Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19914 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19914 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13027/2017 R.G. proposto da
BARZAGHI MARINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
QUINTILIO VARO 13, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO
CAPPA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
FINANZIARIA SAN GIACOMO SPA, EQUITALIA SUD SPA, FINAX
SPA;
– intimate avverso la sentenza n. 6864/2016 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 15/11/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO;
rilevato che:

Data pubblicazione: 27/07/2018

Marino Barzaghi ricorre, affidandosi ad atto su quattro motivi
datato 10/05/2017 e addotto come notificato a mezzo p.e.c. lo
stesso giorno, per la cassazione della sentenza n. 6864 del
1T/11/2016 della torte di appello” di Roma, con‘”cui è stato
dichiarato inammissibile il suo appello avverso la declaratoria di
inammissibilità della sua opposizione, qualificata ai sensi degli artt.
615 e 617 cod. proc. civ., pronunciata dal Tribunale di Roma con

16/04/2015), relativa all’esecuzione ai suoi danni intentata ed
iscritta al n. 906/08 r.g.e., in cui figuravano come creditori almeno
la Finanziaria San Giacomo spa o la sua cessionaria Credito
Valtellinese s.c., anche quale incorporante la Credito Artigiano spa,
Aspra Finance spa – poi incorporata da Unicredit Credit
Management Bank spa – ed Equitalia spa, nonché la Finax spa e la
sua cessionaria Tom & Brothers srl;
delle controparti indicate in ricorso nessuna espleta attività
difensiva in questa sede;
è formulata proposta di definizione – per improcedibilità o, in
alternativa, per inammissibilità – in camera di consiglio ai sensi del
primo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., come modificato dal
comma 1, lett. e), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv.
con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197;
non sono depositate memorie ai sensi del secondo comma,
ultima parte, del medesimo art. 380-bis;
considerato che:
il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in
for‘ma semplificata;
la manifesta inammissibilità del ricorso esclude la necessità di
verificare la ritualità della instaurazione del contraddittorio, in
applicazione dei principi affermati fin da Cass. Sez. U. ord.
22/03/2010, n. 6826 (e costantemente ribaditi: v., per tutte, Cass.
Sez. U. 22/12/2015, n. 25772): il principio della ragionevole durata
del processo imponendo di definire con immediatezza il
Ric 2017 n 13027 sez. M3 – ud. 27-06-2018
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sentenza n. 4835/15 (e successiva ordinanza di correzione del

procedimento, senza alcuna altra attività processuale che si profili
fin d’ora del tutto ininfluente sull’esito del giudizio;
a prescindere dalla cospicua questione della ritualità del
debsito, a fini di pr’ócedibilità, del ric&so notificato a mezzo p.e.c.,
ma privo di attestazione autografa, cioè con sottoscrizione in
originale sulla stampa o copia cartacea del relativo documento,
della conformità di questa all’originale informatico notificato alla

il ricorso è manifestamente inammissibile, cosa che rende superflua
l’illustrazione dei singoli motivi [il primo, di «error in procedendo e
conseguenzialmente in iudicando e/o nullità della sentenza o del
procedimento, per il pregiudizio al diritto di difesa in dipendenza di
un error in procedendo

e conseguenzialmente

in iudicando in

relazione all’art. 360 Co. I° n. 4 c.p.c. per quanto sancito nella
sentenza impugnata»; il secondo, di «omesso esame di un fatto
storico, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o degli atti
processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e
abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe
determinato un esito diverso della controversia) in relazione all’art.
360 n. 5»; il terzo, di «vizio di legittimità attinente l’attività
processuale della Corte di Appello di Roma in relazione all’art. 360
Co. I° n. 4 c.p.c.»; il quarto, di «violazione dell’art. 157 e/o 643
e/o 644 e/o 647 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3»];
infatti, la ratio decidendi della qui gravata sentenza fonda
espressamente la dichiarazione di inammissibilità dell’appello:
– nella parte in cui era rivolto contro i capi della sentenza di
priMo grado qualifieati come opposizione ad atti es’ecutivi, per
essere quelli impugnabili solo con ricorso per cassazione;
– nella parte in cui era diretto contro i capi di detta sentenza
qualificati come opposizione all’esecuzione, per difetto di interesse
in dipendenza della rilevata rinuncia alla domanda al momento
della precisazione delle conclusioni;

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controparte (su cui, per tutte, v. Cass. ord. 22/12/2017, n. 30918),

ma – anche a non voler considerare che le doglianze
sull’inesistenza del credito consacrato nel d.i. n. 2452/05 sono
precluse dal giudicato

inter partes

consolidatosi con l’ord.

13/04/2017,n. 9653, di questi Corte, conoscibne in questa sedeln
quanto suo stesso precedente – tale

ratio decidendí

non è

efficacemente censurata: in primo luogo, perché al giudice di un
gravame inammissibile non è consentito l’esame del merito della

Cass. Sez. U. 20/02/2007, n. 2840, confermata da numerose
successive); in secondo luogo, poiché non sono mai contestate né,
apertamente, la rinunzia alla domanda, posta a base della
decisione della corte territoriale, né la portata del rilievo di tale
rinunzia, visto che, nel ricorso, sono riportati solo parzialmente i
contenuti del verbale dell’udienza di precisazione delle conclusioni;
e tenuto conto del fatto che non varrebbe certo a vanificare di per
sé sola la rinunzia, formulata in quella sede, alcuna
argomentazione successiva nell’atto di appello o nello sviluppo del
relativo grado;
per carenza di idonea o valida contestazione di tali rationes
decidendi, quindi, va esclusa l’ammissibilità del ricorso: e tanto va
dichiarato in dispositivo, ma non vi è luogo a provvedere sulle
spese del giudizio di legittimità per non avervi svolto attività
difensiva gli intimati;
devesi solo dare atto – senza possibilità di valutazioni
discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte
altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei
presupposti ‘per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17,
della I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato
per i gradi o i giudizi di impugnazione;

p. q. m.
dichiara inammissibile il ricorso.

Ric. 2017 n. 13027 sez. M3 – ud. 27-06-2018
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domanda originaria (per giurisprudenza consolidata: per tutte, v.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importò a titolo di contributo unificato pali
a quello dovuto per il ricorso da lui proposto, a norma del comma

A

1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 27/06/2018.

Il Presidente

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