Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19914 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 23/09/2020), n.19914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19497-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentata e difesa dagli avvocati SGROI ANTONINO, MARITATO

LELIO, D’ALOISIO CARLA, DE ROSE EMANUELE, MATANO GIUSEPPE, VITA

SCIPLINO ESTER ADA;

– ricorrente –

contro

D.G.D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati CIVILETTI MARCO, LA BARBERA

MARIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1174/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 21/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Presidente Relatore Dott. DORONZO

ADRIANA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza pubblicata il 21/12/2017 la Corte d’appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda proposta dall’ingegnere D.G.C., avente ad oggetto la domanda di cancellazione dalla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, alla quale era stato iscritto di ufficio dall’Inps (ed in forza della detta iscrizione l’Inps aveva preteso il pagamento di contributi alla medesima Gestione negli anni 2007 2008), in relazione all’attività libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale egli era iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;

avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo;

l’intimato ha resistito con controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

il controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), entrambi in relazione alla L. n. 179 del 1958, artt. 3, , L. n. 6 del 1981, artt. 10 e 21, e artt. 7,23 e 37 Statuto INARCASSA approvato con decreto interministeriale 28/11/1995, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussista alcun obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;

in via preliminare devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità per difetto di autosufficienza e per violazione dell’onere di specificità dei motivi, sollevate dal controricorrente: il ricorrente ha enunciato con sufficiente chiarezza i fatti di causa, le ragioni della decisione e i motivi di censura che appaiono tutti in diritto e che pertanto non richiedono un’ulteriore puntualizzazione; nè sono posti a fondamento del motivo di ricorso documenti di cui non vi è stata la produzione in giudizio; quanto allo statuto di Inarcassa che secondo il controricorrente sarebbe stato depositato solo in sede di ricorso per cassazione, sembra sufficiente rilevare l’irrilevanza della questione, trattandosi di un documento che per concorde ammissione di entrambe le parti è del tutto ininfluente ai fini della decisione;

il motivo è manifestamente fondato, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato seguito, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 19124 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018);

non essendosi la Corte di merito conformata all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame ad altro giudice di appello che dovrà accertare se sussistano in punto di fatto gli estremi per l’iscrizione presso la Gestione separata tenendo conto del fatto che l’obbligo di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante non solo dall’esercizio abituale (ancorchè non esclusivo), ma anche occasionale di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge altra diversa attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione (cfr., in termini, Cass. n. 32166 del 2018, cit.);

il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione nonchè all’esame delle eccezioni ritualmente introdotti in giudizio, e non esaminate perchè ritenute assorbite dal giudice di merito;

in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020

 

 

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