Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19916 del 09/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 19/05/2017, dep.09/08/2017), n. 19916
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22657/2015 proposto da:
C.P.V., B.L., elettivamente domiciliati
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI LORENZO
GUSELLA;
– ricorrenti –
contro
CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE E IMOLESE SOC COOP, in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA A. CARONCINI 27, presso lo studio
dell’avvocato FLAMINIO SENSI GINNASI POGGIOLINI, che lo rappresenta
e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati PIETRO
COTTIGNOLA e RENATO DE LORENZI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 317/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 17/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
B.L. e C.P.V. ricorrono per la cassazione della sentenza n. 317/2015 pubblicata il 17 febbraio 2015 con cui la Corte di appello di Bologna ha rigettato l’appello da essi proposto avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna che aveva respinto l’opposizione da essi spiegata contro il decreto ingiuntivo, rilasciato in favore del Credito Cooperativo Ravennate e Imolese Soc. Coop., di pagamento del saldo debitore di un contratto di conto corrente garantito da ipoteca.
Il Credito Cooperativo Ravennate e Imolese Soc. Coop. ha resistito con controricorso.
Considerato che:
Il primo motivo di ricorso lamenta “Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, in particolare dell’art. 2697 c.c.” censurando la sentenza impugnata laddove non avrebbe posto a carico della banca l’onere di provare la legittimità del recesso operato dal contratto di finanziamento.
Il secondo motivo di ricorso lamenta “Violazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 112 c.p.c.” rilevando che il giudice di appello non si pronunciato sulla domanda da essi proposta di applicare l’art. 297 c.p.c., ricorrendone tutti i presupposti.
La controricorrente ha eccepito l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione, atteso che il ricorso per cassazione non sarebbe stato sottoscritto con firma digitale, così come priva di sottoscrizione digitale sarebbe l’autentica di firma della procura speciale dei ricorrenti e infine perchè manca la sottoscrizione digitale del notificante ai sensi della L. n. 53 del 1994.
Ritenuto che:
Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
E’ intervenuta rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, sicchè va dichiarata l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c..
Nulla per le spese.
PQM
dichiara estinto il processo.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017