Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19911 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 23/07/2019), n.19911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16886-2018 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati PAOLO BONOMI, PAOLO GIUDICI;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO – UFFICIO

CONTROLLI, EQUITALIA NORD SPA (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 4580/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 12/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Considerato che la contribuente impugnava la sentenza emessa dalla CTP che aveva rigettato il ricorso proposto dalla stessa avverso una cartella di pagamento;

considerato che la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello della contribuente affermando che “questa Commissione ritiene vadano accolte le argomentazioni dell’Ufficio e di non accogliere l’appello proposto dalla contribuente e di confermare la sentenza appellata, e che vadano confermate le motivazioni di cui alla sentenza di 1 grado, sia per quanto concerne l’inammissibilità dell’appello, sia per le ragioni di merito sopra riportate”;

che la contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo mentre l’Agenzia delle entrate non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il motivo d’impugnazione la contribuente denuncia violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., per omissione di motivazione;

ritenuto che in tema di ricorso per cassazione, viola il “minimo costituzionale” richiesto per la motivazione la decisione che affermi la legittimità della sentenza sulla base di asserzioni acritiche e apodittiche, che non consentano di apprezzare la effettività della motivazione (Cass. 17 ottobre 2018, n. 26018), dal momento che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile” (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940);

considerato che nel caso di specie la CTR non ha raggiunto la soglia del “minimo costituzionale” di motivazione in quanto si è limitata ad affermare che “questa Commissione ritiene vadano accolte le argomentazioni dell’Ufficio e di non accogliere l’appello proposto dalla contribuente e di confermare la sentenza appellata, e che vadano confermate le motivazioni di cui alla sentenza di 1 grado, sia per quanto concerne l’inammissibilità dell’appello, sia per le ragioni di merito sopra riportate”, in questa maniera riportandosi acriticamente alle motivazioni della sentenza di primo grado senza minimamente spiegare per quale motivo tale motivazione sia stata fatta propria;

ritenuto infatti che, sempre secondo l’insegnamento di questa Corte, la sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 5 novembre 2018, n. 28139).

Ritenuto pertanto che il ricorso della contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA