Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19911 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19911 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12518/2017 R.G. proposto da
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del legale rappresentante

pro tempore,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede
dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO,
VINCENZO TRIOLO;
– ricorrente Contro
TARANTINO ANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RODI
32, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA BONITO,
rappresentata e difesa da sé medesima;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 27/07/2018

avverso la sentenza n. 3351/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA,
depositata il 24/11/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 1 .r/04/2018 dal Corisigliere Dott. Frarico DE STEFANO;”
rilevato che:
l’INPS ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della
sentenza n. 3351 del 24/11/2016, in causa iscritta al n. 2877/15

proposta dal medesimo INPS contro il provvedimento del
14/10/2014 con cui il g.e. aveva concluso, disattendendo
l’opposizione dell’odierno ricorrente, con ulteriore ordinanza di
assegnazione l’espropriazione presso terzi (iscr. al n. 3451/14
r.g.e.) intentata ai suoi danni dalla Tarantino anche contro il terzo
pignorato Banco di Napoli per recuperare gli esborsi per imposta di
registro su precedente ordinanza di assegnazione (resa, a sua
volta, in esito al proc. es . n. 6155/12 r.g.e., sempre ad istanza
della Tarantino contro l’INPS e il terzo suo debitore Banco di
Napoli);
l’intimata resiste con controricorso;
è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio
ex art. 380-bis, co. 1, cod. proc. civ., come modif. dal co. 1, lett.
e), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif.
dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197;
non sono depositate memorie ai sensi del secondo comma,
ultima parte, del medesimo art. 380-bis;
considerato che:
il ÈIollegio ha dispos‘to la redazione della motivazione in forma
semplificata;
la proposta del relatore – di accoglimento per manifesta
fondatezza del secondo motivo, previa verifica dell’ammissibilità
dell’opposizione agli atti esecutivi – non può essere condivisa, per
l’evidente inammissibilità del presente ricorso per cassazione, la

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r.g., con cui il Tribunale di Foggia ha rigettato l’opposizione

quale assume carattere dirimente di ogni altra questione, in rito e
nel merito;
invero, nonostante l’impostazione originaria del ricorrente,
l’oppogizione è stata cori sufficiente univ6Cità e chiarezza qúalificata
dal giudice che ha reso la sentenza qui gravata come opposizione
ad esecuzione (v. intestazione della sentenza stessa, esordio del
secondo paragrafo della motivazione, secondo periodo della terza

in applicazione del principio dell’apparenza (che impone quale
mezzo di impugnazione quello risultante dalla qualificazione,
quand’anche errata, dell’azione data dal giudice che ha reso il
provvedimento da impugnare; al riguardo, tra innumerevoli: Cass.
05/05/2016, n. 8958; Cass. 05/04/2016, n. 6563; Cass.
20/11/2015, n. 23829; Cass. 18/06/2015, ove richiami e
riferimenti alla giurisprudenza anche risalente; Cass. ord.
02/03/2012, n. 3338, resa ai sensi dell’art. 360-bis, n.

1, cod.

proc. civ.), andava impugnata con l’appello e non con il ricorso per
cassazione (per un caso sostanzialmente identico, v. già Cass. ord.
30/05/2018, n. 13544);
ne consegue la declaratoria di inammissibilità del presente
ricorso, con condanna del soccombente ricorrente alle spese del
giudizio di legittimità (e delle quali non ha alcun senso disporre la
pure invocata attribuzione, visto che la controricorrente si difende
da sé medesima);
infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo
(tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra innumerevoli altre:
Cass. ‘Sez. U. 27/11/015, n. 24245) – della sussistènza dei
presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17,
della I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato
per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione
integrale, in rito o nel merito;

p. q. m.
Ric. 2017 n. 12518 sez. M3 – ud. 27-06-2018
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facciata, esordio dell’ultimo periodo di questa), sicché quest’ultima,

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente avv. Angela Tarantino,
delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 300,00 per
compensi, oltre alle spegé forfettarie nella” misura del 15 per cento,
agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso da esso proposto, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 27/06/2018.

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del

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