Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19912 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19912 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12992/2017 R.G. proposto da
GRECO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALAMATTA
N 27, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sé
medesimo;
– ricorrente contro
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in
persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GREGOkI0 VII 108, presso lo studio dell’avvocato
BRUNO SCONOCCHIA, rappresentata e difesa dall’avvocato
MAURIZIO CINELLI;
– con troricorrente contro

Data pubblicazione: 27/07/2018

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, COMUNE DI ROMA,
COMUNE DI FIUMICINO, PREFETTURA DI BENEVENTO, COMUNE DI
NAPOLI, COMUNE DI AVELLINO, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;
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‘■-■

– intimati avverso la sentenza n. 4040/2016 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 15/11/2016;

del 27/06/2018 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO;
rilevato che:
l’avv. Luigi Greco chiede, affidandosi ad un ricorso articolato su
quattro motivi e notificato a partire dal 15/05/2017, la cassazione
della sentenza n. 4040 del 15/11/2016 della Corte di appello di
Napoli, di rigetto, in riforma della sentenza di primo grado del
Tribunale di Benevento (che l’aveva dichiarata improcedibile), della
sua opposizione sia al pignoramento eseguito da Equitalia Polis spa
presso il terzo Aurora Ass.ni spa che all’esecuzione ed agli atti
esecutivi successivi al suo inizio, nella quale era stata disposta
l’integrazione del contraddittorio con gli enti creditori Cassa
Previdenza ed Assistenza Forense, Comune di Roma, Comune di
Fiumicino, Prefettura di Benevento, Comune di Napoli e Comune di
Avellino;
degli intimati resiste con controricorso la sola Cassa Previdenza
ed Assistenza Forense;
è formulata proposta di definizione – per la necessità di cassare
senza rinvio la sentenza di appello – in camera di consiglio ai sensi
del primo comma dell’art. 38a-bis cod. proc. civ., come modificato
dal comma 1, lett. e), dell’art. 1-bis di. 31 agosto 2016, n. 168,
conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197;
il ricorrente deposita memoria ai sensi del secondo comma,
ultima parte, del medesimo art. 380-bis;
considerato che:

Ric. 2017 n. 12992 sez. M3 – ud. 27-06-2018
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udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

il Collegio ha raccomando la redazione della motivazione in
forma semplificata, condividendo, sia pure solo in gran parte, la
proposta del relatore;
dei quattPo motivi (il prima, di «violazione d falsa applicazione
del combinato disposto degli artt. 615 e 617 c.p.c. in relazione al
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57 e art. 30, comma 2, D.Lgs. n. 546
del 1992, art. 19 …»; il secondo, di identica rubrica; il terzo, di

615 e 617 c.p.c., in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e
art. 2697 c.c. …»; il quarto, di «violazione e falsa applicazione degli
artt. 91 e 92 c.p.c., anche in relazione al D.M. 55/2014») e delle
repliche della controricorrente è superflua la stessa illustrazione,
dovendo rilevarsi preliminarmente e di ufficio che l’appello non
poteva essere proposto;
poiché l’opposizione del Greco non risulta qualificata in modo
diverso espressamente dal giudice di primo grado, né dal giudice
dell’appello da lui stesso proposto, deve di ufficio qualificarsi la
domanda;
e, a questo proposito, è evidente, dalla disamina dei motivi
proposti al giudice del gravame (e comunque ricavandosi
dall’illustrazione del contenuto del ricorso al g.e. a pag. 5 del
ricorso per cassazione), che le doglianze riguardavano tutte
l’omessa o irregolare notifica degli atti presupposti
dell’espropriazione presso terzi (intimazioni di pagamento, che
evidentemente si riferivano al ruolo, il quale, a sua volta,
costituisce il titolo esecutivo) o di quelli di questa stessa (nelle
forme, evidentemente peculiar‘i, dell’ordine di Pagamento direttC),
che paiono prescindere, nella fase anteriore a quella apud iudicem,
dalle forme del codice di rito), la cui illegittimità era prospettata
come derivante dalle nullità precedenti: sicché l’azione dispiegata
non poteva che definirsi un’opposizione agli atti esecutivi,
nonostante quanto in contrario argomenti il ricorrente nella
memoria e sebbene lo stesso giudice di appello continui a riportare
Ric. 2017 n. 12992 sez. M3 – ud 27-06-2018
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«violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt.

