Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19916 del 23/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 23/07/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 23/07/2019), n.19916
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16294-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI
APPENNINI, 46, presso lo studio dell’avvocato ANTONOI GIAMPAOLO,
rappresentato e difeso dall’avvocato MAIO NINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1493/8/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di CATANZARO SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA,
depositata il 05/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11 /04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE
MARIA ENZA.
Fatto
RITENUTO
Che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Calabria, n. 1493/8/17 dep. 5 giugno 2017, che a seguito di cassazione con rinvio – in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento anno 2000 nei confronti della società Scarfò gioielli di S.P.G. & C. s.a.s., per IVA e IRAP, anno 2000, e dei soci S.F. e S.P.G. ai fini IRPEF – ha dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuto condono, L. n. 289 del 2002, ex art. 9, comma 14.
Pietro Giovanni Scarfò si costituisce con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. Con l’unico motivo del ricorso si deduce violazione di legge, L. n. 289 del 2002, art. 9, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che la notifica del processo verbale di accertamento alla società non era idoneo ad escludere l’applicabilità del condono ai soci, in quanto soggetti titolari di posizioni fiscali distinte e considerando congrua la somma versata per il condono, in mancanza di rilievi dell’Ufficio.
2. Il motivo è infondato.
Va premesso che la definizione automatica per gli anni pregressi a norma della L. n. 289 del 2002, art. 9, non si applica, ai sensi del comma 14 dello stesso art. 9, qualora sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, o avviso di accertamento ovvero invito al contraddittorio.
Nel caso di specie, la ricorrenza della causa ostativa alla definizione agevolata non può ritenersi accertata, non potendo attribuirsi rilevanza a circostanze che, afferendo esclusivamente alla distinta posizione fiscale della società, non possono nè precludere contestazioni da parte dei soci, nè per converso ostare alla proposizione da parte degli stessi di istanze di condono ad essi riferibili (cfr. Cass. n. 23168 del 04/10/2017; v. anche n. 15329/2013).
Il motivo di ricorso, nella parte contesta la sentenza impugnata in relazione alla congruità della somma versata dal contribuente per il condono è poi inammissibile, perchè in contrasto con quanto contenuto sul punto nella sentenza, e non idoneamente confutato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese per il principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3.000.00, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019