Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19910 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19910 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12323/2017 R.G. proposto da
CARRIERI VINCENZO NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato
e difeso dall’avvocato CARMINE LATTARULO;
– ricorrente contro
DONAU VERSICHERUNG INSURANCE GROUP, in persona dei legali
rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DELLE MILIZIE 1, ‘presso lo studio’ dell’avvocato ANTONIO
VOLANTI, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA PANARELLI;
– con troricorrente contro
MORLEO COSIMO;

Data pubblicazione: 27/07/2018

- intimato avverso la sentenza n. 3413/2016 del TRIBUNALE di TARANTO,
depositata il 06/12/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO;
rilevato che:

articolato su sei motivi e notificato il 18-19/05/2017, la cassazione
della sentenza n. 3413 del 06/12/2016 del Tribunale di Taranto, di
rigetto, in riforma della sentenza di primo grado del Giudice di pace
di San Giorgio Ionico, della sua domanda di risarcimento dei danni
patiti – alla persona ed ai beni di proprietà – alla guida di un
veicolo investito da altro, di proprietà di Cosimo Morleo, da lui
condotto ed assicurato da Donau Versicherung Insurance Group (di
seguito anche solo Donau); in particolare, il giudice di appello
ritenne vaga e contraddittoria la ricostruzione della dinamica del
sinistro, non esaustivi gli elementi ricavabili dal modulo «CID», a
maggior ragione in danno dell’assicuratrice, nonché contraddittorie
le dichiarazioni in giudizio dell’appellato con quanto denunciato
all’assicuratrice, dopo avere reputato complessivamente inaffidabile
la prova orale assunta, per essere rimasti coinvolti i soggetti
interessati in diversi sinistri stradali nello stesso anno ai danni della
stessa compagnia assicuratrice;
quest’ultima resiste con controricorso;
è formulata proposta di definizione – per manifesta
infondatezza – in camera di consiglio ai sensi del primo comma
dell’art. 380-bis cod. proc. civ., come modificato dal comma 1, lett.
e), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif.
dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197;
la controricorrente deposita – entro i termini previsti dal
secondo comma, ultima parte, del medesimo art. 380-bis – istanza
di riunione ad altri ricorsi, indicati come connessi (rg 12323/17,
13074/17, 13077/17);
Ric. 2017 n. 12323 sez. M3 – ud. 27-06-2018
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Vincenzo Nicola Carrieri chiede, affidandosi ad un ricorso

considerato che:
il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in
forma semplificata;
preliminarmente, l’istanza di rrunione non può ‘àccogliersi: ed
invero già dal suo tenore testuale non constano i presupposti per
procedervi, nei ristretti limiti in cui quella potrebbe aver luogo poi
nel giudizio di legittimità; neppure potendo, in tale radicale carenza

diverse dalla mera consultazione dei registri di cancelleria, dalla
quale risulta che i provvedimenti che i ricorsi hanno ad oggetto
sono, ictu ocu/i, del tutto diversi (rispettivamente, sentenze del
Tribunale di Taranto coi nn. 3413, 3419 e 3418 del 2016), sicché
neppure opererebbe l’art. 335 cod. proc. civ.;
ciò posto, il ricorrente si duole, col primo motivo, di «violazione
degli artt. 331, 307, 338, 153, 324, 325, 327 cpc, 2909 cc, ex art.
360, comma I n. 3 e 4 cpc», reputando irrimediabilmente viziato
l’appello da Donau proposto deliberatamente pretermettendo, fin
dall’impostazione del relativo atto introduttivo, il litisconsorte
necessario Morleo: ma il motivo è manifestamente infondato, visto
che il meccanismo processuale disciplinato dall’art. 331 cod. proc.
civ. sana, se applicato in modo corretto, ogni eventuale vizio di
instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti delle
cause inscindibili, a prescindere da come abbia strutturato l’atto
introduttivo del gravame, poiché anche la giurisprudenza citata dal
ricorrente non commina l’inammissibilità del mezzo di
impugnazione quale conseguenza della consapevole pretermissione

