Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19914 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 20/09/2010), n.19914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

BRIOFRIGODUE s.r.l. in liquidazione, con sede in (OMISSIS), in

persona

del legale rappresentante sig.ra L.V., rappresentata e

difesa per procura a margine del controricorso dall’Avvocato

VICECONTE Francesco, elettivamente domiciliata presso lo studio degli

Avvocati Massimiliano Rosai e Lara Iaurenti in Roma, Via Giorgio

Morpugno n. 16;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12/5/08 della Commissione tributaria regionale

del Lazio, depositata l’11 luglio 2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Pietro

Abbritti.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 12/5/08 dell’11.7.2008 della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva respinto il suo appello per la riforma della pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla s.r.l. Briofrigodue in liquidazione per l’annullamento dell’avviso di accertamento nella parte in cui le rettificava la dichiarazione Iva per l’anno 1996 in relazione ad operazioni ritenute inesistenti per un imponibile complessivo di L. 11 8.577.000;

letto il controricorso della s.r.l. Briofrigodue in liquidazione;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal Consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la fondatezza del ricorso, osservando che:

– “il primo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2 e 3, e art. 61, lamentando che la decisione impugnata sia priva tanto dell’esposizione del fatto quanto di motivazione, avendo respinto l’appello dell’Ufficio mediante richiamo adesivo e generico alla motivazione della sentenza di primo grado”;

– “il motivo appare manifestamente fondato, dal momento che la sentenza impugnata omette completamente di esplicitare sia le questioni controverse che gli elementi di fatto e di diritto su cui ha ritenuto di fondare la propria decisione di rigetto, non potendosi ritenere integrato il requisito della motivazione dal mero e semplice richiamo in termini adesivi alle argomentazioni accolte dalla sentenza di primo grado (Cass. n. 15483 del 2008; Cass. n. 2268 del 2006)”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte sopra menzionato;

che, in particolare, la motivazione della decisione impugnata risulta gravemente insufficiente atteso che essa si esaurisce nell’affermazione che “il fatto materiale posto a fondamento dell’accertamento dell’Ufficio è stato escluso in sede penale sia pure nei limiti recepiti dalla sentenza di primo grado”, senza le ulteriori e necessarie precisazioni in ordine alla consistenza dei fatti controversi, alla natura del provvedimento penale richiamato ed all’oggetto del relativo accertamento, nonchè alle ragioni della sua efficacia nel presente giudizio;

che gli altri motivi di ricorso vanno dichiarati assorbiti;

che, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, la sentenza cassata e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

 

 

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