la qualificazione complessiva di opposizione ad esecuzione ed agli
atti esecutivi;
ne discende che la sentenza di primo grado, avendo deciso,
benché in pulito di rito (e, S’i.] tanto, appareìitemente in

modó

erroneo), un’opposizione agii atti esecutivi di cui all’art. 617 cod.
proc. civ. e senza alcuna espressa diversa qualificazione da parte
del giudice idonea a consentire l’applicazione del c.d. principio

ricorso straordinario per cassazione e non con l’appello;
l’inammissibilità dell’appello dell’opponente può essere rilevata
di ufficio nella presente sede ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod.
proc. civ., con conseguente cassazione senza rinvio della pronunzia
impugnata, per l’inammissibilità dell’appello proposto dalla parte
ricorrente (da ultimo e in tali espressi termini, v. Cass.
22/05/2017, n. 12767): infatti (Cass. 13/11/2009, n. 24047), non
avendo la corte d’appello evidenziato l’inammissibilità dei motivi di
impugnazione sottoposti al suo esame, sussiste il potere-dovere di
questa Corte, anche ex officio, di rilevare l’inammissibilità stessa,
con conseguente cassazione, senza rinvio, della sentenza di
secondo grado (Cass. 2 settembre 1982, n. 4798);
deve ribadirsi, infatti, in conformità a costante giurisprudenza,
che la Suprema Corte può rilevare d’ufficio una causa di
inammissibilità dell’appello, che il giudice del merito non abbia
provveduto a riscontrare, disponendo, conseguentemente, la
cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado (Cass.
21/11/2001, n. 14726; Cass. 27/03/1987, n. 2978; Cass.
20/01/1982, n. 348); neppure’ potendosi riconoscere, al gravame’
inammissibilmente spiegato, alcuna efficacia conservativa del
processo di impugnazione (Cass. 07/07/2017, n. 16863);
a tutto concedere, ove pure fosse stato possibile, nonostante
l’ambivalente qualificazione da risolversi alla stregua del contenuto
delle doglianze, qualificare la sentenza di primo grado resa sia su di
un’opposizione agli atti esecutivi che su di un’opposizione
Ric. 2017 n 12992 sez. M3 – ud. 27-06-2018
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dell’apparenza, avrebbe dunque dovuto essere impugnata con il

all’esecuzione, alla conclusione qui raggiunta – di originaria
inammissibilità dell’appello – dovrebbe giungersi in ogni caso
quanto ai capi relativi all’opposizione agli atti esecutivi: sicché,
limitata a quelli la cassazione” senza rinvio, la” definitività della
reiezione delle doglianze con quelli dedotte pure comporterebbe
l’infondatezza delle doglianze in astratto subordine riconducibili alla
fattispecie dell’opposizione all’esecuzione, attesa la non ulteriore

comunque, la consolidata giurisprudenza di questa Corte in ordine
alla piena idoneità del ruolo e del suo estratto e delle cartelle a
fondare l’esecuzione esattoriale (tra moltissime, Cass. ord.
30898/17, ove riferimenti); mentre corretta è l’applicazione, ad
opera della qui gravata sentenza, anche dei principi in tema di
regolazione del carico delle spese, vista la soccombenza
dell’odierno ricorrente e l’insussistenza, per consolidata
giurisprudenza di legittimità, di un diritto alla compensazione,
oltretutto in carenza di adeguate ed analitiche indicazioni ed
argomentazioni sugli altri profili di illegittimità della liquidazione;
la cassazione senza rinvio della pronunzia impugnata, limitata
alle statuizioni sull’opposizione agli atti esecutivi, non esige la
riconsiderazione della condanna alle spese già pronunciata in danno
dell’odierno ricorrente dalla Corte d’appello;
impone di provvedere nuovamente in ordine alle spese del
secondo grado del giudizio e comunque quanto a quelle del
presente giudizio di legittimità, nei sensi di cui in dispositivo, in
applicazione quanto meno del principio di causalità;
infine, il tenore della pronuncia, che non è tecnicamente di
reiezione dell’impugnazione, esclude la sussistenza dei presupposti
per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre
2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi
di impugnazione;
p. q. m.
Ric. 2017 n. 12992 sez. M3 – ud. 27-06-2018
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contestabilità della ritualità delle notifiche degli atti presupposti e,

pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza di
secondo grado quanto alle statuizioni sulle doglianze
sull’opposizione agli atti esecutivi e rigetta il ricorso nel resto.
Coridanna il ricorente al pagarento, in favor é della
controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C
5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15
per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma il 27/06/2018.

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