Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19913 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 19/05/2017, dep.09/08/2017),  n. 19913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20209/2015 proposto da:

DAUNIA COSTRUZIONI 2001 DI P.P. & C SNC, in persona

dei soci unici, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO ALBERTO

RACCHIA 2, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO NACCARI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ENZO LANNANTUONO;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTARE DELLA SOCIETA’ (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1876/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

Con sentenza numero 1876 del 7 agosto 2014 la Corte d’appello di Venezia ha parzialmente accolto l’appello proposto da Daunia Costruzioni 2001 di P.P. & C. Snc ammettendo il credito da essa vantato al passivo del Fallimento (OMISSIS) Srl in via chirografaria, compensando per la metà le spese di lite di ciascun grado di giudizio e ponendo la restante parte a carico della società appellante. Contro tale pronuncia Daunia Costruzioni 2001 di P.P. & C. Snc ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, mentre l’intimato Fallimento non ha svolto difese.

Considerato che:

Il motivo di ricorso lamenta violazione dell’art. 91 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente posto a carico della ricorrente la residua parte delle spese di lite dei gradi di merito, nonostante la società dovesse considerarsi sostanzialmente vincitrice, avendo ottenuto la richiesta ammissione al passivo, sebbene non in via privilegiata come richiesto.

Ritenuto che:

Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il ricorso è manifestamente fondato.

L’odierna ricorrente ha proposto apposizione allo stato passivo dolendosi della mancata ammissione in privilegio per un determinato importo e, dopo che il Tribunale ha respinto l’opposizione, la Corte d’appello l’ha accolta in parte, ammettendo l’istante per la somma richiesta in chirografo; dopo di che ha compensato la metà delle spese di lite e posto la rimanente parte a carico della creditrice risultata infine vincitrice.

Così facendo la Corte territoriale, nel riformare la sentenza impugnata e nel procedure, come doveva, ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dovendo l’onere delle stesse essere attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della controversia, è incorsa in violazione del principio secondo cui il giudice non può condannare il vincitore al rimborso delle spese in favore del soccombente es. Cass. 16 giugno 2011, n. 13229).

La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e rinviata anche per le spese alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione che si atterrà al principio indicato e provvederà alla liquidazione anche delle spese di questo grado.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese di questo grado alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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