Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19915 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19915 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13971/2017 R.G. proposto da
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo,
rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO
MARITATO, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE
ROSE, ESTER ADA SCIPLINO;
– ricorrente contro

TARANTINO ANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RODI
32, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA BONITO,
rappresentata e difesa da sé medesima;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 27/07/2018

avverso la sentenza n. 3340/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA,
depositata il 24/11/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 17/04/201 dal Consigliere bott. Franco DE S urEFANO;
rilevato che:
l’INPS ricorre, affidandosi a cinque motivi, per la cassazione
della sentenza n. 3340 del 24/11/2016, in causa iscritta al n.

Tribunale di Foggia ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi
proposta da Angela Tarantino contro il provvedimento del
15/02/2015 con cui il g.e. aveva definito l’espropriazione presso
terzi intrapresa da quella nei suoi confronti per il recupero delle
spese successive al pagamento della sorta capitale recata da
sentenza n. 922/13 di quel tribunale in funzione di giudice del
lavoro che aveva pronunciato la distrazione delle spese in suo
favore, liberando nel contempo le somme pignorate, per avere
riconosciuto la fondatezza delle contestazioni di esso debitore in
sede meramente esecutiva;
resiste con controricorso l’intimata;
è stata formulata proposta di definizione – per manifesta
fondatezza del secondo motivo – in camera di consiglio ex art. 380bis, co. 1, cod. proc. civ., come modif. dal co. 1, lett. e), dell’art. 1bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre
2016, n. 197;
non sono depositate memorie ai sensi del secondo comma,
ultima parte, del medesimo art. 380-bis;
considerato che:
il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma
semplificata;
degli altri motivi di ricorso (il primo, di «violazione degli artt.
616, 617 e 618 c.p.c. in relazione all’art. 289 c.p.c.»; il terzo, di
«nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma
secondo, n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.»; il quarto, di
Ric 2017 n. 13971 sez. M3 – ud 27-06-2018
-2-

9397/15 r.g. e con ricorso notificato il 24-29/05/2017, con cui il

«violazione dell’art. 480 c.p.c.» in ordine alle spese successive al
titolo autoliquidate dal precettante in precetto; il quinto, di
«violazione o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 91
c.p.c. é dell’art. 4 del DA. n. 55/2014») ritiene il Collegio Slperflua
la puntuale illustrazione per avere tra quelli priorità logica il
secondo (di «violazione e falsa applicazione del combinato disposto
degli artt. 93, 409, 617, 618 e 618 bis, c.p.c.»), il quale è

infatti, l’opposizione agli atti esecutivi del creditore che ha
azionato, quale difensore distrattario delle spese di lite tale
riconosciuto in un titolo per crediti di lavoro, non è disciplinata dal
rito del lavoro, non condividendo il suo credito la natura di quello
oggetto del titolo e, pertanto, è soggetta al rito ordinario (Cass. nn.
24691/2010, 17134/2005, 11804/2007); sicché essa va introdotta
con atto di citazione e non con ricorso e, così, è tempestivamente
proposta – e quindi ammissibile – solo in caso di notifica del
relativo atto introduttivo entro il termine a tale scopo fissato
all’esito della fase sommaria dell’opposizione stessa (Cass. nn.
19264/2012 e 1152/2011; più di recente: Cass. ord. 13/04/2017,
n. 9654; Cass. ord. 10/05/2017, n. 11415; Cass. ord. 16/05/2017,
nn. 12032 e 12034; Cass. ord. 08/06/2017, nn. 14336 e 14337;
Cass. ord. 25/07/2017, n. 18326; Cass. ord. 13/09/2017, nn.
21179 e 21180; Cass. ord. 11/10/2017, nn. 23896, 23897, 23898,
23899, 23903, 23904, 23905; Cass. ord. 20/10/2017, nn. 24835 e
24837; Cass. ord. 22/11/2017, nn. 27752, 27753; Cass. ord.
29/11/2017, nn. 28485, 28486 e 28487; Cass. ord. 07/12/2017,
nn. 29 2477, 29478 e 2479; Cass. ord. 12/12/2017, nn.’ 29789,
29780 e 29781; Cass. ord. 19/01/2018, nn. 1290, 1291 e 1292);
tanto non è avvenuto nella specie, visto che erroneamente
l’opponente Tarantino ha introdotto l’opposizione con ricorso al
giudice: invero, dopo la pronuncia dell’ordinanza in data
15/02/2015,

l’opponente Tarantino depositò il

ricorso in

opposizione il 09/03/2015, sicché esso fu notificato, in uno al
Ric 2017 n. 13971 sez. M3 – ud 27-06-2018
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manifestamente fondato;

pedissequo decreto di fissazione di udienza, soltanto il 04/11/2015;
ed analogamente, per la fase di merito, all’esito dell’udienza del
10/12/2015, fissato il termine in sessanta giorni, è stato poi solo
deposit5to il ricorso in dita 23/12/2015, rnentre la notificalli esso,
col pedissequo decreto, si è avuta soltanto in data 26/05/2016;
né giova all’intimata (come già affermato da Cass. ord.
20/10/2017, nn. 24835 e 24837) il precedente di Cass. ord.

alla fattispecie in esame andasse applicato il rito del lavoro, ma si
limita a precisare – tanto da accogliere il motivo dell’anche in quel
caso ricorrente INPS, relativo alla non rinnovabilità del termine di
notificazione – che anche quando andasse applicato il rito del
lavoro – questione che con ogni evidenza, nel caso ivi deciso, non
era stata sollevata o proposta – l’opposizione andrebbe introdotta
con ricorso, concentrandosi sul fatto che il relativo termine non è
mai prorogabile, ma non affronta

ex professo

la diversa e

preliminare questione – che resta così evidentemente
impregiudicata – di quale rito debba seguire la controversia del
distrattario di spese di processo esecutivo fondato su titolo
disciplinato dal rito del lavoro (che, in questa sede, è invece
compiutamente analizzata nei sensi appena indicati);
pertanto, l’unica rituale introduzione dell’opposizione, per la cui
individuazione occorre fare riferimento alla data della notifica, si è
avuta in tempo di gran lunga successivo alla scadenza del termine
perentorio per la sua proposizione, sicché l’opposizione andava
dichiarata da subito inammissibile per tardiva proposizione: in
mancanZa di tanto, la qu’i gravata sentenZa è allora nulla, ài sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (negli stessi termini, in
altre controversie tra le stesse parti: Cass. ord. 10/05/2017,

n.

11415; Cass. ord. 13/04/2017, n. 9654; Cass. ordd. 13/09/2017,
nn. 21179 e 21180);
va, quindi, accolto il secondo motivo di ricorso, con
assorbimento dei restanti: la sentenza impugnata va cassata e, non
Ric 2017 n. 13971 sez. M3 – ud 27-06-2018
-4-

1227/17 (ed altre analoghe), che non sancisce espressamente che

essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa
nel merito, dichiarando inammissibile per tardività l’opposizione
agli atti esecutivi proposta dalla parte qui intimata;
perle spese del giudizio di merito e I3er quelle del gializio di
cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza,
come in dispositivo;

p. q. m.

la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara
inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta da Angela
Tarantino; condanna l’intimata al pagamento in favore dell’INPS
delle spese del giudizio di merito, che liquida in complessivi C
630,00, ed al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida nella complessiva somma di C 2.500,00, oltre rimborso del
contributo unificato ed C 200,00 per esborsi, nonché spese generali
ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 27/06/2018.

accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa

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