dei litisconsorte nell’atto indicato, non distinguendo’ ormai più tra
queste ipotesi e quelle di indicazione del pretermesso tra i
destinatari del gravame (v., fra molte: Cass. 27/05/2015, n.
10934);
infatti, l’omessa notifica dell’impugnazione ad un litisconsorte
necessario non si riflette sull’ammissibilità o sulla tempestività del
gravame, che conserva, così, l’effetto di impedire il passaggio in
Ric. 2017 n. 12323 sez. M3 – ud. 27-06-2018
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imputabile allo stesso istante, questa Corte procedere a verifiche

giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l’esigenza
dell’integrazione del contradditorio,

iussu iudicis

(Cass.

31/07/2013, n. 18364): tanto che è reiterata l’affermazione della
nullità – rilevabird anche ex offido iudicis – della sentenza di
gravame pronunciata a contraddittorio non integro (da ultimo:
Cass. ord. 09/05/2018, n. 11156);
del resto, le esigenze del processo litisconsortile vanno

pretermesso, nel senso della recuperabilità del processo anche nei
suoi confronti, perfino ove sia stato del tutto trascurato nella
formazione del relativo atto introduttivo: e, nella specie,
espressamente il giudice di appello dà atto, oltretutto con
passaggio motivazionale non attinto da valida censura,
dell’impartito ordine di integrazione e della sua ottemperanza da
parte dell’appellante, sicché validamente è stata applicata la norma
richiamata, in coerenza col seguente principio di diritto: «poiché
l’omessa notifica dell’impugnazione ad un litisconsorte necessario
non si riflette sull’ammissibilità o sulla tempestività del gravame,
che conserva, così, l’effetto di impedire il passaggio in giudicato
della sentenza impugnata, al fine di evitare una nullità rilevabile
anche di ufficio nei gradi successivi il giudice dell’impugnazione
deve ordinare l’integrazione del contradditorio anche quando il
litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicato
o presupposto nell’atto di gravame»;
alla disamina degli altri motivi va premessa: da un lato, la
riaffermazione della necessità che, per consentire a questa Corte di
légittimità di prèndere cognizione delle doglianze ad essa
sottoposte, nel ricorso si rinvengano sia l’indicazione della sede
processuale di produzione dei documenti o di adduzione delle tesi
su cui si fondano ed in cui si articolano le doglianze stesse, sia la
trascrizione dei primi e dei passaggi argomentativi sulle seconde
(tra le innumerevoli, v.: Cass. ord. 01/12/2017, n. 28908; Cass.
ord. 26/08/2014, n. 18218; Cass. ord. 16/03/2012, n. 4220; Cass.
Ric 2017 n. 12323 sez. M3 – ud 27-06-2018
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interpretate, a tutela del diritto di difesa proprio del litisconsorte

01/02/1995, n. 1161; Cass. 12/06/2002, n. 8388; Cass.
21/10/2003, n. 15751; Cass. 24/03/2006, n. 6679; Cass.
17/05/2006, n. 11501; Cass. 31/05/2006, n. 12984; Cass. ord.
3t/07/2010, n. 1715, resa anche ài sensi dell’art. 160-bis, n. 1,
cod. proc. civ.; Cass. 31/07/2012, n. 13677; tra le altre del solo
2014: Cass. 11/02/2014, nn. 3018, 3026 e 3038; Cass.
06/02/2014, n. 2712, anche per gli errores in procedendo; Cass.

