Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19916 del 30/08/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19916 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 30/08/2013
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi. 2.,)
Roma,
4
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
Z
DEPOSITATO IN CANQ UER
IL
Il Funi
McR
ht*
3-1-o
-Is
Ct. 36889/2011 (Avv. De Felice)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 20981/2011
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
resistente
contro
VIGNA RENATO
ricorrente
in punto
annullamento della sentenza n. 122/31/2010 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di MILANO.
PREMESSO
Che con nota 248172/2012 del 2/8/2012 la Direzione Provinciale di
Milano 2 ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di
definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n.
98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al
versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 22/10/2012
dello Stato (C .F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC: