Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19915 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 05/10/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 05/10/2016), n.19915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23358-2013 proposto da:

S.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA A. BAFILE 5, presso lo studio dell’avvocato LUCA FIORMONTE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI DE STASIO, giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

UNICOOP TIRRENO SOCIETA’ COOPERATIVA, C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BOLZANO 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DE

TOMMASO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAN

PAOLO SCHEMBRI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1014/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 16/10/2012 R.G. N. 164/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato GIAN PAOLO SCHEMBRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso peri inammissibilità, in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Grosseto S.S., dipendente della UNICOOP TIRRENO presso il negozio di (OMISSIS), con qualifica di impiegata addetta al servizio Depositi e Prestiti, impugnava il licenziamento disciplinare intimatole con raccomandata dell’11 agosto 2006 per essersi appropriata di ingenti somme prelevandole dai conti dei coniugi P.V. e M.I., chiedendo accertarsene l’illegittimità per insussistenza dell’addebito.

Si costituiva UNICOOP TIRRENO proponendo domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno cagionato dalla condotta della lavoratrice, quantificato in Euro 57.254,11 per somme restituite alle persone offese ed Euro 25.000 per danni non patrimoniali, morali e all’immagine.

Il Tribunale di Grosseto, con sentenza del 21-22.12.2010 (nr. 497/2010), rigettava la domanda principale ed, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava S.S. al risarcimento del danno patrimoniale, in misura di Euro 57.254,11 oltre accessori.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 4.10-16.10.2012 (nr. 1016/2012), rigettava l’appello della lavoratrice.

La Corte territoriale osservava che l’istruttoria orale ed i documenti attestavano che la S., approfittando della sua mansione di addetta allo sportello del servizio depositi a risparmio, si era appropriata tra il (OMISSIS) delle somme di denaro contestate prelevandole dai libretti di deposito a risparmio intestati a P.V. e M.I..

In primo luogo i libretti in questione portavano scritturazioni a penna, contrariamente alla prassi ed alle regole di tenuta di siffatti documenti di deposito.

La P., sentita come teste, aveva dichiarato di avere sempre trattato con la S., alla quale portava i libretti, circostanza confermata dalla teste M. e denunziata nell’esposto del (OMISSIS) dei due interessati, il che induceva ad individuare nella S. l’autrice delle scritturazioni sul libretti, dirette a mascherare la sottrazione delle somme.

Nè l’istruttoria aveva individuato motivi per cui la P. avrebbe avuto interesse ad indicare la S. come persona con cui abitualmente trattava allo sportello.

Inoltre la mattina del (OMISSIS) quando, attraverso la stampa del duplicato dei libretti, era stato accertato l’ammanco la S., assente per malattia ed avvisata del fatto, si era presentata in negozio rassicurando la P. e la nipote M. che “tutto sarebbe stato sistemato”, circostanza riferita dalle predetti testi.

Non vi era motivo di dubitare, poi, della attendibilità del fatto, denunziato dalla P. nella immediatezza, che la S. le aveva telefonato a casa la domenica (OMISSIS) per tranquillizzarla ulteriormente e chiederle di non coinvolgere altre persone nella vicenda.

Le indagini svolte da UNICOOP TIRRENO si fondavano non soltanto sul fatto che le operazioni irregolari – per la massima parte delle quali non vi erano ricevute, neppure apocrife – erano state fatte con l’account della S. ma anche sulla verifica delle giornate di presenza.

Vi erano poi una serie di operazioni (in date (OMISSIS)) eseguite dalla S. – non disconosciute nè giustificate – dalle quali si desumeva che ella aveva utilizzato alcuni conti di appoggio sui quali aveva la firma (personali, del marito, del suocero, di un conoscente), per ristabilire provvisoriamente l’equilibrio di cassa.

Per la Cassazione della sentenza ricorre S.S., articolando due motivi illustrati con memoria.

Resiste con controricorso UNICOOP TIRRENO.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione dell’art. 244 c.p.c. e art. 416 c.p.c., comma 3 nonchè vizio della motivazione.

Espone che la Corte d’appello aveva omesso di pronunziarsi sullo specifico motivo di gravame con cui ella aveva censurato la illegittimità della ammissione delle prove testimoniali e la intempestività delle produzioni documentali, incorrendo così nel vizio di motivazione.

La prova per testi non avrebbe potuto essere ammessa in quanto la capitolazione dei fatti da provare era avvenuta soltanto con la memoria depositata alla udienza del 30 ottobre 2007 e non in memoria di costituzione, dove la prova richiesta non era stata articolata per capitoli separati. Nè avrebbero dovuto essere acquisiti i documenti – (dal numero (OMISSIS)) – allegati alla stessa memoria.

Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.

