Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19916 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19916 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14477/2017 R.G. proposto da
F.LLI MORRONE & FIGLI SRL, in persona del legale rappresentante
pro tempore, da considerarsi per legge, in difetto di elezione di
domicilio in Roma, domiciliata ivi presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA TERESA GITTO;
– ricorrente contro

UCI SCARL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivarrìente domiciliata in ROMA, VIA DI MONTE VERDE 162,
presso lo studio dell’avvocato GIORGIO MARCELLI, rappresentata e
difesa dall’avvocato ERNESTO LOASSES;
– con troricorrente contro

LACATUS ASPAZIA;

Data pubblicazione: 27/07/2018

- intimata avverso la sentenza n. 2519/2016 del TRIBUNALE di COSENZA,
depositata il 30/11/2016;
• ■■■

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO;
rilevato che:

articolato su di un motivo notificato a partire dal 30/05/2017, per
la cassazione della sentenza n. 2519 del 30/11/2016 del Tribunale
di Cosenza, di riforma della sentenza del Giudice di pace di detta
città e definitivo rigetto della domanda risarcitoria proposta ex artt.
125 seg. cod. ass. di essa odierna ricorrente per il sinistro stradale
occorso il 17/06/2012 tra i veicoli di proprietà di M3LF & Partners cedente del credito azionato – ed altro di proprietà di Aspazia
Lacatus, nei confronti pure dell’U.C.I. e di Vasile Lacatus;
resiste con controricorso la sola intimata U.C.I. s.c.a r.l.;
è formulata proposta di definizione – per manifesta
infondatezza – in camera di consiglio ai sensi del primo comma
dell’art. 380-bis cod. proc. civ., come modificato dal comma 1, lett.
e), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif.
dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197;
la ricorrente deposita memoria ai sensi del secondo comma,
ultima parte, del medesimo art. 380-bis;
considerato che:
il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in
forma semplificata;
l’unitario motivo (di «violazione e falsa applicazione dell’art.
342 cpc in relazione art. 360 n. 3 e 4 cpc»), con cui l’odierna
ricorrente ripropone la questione dell’inammissibilità dell’atto
introduttivo dell’appello per violazione del nuovo testo dell’art. 342
cod. proc. civ., deve dirsi manifestamente infondato;
nelle more del giudizio è intervenuta invero Cass. Sez. U.
16/11/2017, n. 27199, a mente della quale «gli artt. 342 e 434
Ric 2017 n. 14477 sez. M3 – ud 27-06-2018
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la Srl F.11i Morrone & Figli chiede, affidandosi ad un ricorso

t
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif.
dalla I. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una
cfliara individuaziae delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti
e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra

progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo
grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris
instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata»;
già dalla lettura del tenore testuale dell’appello, come riversato
dalle parti nei rispettivi atti di costituzione nel presente giudizio di
legittimità, risulta evidente come detti requisiti siano stati
rispettati: l’appellante U.C.I. ha contestato la ricostruzione del
fatto, l’idoneità degli elementi di fatto a fondamento della domanda
per difetto di indicazione della dinamica del sinistro e delle modalità
di accadimento e delle relative precise circostanze di luogo e di
tempo, l’insufficienza della sola testimonianza assunta, la non
operatività della presunzione ex art. 2054 cod. civ., l’irrilevanza
dell’interrogatorio formale non reso dal conducente (oltretutto a
seguito di notifica affetta da plurimi vizi procedimentali) e la non
utilizzabilità delle dichiarazioni rese fuori del processo, la radicale
insufficienza del materiale probatorio in punto di quantum (basato
in via esclusiva su di una fattura emessa dalla stessa cessionaria, la
cu’i idoneità è co‘ ntestata con ampie argomentàzioni, senza
tralasciare una subordinata istanza di c.t.u.); ed ha formulato
domanda di restituzione;
tanto consente di individuare in modo agevole sia una chiara
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
impugnata, sia una piana esposizione delle doglianze mosse ad
ognuno delle une e degli altri, sorretta da una idonea parte
Ric. 2017 n. 14477 sez. M3 – ud. 27-06-2018
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l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un

argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo

giudice; non valendo a scalfire tale conclusione alcune delle
considerazioni sviluppate nella memoria, che, per il resto, si
préoccupa di confueare le altre eccezióni in rito della controparte;
il ricorso va quindi rigettato, con condanna della soccombente
ricorrente alle spese in favore della controricorrente;
infine, si deve pure dare atto – senza possibilità di valutazioni

altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei
presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17,
della I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato
per i gradi o i giudizi di impugnazione;

p. q. m.
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della
controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida
in C 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura
del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori
di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso da lei proposto, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in ROma il 27/06/2018.

discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte

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