Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19910 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 23/07/2019), n.19910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15154-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

avverso la sentenza n. 10586/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 13/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’1 1/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Considerato che la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso del contribuente contro una cartella di pagamento con la quale, a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 36-bis, si chiedeva il pagamento di una somma per IRPEF addizionali e IVA oltre a interessi e sanzioni;

che la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello del contribuente tranne per quanto riguarda le sanzioni, relativamente alle quali affermava che “la censura va accolta, non avendo l’Ufficio fornito adeguate argomentazioni alla censura alla percentuale applicata e quindi va ridotto l’importo al 30%, come richiesto e non contestato e in tal senso va riformata la sentenza”

che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre il contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, in quanto la CTR, individuando la misura delle sanzioni dovute in quella del 30%, non ha fatto altro che ribadire la misura già applicata dall’ente impositore in corrispondenza dell’imposta dovuta e non versata, peraltro prevista in tale misura fissa dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13;

ritenuto che il motivo è inammissibile in quanto in tema di impugnazioni, l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c.postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione da apprezzarsi in relazione all’utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall’eventuale suo accoglimento (Cass. 29 maggio 2018, n. 13395): nella specie, l’accoglimento parziale da parte della CTR dell’appello del contribuente relativamente alle sanzioni è stato privo di utilità giuridica per quest’ultimo in quanto – dal momento che effettivamente il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, fissa l’entità delle sanzioni nella misura del 30% – le sanzioni sono rimaste immutate e quindi, allo stesso modo, dall’ipotetico accoglimento del ricorso in Cassazione che fissasse le sanzioni nella richiesta misura del 30% l’Agenzia non trarrebbe alcuna utilità;

ritenuto che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile e che nulla va statuito in ordine alle spese, non essendosi costituito il contribuente.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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