Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19913 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. un., 05/10/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 05/10/2016), n.19913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di sez. –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente di sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7031-2015 proposto da:

COMUNE DI SIRACUSA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio

dell’avvocato MARCELLO MAGNANO DI SAN LIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato NICOLO’ D’ALESSANDRO, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

OPEN LAND, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE B. BUOZZI 99, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO D’ALESSIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIO FIACCAVENTO, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

LEGAMBIENTE COMITATO REGIONALE SICILIANO – O.N.L.U.S., in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati CORRADO V. GIULIANO, NICOLA GIUDICE, per delega a margine

del controricorso e ricorso incidentale; (dichiarazione di esenzione

dal versamento del C.U., in data 8/5/15);

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

B.N., CENTRO STUDI D.G., ASSOCIAZIONE GRILLI

ARETUSEI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 73/2015 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA – PALERMO, depositata il

28/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Presidente Dott. MARCELLO IACOPELLIS;

uditi gli avvocati Nicolò D’ALESSANDRO e Mario FIACCAVENTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Open Land s.r.L., proprietaria del complesso commerciale “(OMISSIS)”, ubicato nel comune di (OMISSIS), con concessione edilizia n. (OMISSIS), venne autorizzata alla ristrutturazione funzionale del complesso edilizio. La successiva istanza di variante, tendente alla demolizione e ricostruzione dell’edificio, venne respinta con provvedimento del 28/9/2009. Avverso tale provvedimento la società propose ricorso al Tar di Catania, instando anche per il risarcimento del danno. Nelle more del giudizio il Comune, in sede di autotutela, annullò il provvedimento di diniego ed assentì all’intervento edilizio; la società rinunciò quindi alla richiesta di annullamento, insistendo per l’accoglimento della pretesa risarcitoria. Il Tar, con sentenza n. 2323 del 26/9/2011, rigettò il ricorso. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, davanti al quale venne impugnata tale decisione, con sentenza n. 605/13, condannò il Comune al risarcimento dei danni per gli oneri sostenuti per la riprogettazione e adeguamento del progetto iniziale, per le penali conseguenti al ritardato inizio dei lavori, per l’aumento dei costi di costruzione, per la perdita dei finanziamenti bancari, per i canoni di locazione non percepiti, limitamente al periodo (OMISSIS), ” detratto il periodo di sospensione dei lavori per l’adeguamento alle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza il 26/2/2010″. Il Comune di Siracusa, dopo avere costituito un ufficio speciale per l’esame della questione, con Det. dirigenziale 54/2013, dichiarò che la Open Land s.r.l., la quale non aveva ritenuto di partecipare al procedimento, non aveva diritto ad alcun risarcimento.

La società propose quindi ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 605/2013. Il CGAS, con sentenza n. 75/2015 del 28/1/2015, dopo aver rilevato che “la mancata partecipazione della parte privata al procedimento liquidatorio non esonera di per sè l’Amministrazione dall’obbligo di procedere alla formulazione di una proposta in relazione alle richieste formulate in giudizio dal danneggiato, e che alla diffida della Soprintendenza del 26/2/2010, non aveva fatto seguito alcuna sospensione dei lavori, affermò che ” l’interruzione del nesso di causalità materiale o di fatto ipotizzata nell’an della sentenza non si è mai in realtà verificata, di talchè l’arco temporale del ritardo comunale nel rilascio/riconoscimento del titolo non è soggetto ad alcuna decurtazione nel quantum”. La CGAS dispose quindi consulenza tecnica per la determinazione del risarcimento, con riferimento alle distinte causali come sopra indicate, per il periodo (OMISSIS).

Per la cassazione di tale decisione il Comune di Siracusa ha proposto ricorso fondato su quattro motivi. Si sono costituiti con controricorso la Open Land s.r.l., nonchè Legambente Comitato Regionale Siciliano che ha proposto ricorso incidentale. Il Comune di Siracusa e la Open Land hanno deposito memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente affermata la inammissibilità del ricorso incidentale proposto da Legambiente Comitato Regionale Siciliano ONLUS per carenza di interesse, non essendo la stessa soccombente in ordine alla condanna risarcitoria, nè altrimenti destinataria dei provvedimenti istruttori disposti con la sentenza impugnata.

Sempre in via preliminare va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per carenza di autosufficienza, formulata dalla Open Land s.r.l.. Le censure articolate dal Comune di Siracusa attingono il livello di specificità richiesto dall’art. 366 c.p.c. attraverso la compiuta esposizione dei fatti per esse rilevanti.

Ancora in via preliminare va esclusa la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della sentenza 17/9/2015, n. 601, in quanto, contrariamente a quanto affermato in tale decisione, nonchè dalla Open Land s.r.l. in memoria, la pendenza del presente ricorso di per sè esclude la avvenuta formazione di un giudicato sulle statuizioni contenute nella sentenza n. 73/2015.

