciando l’inammissibilità del motivo formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè la sua infondatezza, con atto di cui alla retata di notifica in data 7/13 febbraio 2014.

Entrambe le parti sono comparse alla pubblica udienza del 19 maggio 2016, in vista della quale peraltro il solo controricorrente M. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va respinto, non sussistendo nella specie gli estremi del vizio denunciato nei termini consentiti dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, tenuto conto di quanto motivatamente accertato in punto dl fatto dal competenti giudici di merito e dl quanto per l’effetto discrezionalmente apprezzato, nonchè correttamente valutato pure in diritto, escludendo quindi la legittimità del licenziamento Intimato al M. il (OMISSIS).

Peraltro, nella irrituale tecnica dl assemblaggio del ricorso de quo (mediante fotomontaggio della parte narrativa della sentenza Impugnata e con l’allegazione in fotocopia della lettera di contestazione in data (OMISSIS), nonchè di una pagina della relazione del c.t.u. e dl uno stralcio – pgg. 31 e 32 – della relazione del c.tp. della società resistente), perciò in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, (laddove a pena d’inammissibilità sono richieste l’esposizione sommarla del fatti della causa ed i motivi del ricorso, sicchè occorre una sintetica allegazione al riguardo, ancorchè in ogni caso completa. Cfr. Cass. sez. un. n. 5698 del 11/04/2012: al fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, che, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto – anche quello di cui non occorre sia informata – la scelta dl quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso. In senso conforme tra le altre v. Cass. 1905 del 2012. Analogamente, più di recente, v. ancora Cass. Sez. 6 – 3, sentenza n. 3385 del 22/02/2016: il ricorso per cassazione redatto per assemblaggio, attraverso la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto degli atti processuali, è carente del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3), che non può, a fronte dell’utilizzo di tale tecnica, neppure essere desunto, per estrapolazione, dall’illustrazione del o dei motivi) è stata completamente omessa l’Indicazione dei motivi di appello avverso la sentenza di primo grado. Di conseguenza, non è neppure possibile verificare se la questione circa la differente portata della contestazione, Il cui preciso significato sarebbe stato erroneamente Inteso dalla Corte territoriale, fosse stato ritualmente (a norma dell’art. 434 c.p.c., ancorchè secondo il testo allora vigente) sollevata con l’interposto gravame (questione, peraltro, neanche desumibile dall’integrale lettura dell’impugnata sentenza, laddove in particolare si rappresentava che la riforma della sentenza appellata era stata chiesta perchè era stata erroneamente attribuita al c.t.u. una funzione di verifica del contenuto della contestazione disciplinare e che in ogni caso era stata lamentata la omessa ed insufficiente motivazione In relazione al profilo valutativo della condotta tenuta da lavoratore in dispregio dell’obbligo di fedeltà verso il datore di lavoro).

Per il resto, le doglianze della ricorrente si riducono In effetti ad opinioni dissenzienti, ancorchè motivate, rispetto a quanto, parimenti argomentato, è stato ritenuto dai giudici di merito, laddove inoltre non risulta neanche dedotto il requisito della decisività, pure rilevante ed indispensabile al sensi del più volte citato art. 360 c..c., comma 1, n. 5.

Orbene, posto che nella specie è applicabile il nuovo testo della suddetta disposizione processuale, trattandosi di sentenza emessa in data 5 marzo/13 aprile 2013, va ricordato che nel giudizio di cassazione è precluso l’accertamento del fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori, tanto più a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. con modif. In L. n. 134 del 2012, che consente il sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione dell’omesso esame di un “fatto” decisivo e discusso dalle parti (Cass. lav. n. 21439 del 21/10/2015).

In particolare, dopo la modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. civ. sez. 6 – 3, n. 12928 del 09/06/2014. V. altresì Cass. sez. un. nn. 2045-14 ud. 19.5.216 8053 del 07/04/2014, secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. In L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulle motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dl legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni Inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente Incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto dl “sufficienza” della motivazione. Inoltre, le Sezioni unite – con la stessa pronuncia n. 8053/14 – hanno precisato che il novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ha Introdotto un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto dl discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Di conseguenza, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Parimenti, secondo Cass. Sez. 6 – L, n. 2498 del 10/02/2015, l’omesso esame di elementi Istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualora li fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie).

Nel caso qui in esame, pertanto, non è ravvisabile alcun vizio rilevante ai sensi del citato art. 360, n. 5, tenuto conto di quanto motivatamente accertato ed apprezzato dalla Corte di merito con la sentenza impugnata in ordine ai fatti di causa.

D’altro canto, va pure evidenziato come il ricorso de quo non contenga alcuna censura in relazione alla seconda parte della motivazione della sentenza Impugnata, laddove la Corte capitolina, pur dando atto che effettivamente le affermazioni del M. erano potenzialmente lesive per la società appellante, e che lo erano ancor di più a seguito della dimostrata loro intrinseca veridicità, richiamata l’anzidetta giurisprudenza di legittimità in ordine al diritto di critica del lavoratore nei confronti dl parte detonale, riteneva ad ogni modo che nello specifico la dichiarazione del M. non era consistita in un atto deliberatamente gratuito…, ma che ai contrario, per il contenuto e le modalità di divulgazione non poteva ritenersi tale da offendere l’onore ed il prestigio della società, sicchè non poteva integrare un’ipotesi di giusta causa tale da ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario.

Orbene, tale motivazione – che appare del tutto avulsa ed autonoma dall’accertamento in fatto sulla verità o meno delle affermazioni ascritte al M. – si risolve comunque in una valutazione circa l’assenza nella specie di un Intento denigratorio, tale “screditare o da metter in discussione l’immagine stessa della datrice di lavoro, di modo che non poteva comunque giustificarsi il recesso, per contro intimato al lavoratore.

A ben vedere, quindi, trattasi dl autonoma ratio decidendi, avverso cui nulla ha confutato la ricorrente, di modo che la se impugnazione finisce anche col risultare inammissibile sotto tale profilo (cfr. tra le altre Cass. lav. n. 4293 del 04/03/2016, secondo cui il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti; ne deriva che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità dl ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione. Conformi Sezioni Unite n. 7931/2013 e numerose altre di segno analogo).

Pertanto, il ricorso va respinto con conseguente condanna della parte rimasta soccombente alle relative spese, oltre che al versamento dell’ulteriore contributo unificato come per legge.

PQM

la Corte RIGETTA il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida a favore del controricorrente, in Euro 3500,00 (tremilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonchè spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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