Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19912 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. un., 05/10/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 05/10/2016), n.19912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1253-2015 proposto da:

COSTRUZIONI EDILI P.F. S.R.L., (ex V.Z. S.R.L. INNOVAZIONI

TECNOLOGICHE PER IL RISPARMIO ENERGETICO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI N. 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

GRISANTI, e difesa dall’avvocato GABRIELE TADDEI per delega in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo

studio dell’avvocato FABIO LORENZONI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati NICOLO’ PEDRAZZOLI e LUCIA BOBBIO, per

procura speciale del 16/02/2015, in atti;

– controricorrente –

e contro

ROVERPLASTIK S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2446/2014 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 13/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato Fabio LORENZOLI;

udito il P.M. in persona del Procuratore Generale Dott. CICCOLO

Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

I FATTI

La S.r.l. Costruzioni Edili P.F. impugnò dinanzi al giudice amministrativo il provvedimento di “determinazione” con il quale il dirigente del Servizio Artigianato della Provincia autonoma di Trento aveva disposto la revoca parziale del finanziamento concesso all’impresa (all’epoca denominata V.Z. di Z.V. & c) per inadempimento degli obblighi, scaturenti dalla speciale normativa di settore, assunti dalla beneficiaria con l’atto di impegno che accedeva alla richiesta del detto contributo.

Il T.R.G.A. respinse il ricorso.

Il Consiglio di Stato, investito dell’impugnazione proposta dalla società con ricorso notificato il 21 marzo 2003, ha preliminarmente accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione del G.A., benchè sollevata dall’Amministrazione provinciale soltanto con memoria notificata il 6 marzo del 2004 – mentre, all’atto della costituzione in giudizio del 6 maggio 2003, la resistente Provincia si era limitata ad eccepire l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.

A giudizio del massimo organo di giustizia amministrativa, difatti, prima dell’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104 del 2010), l’eccezione di difetto di giurisdizione poteva ritenersi legittimamente proposta, dinanzi al giudice di appello, anche con una semplice memoria, non potendo trovare applicazione retroattiva la norma di cui all’art. 9 c.p.a., comma 1 che ha reso indefettibile, ai fini della rilevabilità della questione di giurisdizione, la proposizione di uno specifico mezzo di impugnazione anche in presenza di una statuizione implicitamente negativa sul punto.

Il C.d.S. ha, pertanto, declinato la propria giurisdizione, ritenendo che la controversia rientrasse nella sfera di competenza del giudice ordinario.

La sentenza è stata impugnata dalla ditta Filippi con ricorso per cassazione sorretto da un unico, complesso motivo di gravame.

Resiste la Provincia di Trento con controricorso.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Con il primo ed unico motivo, si denuncia violazione dell’art. 9 codice del processo amministrativo, dell’art. 37 c.p.c. e, ove occorrer possa, della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 30.

Il motivo merita accoglimento.

Va in premessa rammentato come le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza del 9.11.2011 n. 233, abbiano avuto modo di affrontare e risolvere una questione di diritto non dissimile sa quella posta oggi al collegio, affermando che, qualora la parte abbia proposto in appello la questione di giurisdizione – implicitamente risolta in senso affermativo dal tribunale amministrativo – soltanto con una memoria difensiva (nella specie, depositata nell’imminenza dell’udienza di discussione), ciò determina il passaggio in giudicato della statuizione implicita sulla giurisdizione sottesa alla pronuncia di primo grado, con conseguente preclusione del suo esame da parte del giudice di appello.

Tale orientamento, che merita di essere confermato, deve essere, peraltro, ulteriormente precisato.

Pur volendo prescindere dalla questione dell’esegesi dell’art. 37 c.p.c., di cui è memoria nell’arresto di cui a Cass. 24883/2008, predicativo di quello che la sentenza oggi impugnata, con icastiche espressioni, definisce “il drastico indirizzo delle sezioni unite”, la cui esportazione nel processo amministrativo era stata addirittura “ripudiata” (novella Ermengarda di quel processo) da una parte della giurisprudenza del Consiglio di Stato (come si legge al folio 9 della pronuncia), deve oggi affermarsi che, in applicazione tanto del principio tempus regit actum, quanto di quello della non ultrattività della legge dopo la sua abrogazione:

– l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in grado di appello soltanto con memoria e non con impugnazione incidentale all’atto della costituzione in giudizio, all’esito di una pronuncia implicitamente affermativa della giurisdizione stessa in primo grado, deve ritenersi ammissibile se introdotta in epoca antecedente all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo (e cioè alla data del 16.9.2010);

se tale eccezione non era mai stata proposta, nè in primo grado nè con l’atto di costituzione nel giudizio di appello, con impugnazione incidentale, la sua proposizione in epoca successiva all’entrata in vigore del codice deve ritenersi preclusa, in conseguenza della formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione, senza che il giudice d’appello possa, in tal caso, rilevarne ex officio l’eventuale difetto (in tali sensi, Cons. di Stato 1415/2012, mentre l’opposto orientamento seguito dal massimo organo di giustizia amministrativo sembra trarre linfa dal dictum di cui a Cons. di Stato 8925/2010, relativa a fattispecie in cui, al momento della proposizione dell’eccezione con semplice memoria, l’art. 9 c.p.a. non era ancora entrato in vigore: tale appare l’inequivoco significato della motivazione della sentenza nella parte in cui si ritiene escluso “che il giudice possa dichiarare inammissibile un’eccezione che, rispetto alla normativa in vigore al momento della sua proposizione, risulta sen’altro ritualmente proposta”, dove il sintagma “normativa in vigore” deve ritenersi chiaramente riferito all’eccezione, e non all’atto di appello.

Deve, pertanto, affermarsi, in attuazione di una corretta actio finium regundorum in ordine alla tempestività o meno dell’eccezione di difetto di giurisdizione in appello, che il relativo discrimine è costituito dall’essere tali eccezioni state proposte prima dell’entrata in vigore del codice – eccezioni da ritenersi ammissibili -, ed eccezioni proposte in epoca successiva al 16 settembre 2010 – al di là ed a prescindere dalla data di costituzione nel giudizio di appello – le quali, in base al combinato disposto dei principi del tempus regit actum e della non ultrattività delle disposizioni di legge dopo la relativa abrogazione, implicita ovvero esplicita, devono ritenersi precluse, volta che il nuovo codice del processo amministrativo, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 7 luglio 2010, ed entrato in vigore oltre due mesi dopo tale data, ha lasciato ampio spazio temporale, nella volutamente ampia vacatio legis, per proporre quelle eccezioni e compiere quegli atti che, sotto il vigore della precedente legislazione, e pur alla luce di una già non univoca interpretazione giurisprudenziale, potevano ritenersi consentiti (nella specie, la memoria risulta notificata addirittura nel marzo 2014, ad 11 anni di distanza dalla costituzione nel giudizio di appello e a quasi quattro anni dall’entrata in vigore del codice, in spregio, a tacer d’altro, dei principi costituzionali del giusto (in quanto soprattutto celere e non defatigante) processo italiano).

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.

Va dichiarata e confermata la giurisdizione del giudice amministrativo.

Il procedimento è rinviato al Consiglio di Stato, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e rinvia in procedimento, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, al Consiglio di Stato, in altra composizione.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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