Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19911 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 20/09/2010), n.19911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

A.A.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5/31/08 della Commissione tributaria regionale

della Toscana, depositata il 4 febbraio 2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Pietro

Abritti.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 5/31/08 del 4.2.2008 della Commissione tributaria regionale della Toscana, che aveva rigettato il suo appello contro la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso di A.A.M., agente di commercio, contro il silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza di rimborso Irap per gli anni dal 1998 al 2001;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal Consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l’infondatezza del ricorso, osservando che:

– “con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 c.c., e segg., artt. 2082 e 2195 cod. civ., L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 114, e D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 49 e 55, assumendo che ai sensi di tali disposizioni gli agenti di commercio rientrano tra gli imprenditori per i quali è intrinseco il requisito della autonoma organizzazione richiesto ai lini della assoggettabilità all’Irap”;

– “il motivo è infondato alla luce del precedente delle Sezioni Unite di questa Corte n. 12108 del 2009. secondo cui, in tema di Irap, a norma del combinato disposto de D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata”;

– “nel caso di specie, il giudice di merito, con apprezzamento di farlo insindacabile in questa sede, ha escluso che il contribuente svolgesse la sua attività avvalendosi di un’autonoma organizzazione”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alla parte ricorrente;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte sopra menzionato;

che, pertanto, il ricorso va respinto, nulla disponendosi sulle spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

PQM

rigetta i ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

 

 

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