Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19915 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 20/09/2010), n.19915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23036/2009 proposto da:

T.L., socia della Sas Autorimessa Tringale, ricorrente

che non ha depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 100/2 008 della Commissione Tributaria

Regionale di NAPOLI del 27.5.08, depositata il 24/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIETRO

ABBRITTI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letto il controricorso depositato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate per contraddire al ricorso proposto da s.a.s. Società Autorimessa Tringale di Tringale Anna per la cassazione della sentenza n. 100/20/08 del 24.6.2008 della Commissione tributaria regionale della Campania;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal Consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che, rilevato il mancato deposito del ricorso depositato presso la Cancelleria della Corte, ha concluso affinchè esso sia dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 1;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti costituite;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione mentano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dagli atti di causa, che alla disposizione di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1, che colpisce con la sanzione di improcedibilità il mancato o tardivo deposito del ricorso per cassazione presso la Cancelleria della Corte;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida per entrambe le parti in complessivi Euro 1.600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre contributo unificato, spese generali e contributi di legge.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

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