Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19911 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 19/05/2017, dep.09/08/2017),  n. 19911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18851/2015 proposto da:

B.E.R., B.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MARCELLO ACRI;

– ricorrenti –

contro

ANAS SPA C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 563/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 17/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza del 17 aprile 2014 la Corte di appello di Catanzaro ha condannato Anas s.p.a. a pagare in favore di A.M., in proprio e quale erede di B.S., B.G. e B.E., in qualità di eredi di B.S., la somma di Euro 2.160,00 oltre accessori a titolo di risarcimento per l’occupazione appropriativi di un fondo di proprietà degli stessi.

Contro tale pronuncia, B.G. e B.E.R., quali eredi di B.S. e A.F.M. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, resistiti da Anas s.p.a. con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO:

che:

Il primo motivo di ricorso lamenta “violazione e/o falsa applicazione di norme e principi di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 3, nonchè omesso esame e/o valutazione di fatti e documenti decisivi ai fini del giudizio”, censurando la sentenza impugnata laddove avrebbe omesso di considerare risultanze acquisite sin dal primo grado di giudizio dal primo consulente tecnico e consistenti in stime che valevano ad attribuire al terreno oggetto di lite un valore ben più alto di quello determinato, come anche rilevato dalla ctu di secondo grado.

Il secondo motivo di ricorso lamenta “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3, deducendo l’erronea liquidazione delle spese del primo grado di giudizio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma sintetica.

Il primo motivo è inammissibile, atteso che è privo del requisito di specificità imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), non avendo riportato, nè specificamente indicato, gli atti processuali (ctu di primo e secondo grado) cui fa riferimento per argomentare la fondatezza di quanto censurato, così da non consentire a questa Corte di procedere alla verifica di quanto lamentato (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012).

Il secondo motivo è infondato, atteso che la Corte territoriale ha inteso compensare le spese relative a entrambi i gradi di merito, spiegando le ragioni di tale decisione (causa limitata al quantum e parziale soccombenza potenziale degli odierni ricorrenti derivante dalla correttezza di alcune censure Anas).

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso in favore della controricorrente delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida Euro 2.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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