Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19914 del 30/08/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19914 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comuniclg.
Roma,i / f/ t>
Il Presidente
Dott. Mario Adam
DEPOSITATO IN
IL
%.
Data pubblicazione: 30/08/2013
Ct 2941/09 (Avv. volpe )
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 1.5,85+,44 4683.
foe
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
kia Signora ISONTE Flora
resistente
in punto
annullamento della
sentenza n. 50/01/06
emessa
inter partes
dalla
Commissione Tributaria Regionale di Campobasso
PREMESSO
Che con nota allegata la Direzione Provinciale di Campobasso ha
comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della
controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama
l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme
dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 29.11.12
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