Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19913 del 29/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/09/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 29/09/2011), n.19913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13143-2009 proposto da:

ECO CISI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio

dell’avvocato RICCI SANTE, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MAURIZIO RUBIN, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 415/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 22/12/2008 r.g.n. 505/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l’estinzione del

procedimento per intervenuta rinuncia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Eco CISI spa ricorre, nei confronti di S.G., per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia dell’8 luglio 2008, depositata il 18 agosto 2008, prospettando quattro motivi di impugnazione.

2. La Corte d’Appello con la suddetta pronuncia rigettava l’impugnazione proposto dalla citata società in ordine alla sentenza del Tribunale di Verona n. 672/06, con la quale era stata ritenuta l’illegittimità del licenziamento irrogato al S..

3. La società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in virtù dell’allegata copia di verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in data 18 aprile 2011 dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Verona.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Motivazione semplificata.

1. Dal verbale di conciliazione prodotto in copia, in uno all’atto di rinuncia al presente ricorso, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto di aver inteso definire ogni pendenza comunque tra loro in essere e di non aver null’altro pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo, ragione o causa comunque connessa con l’intercorso rapporto di lavoro e che, per tale motivo, tutte le cause pendenti, ivi compreso il ricorso per cassazione, sarebbero state abbandonate.

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

In ragione della rinuncia della società ricorrente, fondata sul suddetto verbale di conciliazione, quindi, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.

2. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011

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