Quanto al vizio della motivazione, nella fattispecie trova applicazione ratione temporis (ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3) il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata in data successiva all’11 settembre 2012 sicchè il vizio è deducibile soltanto in termini di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Nella fattispecie di causa la censura, per come proposta, è inammissibile, poichè non è denunziato l’omesso esame di un fatto storico ma la violazione delle regole del processo Quanto alla assunta violazione delle norme che presiedono alla ammissione della prova testimonaile, il motivo è infondato.

Deve darsi in questa sede continuità al principio, già affermato da questa Corte (Cassazione civile, sez. lav., 17/04/2003, n. 6214), secondo cui poichè nel rito del lavoro i fatti da allegare devono essere indicati in maniera specifica negli atti introduttivi affinchè le richieste probatorie rispondano al requisito di specificità è sufficiente indicare come mezzi di prova i fatti allegati a fondamento delle pretese iniziali, senza necessità di riformularli separatamente come capi di prova.

Peraltro questa Corte ha altresì ripetutamente affermato (Cassazione civile, sez. lav., 28 luglio 2010 n. 17649;20/01/2005, n. 1130; 21/08/2004, n. 16529) che il giudice di merito nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 421 c.p.c. può assegnare alle parti un termine per porre rimedio alla irregolarità riscontrata nella indicazione dei capitoli di prova, con l’invito ad una nuova formulazione degli stessi e che ciò comporta, in applicazione della particolare disciplina dell’art. 420 c.p.c., commi 5 e 6 la decadenza della parte dal diritto di assumere la prova soltanto nell’ipotesi di mancata ottemperanza a tale invito nel termine fissato.

Il motivo è inammissibile, per mancanza di specificità del ricorso, in ordine alla dedotta illegittimità della acquisizione documentale.

La parte ricorrente non ha neppure indicato il contenuto dei documenti che sarebbero stati tardivamente prodotti, identificandoli con la sola numerazione con cui sono stati affollati (documenti da (OMISSIS)) – laddove l’onere di specificità imponeva la loro riproduzione in ricorso.

Sulla base di quanto dedotto questa Corte non è in grado di verificare nè se la acquisizione dei documenti sia avvenuta nel legittimo esercizio del potere-dovere del giudice di merito – ex art. 421 c.p.c. – di approfondire eventuali elementi di indagine già in atti nè, comunque,se la censura proposta abbia o meno carattere di decisività, per essere stati i documenti utilizzati come base del convincimento del giudice dell’appello.

2. Con il secondo motivo la parte ricorrente denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 – violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. nonchè degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c..

Lamenta che nessuno dei dati di fatto indicati come certi dal giudice dell’appello era tale in quanto:

– La S. non era l’unica addetta allo sportello del servizio Depositi e Prestiti (teste R.: udienza 14.3.2008);

– L’account della S. era utilizzato anche da altri dipendenti quando ella era assente per ferie malattia o in missione (testi R., Ma. e C.);

– Il fatto che i libretti portassero scritturazioni a penna era privo di valore probatorio e comunque il chi nominato nel primo grado aveva escluso che risalissero alla S. le sigle apposte in corrispondenza delle annotazioni numeriche manuali;

Le dichiarazioni della teste P. (confermata dalla M.) quanto al fatto di avere trattato esclusivamente con la S. era inattendibile;

– La dichiarazione della S., nella immediatezza della scoperta dei fatti, secondo cui “tutto sarebbe stato sistemato”, riferita de relato dalle testi M. e P., non poteva esser letta disgiuntamente dal fatto che la S.,come riferito dalla teste M., aveva invitato le due testi a tornare il giorno successivo per parlare con il responsabile;

La P., sentita come teste, non confermava il contenuto della lettera con cui denunziava di essere stata contattata dalla S. nella giornata del (OMISSIS);

Le indagini della UNICOOP non fornivano dati certi, visti l’uso delle credenziali della S. da parte di terzi, la registrazione di operazioni contestate anche in periodi di assenza della S., la annotazione di presenza della S. anche in giornate in cui era distaccata in altri negozi, la testimonianza del teste MI.;

Le operazioni eseguite sui conti indicati in sentenza come conti “di appoggio” costituivano un cambio di assegni e non vi era alcuna necessità di ristabilire l’equilibrio di cassa.

Il motivo è inammissibile.

Per costante giurisprudenza di legittimità l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – applicabile ratione temporis in ragione della data di pubblicazione della sentenza impugnata – ha poi introdotto nell’ordinamento un vizio specifico, che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo, previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.

Nella fattispecie di causa la ricorrente non allega un fatto storico potenzialmente decisivo il cui esame sarebbe stato omesso ma si duole dell’omesso esame di elementi istruttori (dichiarazioni dei testi R., Ma., C., Mi.) e della lettura delle prove operata dal giudice del merito; con ciò demanda a questa Corte un non consentito esame di merito e non di legittimità.

Neppure sussiste un vizio della motivazione denunziabile come violazione di legge.

Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. 22.9.2014 nr 19881; Cass. S.U. 7.4.2014 nr. 8053) la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; è pertanto denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata ed a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Il ricorso deve esser pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 100 per esborsi ed Euro 3500 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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