Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19913 del 27/07/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 19913 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DE STEFANO FRANCO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13020/2017 R.G. proposto da
BIASINI LUIGI in proprio e nella qualità di legale rappresentante
pro tempore della FERIB 3000 SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO,
elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo
studio dell’avvocato PIERPAOLO LUCCHESE, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GIOVANNI SALONIA;
– ricorrente contro
FEGIME‘ ITALIA SPA, in’ persona del legale rappresentante
pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO
30, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI,
rappresentata e difesa dagli avvocati STEFANIA SPONZIELLO,
FEDERICO CAMOZZI;
– controricorrente –
Data pubblicazione: 27/07/2018
avverso la sentenza n. 902/2017 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 09/03/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 17/(S4/2018 dal ConsQliere Dott. Francó DE STEFANO;
rilevato che:
la Ferib 3000 srl in concordato preventivo ricorre, affidandosi a
sette motivi con atto notificato a mezzo p.e.c. il 23/05/2017, per la
proc. civ., della Corte di appello di Milano addotta come notificata il
24/03/2017, dell’appello proposto avverso la sentenza n. 5345/16
del tribunale di quel capoluogo, di condanna pronunciata nei
confronti suoi e del fideiussore Luigi Biasini per l’importo di C
1.103.550,80 (oltre accessori e spese e revocata, all’esito della
dispiegata opposizione, l’ingiunzione originaria di pagamento per
importo di poco inferiore) in favore di Fegime Italia spa per
corrispettivo di forniture merci;
resiste con controricorso l’intimata;
è stata formulata proposta di definizione – per improcedibilità
o, in subordine, per inammissibilità – in camera di consiglio ai sensi
del primo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., come modificato
dal comma 1, lett. e), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168,
conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197;
non sono depositate memorie ai sensi del secondo comma,
ultima parte, del medesimo art. 380-bis;
considerato che:
il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma
semplificata;
dei sette motivi di ricorso, tutti preceduti da ampia e complessa
rubrica, come pure delle repliche della controricorrente, è superflua
la stessa indicazione, prima ancora dell’illustrazione, per
l’inammissibilità del ricorso stesso, una volta riscontrata in atti la
presenza di una copia autentica del provvedimento impugnato e
potendo accantonarsi la cospicua questione delle conseguenze del
Ric. 2017 n. 13020 sez. M3 – ud. 27-06-2018
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cassazione dell’ordinanza di inammissibilità, ex art. 348-bis cod.
difetto di attestazione autografa di Conformità all’originale
informatico del ricorso notificato a mezzo p.e.c. (su cui Cass. ord.
30918/17);
è inVéro evidente conné ciascuno dei Olmi sei motivi di ‘ricorso
si appuntino contro l’ordinanza di declaratoria di inammissibilità
dell’appello, anziché contro la sentenza di primo grado: ma
ciascuno di essi contestando l’idoneità della motivazione
in tal modo infrangendosi contro la preclusione disegnata a chiare
lettere sul punto da Cass. Sez. U. 02/02/2016, n. 1918, malamente
richiamata dalla ricorrente stessa;
infatti,
il
merito
della
controversia
è
riesaminabile
esclusivamente con l’innpugnazione, da proporsi nei sessanta giorni
dalla comunicazione, o, solo in mancanza di essa, dalla
notificazione dell’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 348-bis
cod. proc. civ., della sentenza di primo grado (termine che,
oltretutto, prima facie non risulta per nulla rispettato nella specie);
il settimo motivo è poi inammissibile in quanto
irrimediabilmente generico, non potendo alcun ricorrente limitarsi a
dolersi della pretesa eccessività della quantificazione, in difetto di
analitiche e puntuali indicazioni di limiti massimi di legge, per la
verità neppure adeguatamente invocati;
ne discende quindi la declaratoria di inammissibilità del ricorso
e la condanna della ricorrente, soccombente, alle spese del giudizio
di legittimità;
deve pure darsi atto – mancando la possibilità di valutazioni
discrezionali (tra le Cass. 14/03/20’14, n. 5955; tra’ molte
altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei
presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. l, comma 17,
della I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato
per i gradi o i giudizi di impugnazione;
p. q. m.
Rrc. 2017 n. 13020 sez. M3 – ud. 27-06-2018
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dell’ordinanza in punto di qualificazione di infondatezza dell’appello,
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in C 13.200,00 per compensi,
oTtre alle spese fórfettarie nella ri)isura del 15 pér cento, agii
esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi
dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello
stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 27/06/2018.
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei