Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19916 del 20/09/2010
Cassazione civile sez. trib., 20/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 20/09/2010), n.19916
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 23043/2009 proposto da:
T.A., socia della Sas Autorimessa Tringale, ricorrente che
non ha depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituita –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro
tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 99/2008 della Commissione Tributaria Regionale
di NAPOLI del 27.5.08, depositata il 24/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIETRO
ABBRITTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, letto il controricorso depositato da Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate per contraddire al ricorso proposto dalla s.a.s. Società Autorimessa Tringale di Tringale Anna per la cassazione della sentenza n. 99/20/08 del 24.6.2008 della Commissione tributaria regionale della Campania;
vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal Consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che, rilevato il mancato deposito del ricorso depositato presso la Cancelleria della Corte, ha concluso affinchè esso sia dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 1;
rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti costituite;
ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dagli atti di causa, che alla disposizione di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1, che colpisce con la sanzione di improcedibilità il mancato o tardivo deposito del ricorso per cassazione presso la Cancelleria della Corte;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida per entrambe le parti in complessivi Euro 1.600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre contributo unificato, spese generali e contributi di legge.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010