Nel merito, con primo motivo – recante l’intitolazione “L’azione di ottemperanza e le peculiari problematiche in tema di giurisdizione” – il ricorrente principale, dopo avere richiamato alcuni principi circa il giudizio di ottemperanza, assume che il CGAS avrebbe travalicato i limiti della giurisdizione attribuita al giudice amministrativo dell’esecuzione, superando i limiti posti dalla decisione n. 605/2013.

Con secondo motivo – recante l’intitolazione “Superamento dei limiti della giurisdizione di merito per modificazione del giudicato da eseguire – eccesso di potere giurisdizionale ed invasione della sfera delle attribuzioni proprie della pubblica amministrazione per esercizio di un sindacato di merito in casi non previsti” – il ricorrente assume che il CGAS, nell’affermare che “l’interruzione del nesso di causalità materiale o di fatto ipotizzata nell’an della sentenza non si è mai in realtà verificata, di talchè l’arco temporale del ritardo comunale nel rilascio/riconoscimento del titolo non è soggetto ad alcuna decurtazione nel quantum” avrebbe invaso l’area riservata all’esercizio del potere amministrativo e quella del potere cognitorio del Giudice amministrativo”.

Con terzo motivo – recante l’intitolazione: Superamento dei limiti della giurisdizione di esecuzione estesa al merito sotto distinto profilo – eccesso della competenza giurisdizionale per diniego di esercizio della giurisdizione di chiarimento – il ricorrente assume che la CGAS avrebbe violato i limiti della giurisdizione sia per avere ritenuto il comune inottemperante al giudicato, senza considerare la mancata collaborazione del privato, sia per non essersi pronunciato in ordine alla tipica azione costituente il cd. Giudizio di ottemperanza a chiarimenti.

Con quarto motivo – recante l’intitolazione: superamento dei limiti della giurisdizione di esecuzione estesa al merito sotto ulteriore profilo- il ricorrente assume la inammissibilità del giudizio di ottemperanza non essendo addebitabile ad esso ente alcuna colpevole inottemperanza.

Il primo ed il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

Queste SS.UU., con riferimento alle decisioni del C.d.S. in sede di ottemperanza hanno già chiarito che ” ove le censure mosse alla decisione del Consiglio di Stato riguardino l’interpretazione del giudicato e delle norme oggetto di quel giudizio, gli errori nei quali il giudice amministrativo sia eventualmente incorso, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa e non sono sindacabili dalla Corte di cassazione” (Sez. U, Sentenza n. 10060 del 26/04/2013; Sez. U, Sentenza n. 736 del 19/01/2012).

Ciò conformemente all’orientamento già espresso con Sent. 2/12/2009, n. 25344, secondo cui “la decisione del Consiglio di Stato, emessa in sede di giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di un giudicato, non è sindacabile dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione per pretesi errori d’interpretazione del giudicato stesso o delle norme relative alla sua esecuzione, sostanziandosi gli errori predetti in vizi in procedendo che attengono all’esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo e non comportano l’inosservanza dei suoi limiti esterni, siccome, se fosse consentito alla Corte di Cassazione sindacare l’interpretazione del giudicato, sarebbero esercitati i poteri propri del giudice dell’ordinaria impugnazione, con ciò stesso violando l’autonomia giurisdizionale del supremo organo giurisdizionale amministrativo (Cass. S.U. 11 ottobre 1988, n. 5491; 26 febbraio 1990, n. 1456; 26 aprile 1994, n. 3967; 7 dicembre 2004, n. 22885).

Tali principi vanno riaffermati in questa sede anche con riferimento alle decisioni del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, organo che svolge nell’isola le funzioni proprie del Consiglio di Stato.

Inammissibili sono altresì il terzo ed il quarto motivo di ricorso. Il rigetto del ricorso incidentale proposto dal Comune, l’affermazione del CGAS secondo cui: “la mancata partecipazione della parte privata al procedimento liquidatorio non esonera di per sè l’Amministrazione dall’obbligo di procedere alla formulazione di una proposta, in relazione alle richieste formulate in giudizio dal danneggiato”, la dichiarazione di nullità della determina dirigenziale di diniego al risarcimento, costituiscono scelte ermeneutiche del giudice amministrativo che, quand’anche affette da errori “in iudicando” o “in procedendo”, non sono suscettibili di sindacato da parte di queste SS.UU. (v. Sez. U, Sentenza n. 2242 del 06/02/2015). Alla pronuncia consegue la condanna del Comune di Siracusa e di Legambente Comitato Regionale Siciliano alla rifusione delle spese del giudizio in favore della Open Land s.r.I., liquidate per ciascun ricorrente in Euro 12.200,00, oltre accessori.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

PQM

La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi; condanna ciascun ricorrente alla rifusione, in favore della Open Land s.r.l., delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 12.200,00 oltre accessori.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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