Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19912 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 20/09/2010), n.19912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.A., residente in (OMISSIS), rappresentato e difeso

per procura a margine del controricorso dall’Avvocato MUSCATELLO

Francesco, elettivamente domiciliato presso lo studio del Dott.

Alfredo Palcidi in Roma, Via Cosseria n. 2;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 52/27/08 della Commissione tributaria

regionale della Puglia, Sezione distaccata di Foggia, depositata l’11

marzo 2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dei

24 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del dott. Pietro

Abritti.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 52/27/08 dell’11.3.2008 della Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione distaccata di Foggia, che aveva respinto il suo appello per la riforma della pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da C.A. per l’annullamento dell’avviso che, a fini Irpef per l’anno 1996, gli contestava un reddito da partecipazione agli utili della s.r.l. Immobiliare Caterina;

letto il controricorso di C.A.;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal Consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la fondatezza del ricorso, osservando che:

– “il primo motivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere fondato la propria decisione sulla base della mera circostanza che in un altro giudizio era stata accolta l’impugnativa avanzata dalla società Immobiliare Caterina avverso l’accertamento effettuato nei propri confronti, nonostante che tale sentenza non fosse passata in giudicato e che, comunque, la diversità degli accertamenti oggetto dei due giudizi non consentisse tale estensione di efficacia”;

– “il motivo appare manifestamente fondato alla luce del rilievo che la Commissione regionale ha ritenuto di fondare il proprio convincimento in forza della ritenuta efficacia vincolate della sentenza emessa nei confronti della società, pur dando atto che la stessa non era ancora passata in giudicato”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti e che il solo contribuente ha depositato memoria;

considerato che il contro ricorrente ha ribadito, nella memoria, le eccezioni già sollevate di inammissibilità del ricorso per cassazione, assumendo che l’Agenzia delle Entrate non avrebbe adeguatamente formulato, al termine dei primo motivo, il quesito di diritto richiesto dalla disposizione di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., comma 1, ed avrebbe altresì omesso di riproporre, nel ricorso, i motivi di appello avverso la sentenza di primo grado;

ritenuto che entrambe tali eccezioni sono infondate atteso che, quanto alla prima, il quesito di diritto formulato al termine del primo motivo di ricorso appare correttamente formulato alla luce dell’orientamento della giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n. 23732 del 2007; Cass. S.U. n. 20360 e n. 36 del 2007; Cass. n. 14682 del 2007), dal momento che esso riporta sia l’oggetto della questione controversa che la ratio decidendi della sentenza impugnata ed indica, infine, il diverso principio di diritto di cui la ricorrente chiede la formulazione da parte di questa Corte, in grado, se accolto, di portare alla cassazione della decisione di secondo grado, mentre, con riguardo, alla seconda, trattandosi di adempimento che non è richiesto per la formulazione del ricorso per cassazione, atteso che il giudizio dinanzi a questa Corte ha ad oggetto esclusivamente la sentenza di secondo grado e non è giudizio di merito;

che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che ad una corretta lettura dell’art. 2909 cod. civ., in base al quale l’accertamento contenuto in una sentenza emessa in un diverso giudizio può avere efficacia vincolante in un’altra controversia soltanto alla condizione che, nella specie, non risulta accertata dal giudice territoriale e che deve risultare dall’apposita attestazione della Cancelleria – che essa sia passata in giudicato (Cass. n. 1189 del 2007);

che il secondo motivo di ricorso va dichiarato assorbito;

che, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia, che applicherà, nel decidere, il principio di diritto sopra enunciato.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

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