Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19914 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. un., 05/10/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 05/10/2016), n.19914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di sez. –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di sez. –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente di sez. –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente di sez. –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29157-2014 proposto da:

L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

37, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FAZZALARI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO PALLOTTINO,

per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE STALETTI’, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 59, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELE MIRIGLIANI, che lo rappresenta e difende, per

delega in calce al controricorso;

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo

studio dell’avvocato ARCANGELO GUZZO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIACOMO CARBONE, per delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

L.E., L.O., L.C.,

L.N., LU.FR.AN., nella qualità di eredi di

L.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FAZZALARI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO PALLOTTINO,

per deleghe a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

P.M., PA.FI., A.N.,

R.M.L., L.F.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2477/2014 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 14/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

uditi gli avvocati L.F. per delega dell’avvocato

Francesco Fazzalari, Giacomo CARBONE e Raffaele MIRIGLIANI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO

Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, il condominio (OMISSIS), unitamente a singoli proprietari, in rappresentanza della proprietà di n. 86 ville ricadenti nella lottizzazione approvata con Delib. 29 giugno 1977, chiedeva la dichiarazione di nullità dell’accordo, denominato atto di transazione, intercorso tra il Comune di Stalettì ed il sig. Lu.Fr.An. in proprio e nella veste di procuratore generale ad negotia dei sigg. A., M. e L.F., proprietari del terreno lottizzato: con il quale si modificava la convenzione per l’attuazione del piano di lottizzazione nella parte contenente l’impegno dei sottoscrittori privati a cedere gratuitamente al Comune una porzione di terreno, della superficie di mq. 9110, destinata ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi.

Esponeva che per effetto della transazione il Comune aveva rinunziato all’area in questione, restituendone la piena disponibilità ai proprietari privati;

– che tale atto dispositivo era illegittimo, sottraendo la predetta superficie al servizio dei lotti, acquistati con l’espressa inclusione di tutti i diritti e gli oneri nascenti dalla convenzione stipulata con il Comune di Stalettì.

Resistevano al ricorso il Comune di Stalettì ed i privati controinteressati.

Con sentenza 26 novembre 2004 il T.a.r. per la Calabria, ritenuta la propria giurisdizione in ordine ad obblighi nascenti da una convenzione urbanistica – di cui erano beneficiari anche terzi subacquirenti – accertava l’illegittimità della rinunzia del comune all’area assegnata ad opere di urbanizzazione, per indisponibilità dell’oggetto; e, per l’effetto, dichiarava la nullità dell’accordo, con conseguente ripristino dell’originaria convenzione e compensazione delle spese di giudizio.

Con sentenza 14 maggio 2014 il Consiglio di Stato rigettava gli appelli del Comune e dei sigg. L., che condannava in solido alla rifusione delle spese di giudizio.

In ordine alla questione preliminare di giurisdizione, rilevava come la controversia riguardasse il rispetto di obblighi assunti con la convenzione per l’attuazione del piano di lottizzazione: e cioè, una vicenda integralmente rientrante nell’ambito della giurisdizione esclusiva amministrativa.

Avverso la sentenza, notificata il 3 ottobre 2014, proponevano ricorso principale per cassazione, notificato l’1 dicembre 2014, il sig. L.F., ed incidentale, sostanzialmente identico, i sigg. Fr.An., C., E., O. e L.N., deducendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in tema di diritti soggettivi derivanti dall’accordo transattivo dichiarato nullo.

Si costituivano, con distinti controricorsi, il condominio (OMISSIS) e il comune di Stalettì.

Quest’ultimo aderiva al ricorso principale.

Il ricorrente principale ed il comune di Stalettì depositavano memoria illustrativa, ex art. 378 c.p.c..

All’udienza del 13 settembre 2016 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi sono infondati.

La convenzione urbanistica volta a disciplinare, col concorso del privato proprietario dell’area, una delle possibili modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per dare al territorio interessato la conformazione prevista dagli strumenti urbanistici, dev’essere assimilata ad un accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo; in relazione al quale la L. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), all’art. 11, comma 5 (ora abrogato, ma ancora vigente al tempo dei fatti di causa), contempla la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le liti riguardanti sia la formazione, sia la conclusione, sia l’esecuzione di tale accordo (cfr. Cass., sez. unite 2 dicembre 2010 n.24419; sez. unite, 17 aprile 2009, n. 915; Cass., sez. un., 1 luglio 2009 n.15388; Cass., sez. unite, 20 novembre 2007, n. 24009): giurisdizione, che non viene meno neppure in ipotesi di successivo atto di transazione, emendativo della convenzione originaria, intercorso tra il comune e la parte privata, stante la stretta correlazione reciproca, oggettiva e soggettiva (Cass., sez. unite, 17 aprile 2009 n.9151; Cass., sez. unite, 20 novembre 2007 n.24009).

Nè tale conclusione può essere revocata in dubbio sulla base dell’eccepita prescrizione delle obbligazioni scaturenti dalla convenzione: questione, in limine inammissibile per novità, in quanto sollevata solo nelle memorie di replica ex art. 378 c.p.c., dopo che la sentenza del Consiglio di Stato impugnata non ne aveva fatto cenno: senza che l’eventuale omissione fosse censurata nei ricorsi, con la precisa indicazione degli atti del giudizio di merito in cui l’eccezione estintiva fosse stata invece sollevata, in termini, in base al principio di autosufficienza (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6). Al riguardo, oggetto diverso concerne, infatti, la questione della perdurante, o no, validità o efficacia delle obbligazioni assunte con la convenzione, di cui è cenno in motivazione, laddove se ne afferma, correttamente, l’estraneità al thema decidendum della nullità dell’accordo modificativo, denominato atto di transazione (cfr. sent., pagg. 9 e 10).

E’ appena il caso di aggiungere che, in ogni caso, tale profilo riguarderebbe il merito della controversia; senza influire, perciò, sul riparto di giurisdizione.

Le spese seguono la soccombenza tra ricorrenti e condominio; vanno invece compensate tra i primi ed il comune di Stalettì, in ragione della consonanza di posizioni.

PQM

– Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale;

– condanna entrambe le parti ricorrenti alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal condominio (OMISSIS), liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per compenso;

– compensa le spese di giudizio tra i ricorrenti ed il comune di Stalettì;

Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – T.U. SPESE DI GIUSTIZIA), art. 13 (Importi), comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Legge di stabilità 2013).

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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