Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19912 del 09/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 19/05/2017, dep.09/08/2017), n. 19912
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19057/2015 proposto da:
D.N.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RUGGERO
FAURO, 102, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO COSTANTINI,
rappresentato e difeso dall’avvocato AUGUSTO LA GIORGIA;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN IIQUIAZIONE, in persona del Curatore
ELISIO FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato SERGIO ALVINO;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 643/2015 del TRIBUNALE di LANCIANO, depositato
il 29/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
D.N.L. propone ricorso per la cassazione del decreto rep. n. 643/2015 del 29 giugno 2015 con cui il Tribunale di Lanciano ha rigettato l’opposizione da lui proposta allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione.
Il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso.
Considerato che:
L’unico motivo lamenta “violazione e falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 111, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e/o all’art. 111 Cost.” censurando per l’appunto l’affermazione del Tribunale che ha ritenuto necessario l’accertamento di utilità concreta dell’attività del professionista per la procedura minore e/o per il successivo fallimento ai fini del riconoscimento della prededuzione, pervenendo ad escluderla.
Ritenuto che:
11 Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
Il ricorso è manifestamente fondato, avendo questa Corte affermato che il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo, rientra de plano tra i crediti sorti in funzione di quest’ultima procedura e, come tale, a norma della L. Fall., art. 111, comma 2, va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post, che la prestazione resa sia stata, concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti (Sez. 6-1, Ordinanza n. 22450 del 04/11/2015; Sez. 1, Sentenza n. 19013 del 10/09/2014; da ult. Cass. 5 dicembre 2016, n. 24791).
Il ricorso va accolto e il decreto impugnato va cassato, con rinvio al Tribunale di Lanciano in diversa composizione, che si atterrà al principio indicato provvedendo anche sulle spese.
PQM
accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al Tribunale di Lanciano in diversa composizione.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017