Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19913 del 27/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19913 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13020/2017 R.G. proposto da
BIASINI LUIGI in proprio e nella qualità di legale rappresentante
pro tempore della FERIB 3000 SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO,
elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo
studio dell’avvocato PIERPAOLO LUCCHESE, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GIOVANNI SALONIA;
– ricorrente contro
FEGIME‘ ITALIA SPA, in’ persona del legale rappresentante

pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO
30, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI,
rappresentata e difesa dagli avvocati STEFANIA SPONZIELLO,
FEDERICO CAMOZZI;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 27/07/2018

avverso la sentenza n. 902/2017 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 09/03/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 17/(S4/2018 dal ConsQliere Dott. Francó DE STEFANO;
rilevato che:
la Ferib 3000 srl in concordato preventivo ricorre, affidandosi a
sette motivi con atto notificato a mezzo p.e.c. il 23/05/2017, per la

proc. civ., della Corte di appello di Milano addotta come notificata il
24/03/2017, dell’appello proposto avverso la sentenza n. 5345/16
del tribunale di quel capoluogo, di condanna pronunciata nei
confronti suoi e del fideiussore Luigi Biasini per l’importo di C
1.103.550,80 (oltre accessori e spese e revocata, all’esito della
dispiegata opposizione, l’ingiunzione originaria di pagamento per
importo di poco inferiore) in favore di Fegime Italia spa per
corrispettivo di forniture merci;
resiste con controricorso l’intimata;
è stata formulata proposta di definizione – per improcedibilità
o, in subordine, per inammissibilità – in camera di consiglio ai sensi
del primo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., come modificato
dal comma 1, lett. e), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168,
conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197;
non sono depositate memorie ai sensi del secondo comma,
ultima parte, del medesimo art. 380-bis;
considerato che:
il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma
semplificata;
dei sette motivi di ricorso, tutti preceduti da ampia e complessa
rubrica, come pure delle repliche della controricorrente, è superflua
la stessa indicazione, prima ancora dell’illustrazione, per
l’inammissibilità del ricorso stesso, una volta riscontrata in atti la
presenza di una copia autentica del provvedimento impugnato e
potendo accantonarsi la cospicua questione delle conseguenze del
Ric. 2017 n. 13020 sez. M3 – ud. 27-06-2018
-2-

cassazione dell’ordinanza di inammissibilità, ex art. 348-bis cod.

difetto di attestazione autografa di Conformità all’originale
informatico del ricorso notificato a mezzo p.e.c. (su cui Cass. ord.
30918/17);
è inVéro evidente conné ciascuno dei Olmi sei motivi di ‘ricorso
si appuntino contro l’ordinanza di declaratoria di inammissibilità
dell’appello, anziché contro la sentenza di primo grado: ma
ciascuno di essi contestando l’idoneità della motivazione

in tal modo infrangendosi contro la preclusione disegnata a chiare
lettere sul punto da Cass. Sez. U. 02/02/2016, n. 1918, malamente
richiamata dalla ricorrente stessa;
infatti,

il

merito

della

controversia

è

riesaminabile

esclusivamente con l’innpugnazione, da proporsi nei sessanta giorni
dalla comunicazione, o, solo in mancanza di essa, dalla
notificazione dell’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 348-bis
cod. proc. civ., della sentenza di primo grado (termine che,
oltretutto, prima facie non risulta per nulla rispettato nella specie);
il settimo motivo è poi inammissibile in quanto
irrimediabilmente generico, non potendo alcun ricorrente limitarsi a
dolersi della pretesa eccessività della quantificazione, in difetto di
analitiche e puntuali indicazioni di limiti massimi di legge, per la
verità neppure adeguatamente invocati;
ne discende quindi la declaratoria di inammissibilità del ricorso
e la condanna della ricorrente, soccombente, alle spese del giudizio
di legittimità;
deve pure darsi atto – mancando la possibilità di valutazioni
discrezionali (tra le Cass. 14/03/20’14, n. 5955; tra’ molte
altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei
presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. l, comma 17,
della I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato
per i gradi o i giudizi di impugnazione;
p. q. m.
Rrc. 2017 n. 13020 sez. M3 – ud. 27-06-2018
-3-

dell’ordinanza in punto di qualificazione di infondatezza dell’appello,

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in C 13.200,00 per compensi,
oTtre alle spese fórfettarie nella ri)isura del 15 pér cento, agii
esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi
dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della

ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello
stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 27/06/2018.

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA