Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19911 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 23/09/2020), n.19911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8081-2018 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI, 47,

presso lo studio dell’avvocato SILVIA LUCANTONI, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati MARIALUCREZIA TURCO, ANGELO

PANDOLFO, ARMANDO TURSI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della

SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1094/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 07/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Presidente Relatore Dott. DORONZO

ADRIANA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza pubblicata il 7/11/2017, la Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’appello proposto da M.R. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la sua domanda volta ad accertare l’insussistenza dell’obbligo di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione degli esercenti attività commerciali tenuta dall’INPS in relazione all’attività svolta di produttore diretto o libero di assicurazioni per conto di Alleanza Assicurazioni s.p.a.;

contro tale pronuncia l’agente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, al quale ha resistito l’INPS con controricorso;

la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;

la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

in via preliminare, il ricorrente ha dato atto che, nelle more del giudizio, e in particolare nel febbraio del 2014, l’Inps ha provveduto ad annullare in autotutela il verbale di accertamento n. (OMISSIS), oggetto della domanda, deducendo il venir meno del suo interesse ad una pronuncia di merito;

ritiene tuttavia il collegio che non sussistano i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere;

invero, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone che sia venuta meno ogni questione controversa tra le parti e quindi non può essere pronunciata allorchè l’interesse fatto valere in giudizio non risulti pienamente composto e tra le parti rimangano profili di contrasto (cfr. Cass. 04/11/2016, n. 22446; Cass. 23/04/2001, n. 6002):,

nel caso in esame, il provvedimento di annullamento ha riguardato solo il verbale di accertamento, laddove la controversia ha un contenuto più ampio, avendo ad oggetto anche l’accertamento della (in)sussistenza dell’obbligo del ricorrente di iscriversi alla gestione commercianti gestita dall’Inps in qualità di produttore libero di imprese di assicurazioni;

il permanere di un interesse alla decisione è peraltro attestato dal rilievo che, nonostante il provvedimento di annullamento in autotutela sia stato reso nel corso del giudizio di primo grado, nè il giudice di primo grado nè la corte di appello hanno ritenuto di dichiarare cessata la materia del contendere, senza che sul punto la parte abbia mosso censura alcuna;

con il primo motivo di ricorso – di cui per il vero risulta omessa la rubrica – parte ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del Contratto Collettivo Corporativo per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie ed i produttori di assicurazione del 25 maggio 1939, in combinato disposto con il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, e dell’art. 12 preleggi e assume la riferibilità della definizione dei produttori recata dal contratto collettivo corporativo ai soli produttori di agenzie di assicurazione;

con il secondo motivo viene dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 13 preleggi a tenore del quale “le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a quelli da esse contemplati”;

con il terzo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione del contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie ed i produttori di assicurazione del 25 maggio 1939, e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. in L. n. 326 del 2003, nonchè dell’art. 2697 c.c. assumendo che i contenuti della lettera di autorizzazione allegata al suddetto contratto collettivo prevedevano l’attribuzione al produttore di una “zona” o “piazza” ed il potere di firmare proposte contrattuali, elementi essenziali, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, che non erano stati provati dall’INPS;

i motivi, da trattare congiuntamente per la stretta connessione che li lega, sono manifestamente fondati, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 24 gennaio 2018);

tale principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da questa Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018; Cass. 28/10/2019, n. 27497);

non essendosi la Corte di merito attenuta all’anzidetto principio, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originaria domanda;

le spese dell’intero processo vanno compensate considerata l’assoluta novità delle questioni trattate unita alla complessità delle stesse, testimoniata dalla difformità delle soluzioni emerse nella giurisprudenza di merito.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, per l’effetto, dichiara l’insussistenza dell’obbligo del M. di iscrizione alla gestione gestita dall’Inps relativa agli esercenti attività commerciale ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020

 

 

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