Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19913 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 20/09/2010), n.19913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

STAMI s.r.l. in liquidazione;

– intimata –

avverso la sentenza n. 298/39/08 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, Sezione distaccata di Latina, depositata il 29

maggio 2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Pietro

Abritti.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, con atto notificato a mezzo posta con spedizione in data 13.7.2009, per la cassazione della sentenza n. 298/39/08 del 29.5.2008 della Commissione regionale del Lazio, che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto il ricorso proposto dalla s.r.l. Stami in liquidazione per l’annullamento della cartella di pagamento emessa per le imposte dirette dichiarate e non versate relative all’anno 2000, reputando il giudice di secondo grado che, essendo stata la cartella notificata il 13.1.2005, l’Ufficio fosse decaduto dalla pretesa per inosservanza del termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e, inoltre, per non avere provveduto alla notificazione entro il termine previsto dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 19, comma 2, lett. a);

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal Consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la fondatezza del ricorso, osservando che:

– “l’unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25, nonchè del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis e ter, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto soggetto a decadenza il mancato rispetto del termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, e per avere disapplicato la disposizione di cui al D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis e ter, laddove stabilisce che la cartella di pagamento emessa a seguito di attività di liquidazione dell’imposta svolta sulla base della dichiarazione del contribuente debba essere notificata, relativamente alle dichiarazioni presentate, come nel caso di specie, entro il 31 dicembre 2001, entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione”;

– “il ricorso appare manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato: a) che il termine annuale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, non ha natura perentoria e che quindi la sua inosservanza non determina alcuna decadenza a carico dell’Amministrazione (Cass. S.U. n. 21498 del 2004); b) che il D.L. n. 106 del 2005, art. 1, convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 156 – che ha dato seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 280 del 2005, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte liquidate del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 bis – ha fissato, al comma 5 bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, ed ha stabilito all’art. 5 ter, sostituendo il D.Lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, che per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e che tale norma, di chiaro ed inequivoco valore transitorio, trova applicazione, come tale, non solo alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l’ente impositore, ma anche a quelle ancora sub iudice (Cass. n. 1435 del 2006; Cass. n. 16826 del 2006; Cass. n. 4745 del 2006)”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alla parte ricorrente;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte sopra menzionato;

clic, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza cassata;

che, sussistendone le condizioni, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto, in applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, del ricorso introduttivo;

che le ragioni della decisione e le alterne vicende della lite integrano giusti motivi per compensare le spese dei giudizi di primo e di secondo grado, mentre quelle di legittimità, per il principio di soccombenza, vanno poste a carico della contribuente.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente;

compensa tra le parti le spese di giudizio di merito e condanna la società STAMI al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 6.800,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre contributo unificato, spese generali e contributi di legge.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA