Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19916 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2020, (ud. 20/12/2019, dep. 23/09/2020), n.19916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10012-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

RIVAPLAST SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

R.R., R.M., R.S., elettivamente domiciliati in ROMA VIA

DELLA MERCEDE 11, presso lo studio dell’avvocato FRANCARIO FABIO,

che li rappresenta e difende, giusta procura in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 151/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 25/10/2011; udita la relazione della causa svolta

nella pubblica udienza del 20/12/2019 dal Consigliere Dott.

LOCATELLI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per l’accoglimento del nono e

decimo motivo di ricorso con l’assorbimento degli altri; udito per

il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato DE BLASI per delega

dell’Avvocato FRANCARIO che si riporta al controricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate notificava alla società Rivaplast srl un avviso di accertamento, per l’anno di imposta 2004, con il quale contestava alla società un’indebita deduzione di costi e maggiori ricavi non dichiarati per un ammontare di Euro 78.902, determinando le corrispondenti maggiori imposte Ires, Irap ed Iva, oltre sanzioni. Poichè Rivaplast srl era una società a ristretta base partecipativa (tre soci in rapporto di parentela) l’Agenzia delle Entrate notificava ai soci R.R. (padre), R.S. e R.M. (figli), distinti avvisi di accertamento attribuendo a ciascuno di essi la percezione di redditi di capitale costituiti dalla distribuzione, in proporzione delle rispettive quote di partecipazione, degli utili extracontabili accertati in capo alla società.

Contro gli avvisi di accertamento la società ed i soci proponevano distinti ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Varese che, previa riunione, li accoglieva parzialmente nei seguenti termini: annullava l’avviso di accertamento a carico della società con riferimento ai maggiori ricavi accertati, confermando la sola ripresa a tassazione dei costi indeducibili; annullava integralmente gli avvisi di accertamento a carico dei soci.

La Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che lo rigettava con sentenza n. 151 del 25 ottobre 2011.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone dodici motivi di ricorso per cassazione.

Rivaplast srl ed i soci R.R., R.S. e R.M. resistono con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia:”Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 “, nella parte in cui la C.T.R. effettua “una esplicitazione delle ragioni del suo decidere astratta, generica, assolutamente incomprensibile”.

2. Il secondo motivo denuncia:”Violazione e falsa applicazione artt. 2727-2729 c.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, in combinato disposto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.”.

3. Il terzo motivo denuncia:”Nullità della sentenza impugnata per inosservanza D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4″ per ultrapetizione, avendo il giudice di appello ritenuto la nullità degli avvisi per difetto di motivazione mentre tale vizio non era stato eccepito dai ricorrenti.

4.11 quarto motivo denuncia:”Nullità della sentenza impugnata per inosservanza D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4″, nella parte in cui la sentenza non ha indicato alcuna ragione per cui ha ritenuto sussistente la nullità degli avvisi.

5. Il quinto motivo denuncia:”Violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 “, nella parte in cui la C.T.R. ritiene la nullità degli avvisi per difetto di motivazione in quanto fondati su presunzione di molteplice grado, posto che l’avviso fondato su presunzioni prive dei necessari requisiti non è nullo per difetto di motivazione ma, ipoteticamente, infondato.

6.11 sesto motivo denuncia; “Nullità della sentenza impugnata per inosservanza degli artt. 329 c.p.c. e 2909 c.c. in combinato disposto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”

7.11 settimo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 42 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” nella parte in cui la C.T.R. ha ritenuto la nullità avviso per mancata specificazione se esso sia stato emesso ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 39 comma 1, ovvero art. 39, comma 2.

8. L’ottavo motivo denuncia: “Nullità della sentenza impugnata per inosservanza D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 e art. 112 c.p.c. in combinato disposto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, in quanto la C.T.R. è incorsa nel vizio di extrapetizione nella parte in cui afferma che l’atto impositivo è fondato su presunzioni multiple e ragioni contraddittorie, vizi non appartenenti al legittimo thema decidendum.

9. Il nono motivo denuncia: “Motivazione omessa od insufficiente su fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 ”

10. Il decimo motivo denuncia: “Motivazione omessa od insufficiente su fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 “.

11. L’undicesimo motivo denuncia: “Motivazione omessa od insufficiente su fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

12. Il dodicesimo motivo denuncia: “Motivazione omessa od insufficiente su fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

I motivi primo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo, attinenti, il primo al vizio della motivazione meramente apparente integrante nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed i restanti al vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (essendo applicabile il previgente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), sono fondati con assorbimento dei restanti motivi. La sentenza impugnata contiene una astratta illustrazione del “concetto di avviso di accertamento” e della nozione di diritto di difesa che si afferma essere stato violato dalla mancata indicazione “se l’avviso è stato emesso in base al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 ovvero 2”; l’argomentazione conclusiva è del seguente tenore: “il risultato cui è pervenuto l’Ufficio è la risultante di una combinazione di dati contabili e di formule matematiche che inficiano la bontà del risultato perchè basato su presunzioni multiple.In questo senso l’avviso di accertamento deve essere univoco:i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche possono essere anche plurime ma non contraddittorie.” La motivazione svolta in tali termini è generica, in parte incomprensibile e comunque sprovvista di un minimo contenuto argomentativo intellegibile, che consenta di individuare la ratio decidendi seguita dal giudice; si afferma che l’avviso di accertamento non chiarisce se si tratta di un accertamento svolto ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 mentre l’atto impositivo (trascritto nel ricorso per cassazione) contiene l’espressa indicazione che esso è stato effettuato ai sensi dell’art. 39 comma 1; vengono ignorati i motivi di impugnazione formulati da parte appellante, la quale aveva ribadito che l’accertamento di tipo analitico-induttivo era stato svolto ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 39 comma 1 lett. d), ricostruendo i ricavi sulla base del costo – del venduto con applicazione di una percentuale di ricarico determinata in contraddittorio con la società e ponderata in rapporto alla percentuale di incidenza degli acquisti del singolo fornitore sul totale degli acquisti stessi; il giudice di appello non spende una parola nell’esame della presunzione (reiterata nei motivi di appello) circa la distribuzione ai soci degli utili extracontabili conseguiti da società a ristretta base partecipativa e con soci legati da vincoli familiari (nella specie padre e due figli), presunzione costantemente avallata dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Sez. 6 – 5, n. 1947 del 24/01/2019; Sez. 5 n. 32959 del 20/12/2018; Sez. 5, Sentenza n. 24534 del 18/10/2017).

I restanti motivi sono assorbiti.

La sentenza deve pertanto essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, alla quale è demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie ricorso nei termini indicati in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020

 

 

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