Cass. Sez. U. 01/07/2016, n. 13532; Cass. Sez. U. 04/02/2016, n.
2198); dall’altro lato, la manifesta inammissibilità di qualunque
censura basata su pretesa erroneità della valutazione degli
elementi documentali: ove non vi siano i soli gravissimi vizi
motivazionali oramai rilevanti dopo la novella del 2012 dell’art. 360
n. 5 cod. proc. civ. (di cui a Cass. Sez. U. nn. 8053, 8054 e 19881
del 2014), gli apprezzamenti di fatto restano istituzionalmente
riservati al giudice del merito (per consolidato insegnamento, su
cui, per tutte, Cass. Sez. U. 12/10/2015, n. 20412);
tanto premesso, si osserva come il Carrieri denunci, col
secondo motivo, «violazione degli artt. 324, 115, 116 cpc, 2909 cc,
ex art. 360 comma I n. 3 cpc», per non avere il giudice di appello
tenuto in considerazione una sentenza, del 02/05/2014, del
medesimo giudice di primo grado sullo stesso sinistro, basata sulla
stessa ricostruzione dei fatti addotta da esso ricorrente e prodotta
all’ud. 30/09/2015, con invocazione dell’efficacia riflessa del
relativo giudicato; ma la redazione del motivo non rispetta il primo
requisito preliminare appena indicato, visto che la sua scarna
enunciazione (piè di pag. 6 e pag. 7)’ non dà modo di pprezzare le
circostanze indicate come decisive; e tutto ciò rende inammissibile
la doglianza, a prescindere da ogni dubbio sulla novità
dell’elemento istruttorio, che non si deduce di non avere potuto
produrre, benché successivo all’instaurazione del giudizio di
appello, prima dell’ud. 30/09/2015;

Ric. 2017 n. 12323 sez. M3 – ud. 27-06-2018
-5-

05/021/2014, n. 2608; ancora: Cass. Sez. U. 04/04/2016, n. 6451;

il Carrieri si duole poi: col terzo motivo, di «violazione degli
artt. 324, 329 e 346 cpc e conseguente violazione degli artt. 143
d.lgs. 209/2005, 115, 116, 215 e 229 cpc, 2702 e 2735 cc, ex art.
360 commg I n. 3 e 4 cpC’»; col quarto nibtivo, di «violazióne
dell’art. 318 cpc ex art, 360 comma I n. 3 cpc»; col quinto motivo,
di «omessa motivazione in punto di valutazione delle prove orali,
ex art. 360 comma I n. 5 cpc»; col sesto motivo, di «violazione

i motivi, congiuntamente esaminati, si risolvono in una pretesa
di riconsiderare una finale e complessiva valutazione del materiale
probatorio, sempre riservata al giudice del merito, ove – come
nella specie – scevra dai soli gravissimi vizi motivazionali sopra
ricordati come ammessi dopo la novella del n. 5 dell’art. 360 cod.
proc. civ.: mentre l’apprezzamento della singolare circostanza del
coinvolgimento degli stessi soggetti in altri sinistri, tutti ai danni
della stessa compagnia assicuratrice nel medesimo torno di tempo,
rimane un elemento di contorno ed un parametro di riscontro del
complessivo materiale, di cui permane insindacabile la così
globalmente effettuata loro qualificazione come inidonei ed
inattendibili, anche in relazione alla non puntualità – non smentita,
del resto, dall’adeguata riproduzione in ricorso dei relativi passaggi
testuali, ma assunta anch’essa come parametro e quindi non in
violazione di norme processuali sui poteri del giudice – delle
descrizioni della dinamica date in precedenza;
la manifesta infondatezza del primo motivo e l’inammissibilità
degli altri comporta il rigetto del ricorso, con condanna del
soccombente ricorrente alle’ spese del presente giudizio, di ‘cui
disporre l’attribuzione al suo difensore per essersene quegli
dichiarato antistatario;
infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo
(tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass.
Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti
per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio
Ric 2017 n. 12323 sez. M3 – ud. 27-06-2018
-6-

dell’art. 345 cpc, ex art. 360 comma I n. 3 cpc»;

2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre
2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi
di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel
, ■•■

merito;

p. q. m.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore
della controricorrente e con attribuzione al suo difensore per

liquida in C 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso da lui proposto, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 27/06/2018.

dichiaratone anticipo, delle spese del giudizio di legittimità, che

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