Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19915 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 23/09/2020), n.19915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20171-2018 proposto da:

N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CAPORALE ANGELO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della

SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentata e difesa dagli

avvocati MATANO GIUSEPPE, DE ROSE EMANUELE, MARITATO LELIO,

D’ALOISIO CARLA, SGROI ANTONINO, SCIPLINO ESTER ADA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 278/2018 della CORTE D’APPELLO dell’AQUILA,

depositata il 26/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Presidente Relatore Dott. DORONZO

ADRIANA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza pubblicata il 26/4/2018 la Corte d’appello dell’Aquila ha accolto l’appello dell’Inps contro la sentenza resa dal Tribunale di Teramo e, per l’effetto, ha rigettato il ricorso proposto dall’architetto N.G., avente ad oggetto l’accertamento della illegittimità dell’iscrizione di ufficio alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e, conseguentemente, dell’insussistenza dell’obbligo del professionista di pagare le somme richieste dall’Inps a titolo di contributi relativi all’anno 2008, in quanto già iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria quale lavoratore dipendente; avverso tale pronuncia l’architetto ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo;

l’intimato ha resistito con controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo di censura, parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 1 e 26, e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), nonchè della L. n. 6 del 1981, art. 21, e assume che il versamento obbligatorio del contenuto integrativo di natura previdenziale alla propria cassa, con l’annuale denuncia del volume d’affari e dei redditi professionali, soddisfa gli obblighi contributivi e lo esonera dall’obbligo del versamento alla gestione separata Inps;

il motivo è manifestamente infondato, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato seguito, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 19124 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018; in termini Cass. 23/1/2018, n. 1643);

la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dell’anzidetto principio di diritto, con la conseguenza che il ricorso deve essere rigettato;

l’assoluta novità della questione trattata, che ha registrato discordi orientamenti nella giurisprudenza di merito, giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020

 

 

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