Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19910 del 22/09/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 19910 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 27741-2008 proposto da:

Data pubblicazione: 22/09/2014

rtArAlsbut, 3Z4452.9-ii
AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI D’AMICO DI AMONI ADELIA,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE
48, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CORVASCE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ROMOLO FREDDI;
– ricorrente 2014
1644

contro

CONDOMINIO VIA COSTA 1/3 ANCONA;
– intimato –

avverso la sentenza n. 421/2008 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 28/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/06/2014 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il

»b/

rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 9.6.1999 il Condominio in Ancona, via Andrea Costa nn. 1-3, in persona

innanzi al Tribunale di Ancona, le Amministrazioni Immobiliari D’Amico di Amoni Adelia,in persona
dell’omonima

titolare,

per

sentirne

accertare

l’inadempimento agli obblighi di rendiconto ex artt.
1713 co. 1 e 1130 c.c., con conseguente condanna alla
consegna di tutta la documentazione condominiale posseduta, al rendiconto dell’attività svolta sino alla nomina del nuovo amministratore ed al risarcimento dei
danni. La convenuta si costituiva eccependo la carenza
di legittimazione attiva in capo all’attore in quanto non
autorizzato da delibera assembleare e negava il proprio
inadempimento.
Con sentenza depositata il 2.5.2003 il Tribunale accoglieva la domanda e condannava la convenuta alla consegna di tutta la documentazione condominiale posseduta ed al rendiconto sino alla nomina del nuovo amministratore in data 30.9.1998, oltre al risarcimento dei danni nella misura di € 9.152,95 ed al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza la ditta Amministrazioni Immobiliari D’Amico proponeva appello cui resisteva il con-

1

dell’amministratore pro-tempore, conveniva in giudizio,

dominio appellato.
Con sentenza depositata il 28.6.2008 la Corte di Appello
di Ancona dichiarava inammissibile l’appello condan-

del grado.
Osservava la Corte di merito che l’appellante si era limitato a riproporre, con i motivi di impugnazione, questioni già risolte in primo grado con motivazione non specificatamente contestata; aggiungeva, “per completezza”,
che le censure svolte erano palesemente infondate alla
luce delle dichiarazioni, di natura confessoria,rese da pQl. :.
Tte appellante che,a fronte del provvedimento cautelare
con cui il Tribunale le aveva ordinato di consegnare la
documentazione relativa alla gestione del condominio,aveva ammesso, innanzi all’ufficiale giudiziario, di
non poter restituire gran parte di detta documentazione e
dei rendiconti degli anni precedenti, per averli distrutti.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso
Amministrazioni Immobiliari D’Amico di Amoni Adelia p
formulando quattro motivi.
Il Condominio intimato non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
La ricorrente deduce:
1)insufficiente motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio, non avendo la Corte di merito

2

nando l’appellante al pagamento delle spese processuali

spiegato le ragioni del difetto di specificità dei motivi
di appello; in particolare, con il secondo motivo di appello, era stata censurata la sentenza di primo grado, ne-

contabilità del condominio “senza avere preventivamente
proposto

impugnazione contro la delibera

presa

dall’assemblea per l’approvazione del rendiconto”, considerato il termine di decadenza previsto dall’art. 1137
c.c.”; con il terzo motivo di impugnazione era stata
censurata la statuizione sulla quantificazione del danno
per difetto di prova sulla imputabilità alla convenuta
dei danni lamentati dal condominio, ravvisata solo sulla
scorta della documentazione dal medesimo prodotta e
che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, era stata contestata sia sotto il profilo documentale ( validità, provenienza) che contabile( rilevanza);
2)violazione e falsa applicazione degli artt. 1130-1713
c.c., nonché omessa e insufficiente motivazione su un
punto decisivo, laddove la Corte di merito non aveva tenuto conto, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di rendiconto a carico dell’amministratore condominiale,che
questi aveva predisposto i bilanci dal 1.6.96 al 31.6.98,
poi approvati dall’assemblea condominiale; il giudice di
appello non aveva, inoltre, chiarito l’idoneità o meno
di

tali

bilanci

a

documentare

3

l’attività

gandosi che il singolo condomino potesse contestare la

’t

dell’amministratore;
3) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218-2697
c.c. e degli artt. 115 -116 c.p.c., nonché omessa e/o in-

territoriale aveva ritenuto sufficiente ai fini della prova
del danno, la semplice

produzione dei documenti di

spesa ex adverso allegati( utenze AMS, spese di assicurazione ecce.) senza che i condomini avessero provato
di -avere effettivamente versato all’ex amministratore le
relative quote di pagamento;
4) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909-1101131c.c.e degli

artt. 324-77 c.p.c.; relativamente

all’eccepita carenza di legittimazione attiva
dell’amministratore del condominio appellato ad agire
per il risarcimento danni nei confronti dell’ex amministratore; il giudice di appello aveva affermato che tale
eccezione, svolta in primo grado, era stata motivatame-nte respinta dal Tribunale e non era stata oggetto di
specifica censura in appello sicché sul punto si era formato il giudicato; in realtà si trattava di questione non
connessa con l’autonoma domanda di rendiconto decisa
con la sentenza di primo grado e, posto che la legittimazione processuale, ex art. 77 c.p.c., presupponeva
anche quella sostanziale, sussisteva il difetto di potere
rappresentativo in capo all’amministratore, in relaziotiE

4

sufficiente motivazione su un punto decisivo; la Corte

a detta azione di risarcimento danni con conseguente IO
nullità della procura alle liti e della sentenza.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Occorre premettere che ove venga denunciato un vizio

attinente all’applicazione dell’art. 342 c.p.c., riguardante la specificità dei motivi di appello, il giudice di
legittimità non deve limitare la propria cognizione
all’esame della sufficienza e logicità della motivazione
con cui il giudice ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti su cui si
fonda, il ricorso, fermo restando che l’inammissibilità
dell’appello/ per mancanza di specificità dei motivi i è legittimamente dichiarata solo quando detto difetto di
specificità
motivi

investe l’intero contenuto dell’atto e non i

sufficientemente identificati nei loro elementi

essenziali(Cass. n. 15071/2012; n. 806/2009).
Nella specie, la

Corte di merito ha dichiarato

l’inammissibilità dell’appello, affermando che le questioni riproposte con l’atto di appello erano state risolte sulla base di una specifica motivazione non “richiamata, né esaminata, né specificatamente criticata
dall’appellante” ed ha poi esaminato nel merito i motivi
di appello.
Orbene, dalla lettura dell’atto di appello, consentita in
forza della natura processuale del contenuto della prima

5

7(4

:

censura, risulta che le doglianze investivano specifiche
questioni( come riportate nel motivo subl) e, del resto,
la stessa Corte di appello, ha dato atto del contenuto del
gravame e, pur evidenziandone le lacune, lo ha esamina-

te nel merito, così mostrando, contrariamente alla premessa sulla genericità dei motivi, di averli esattamente
compresi ed individuati nella loro specifica formulazio-

ne. Va aggiunto che, secondo la giurisprudenza di questa
Corte, la indicazione dei motivi di appello non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica
enunciazione

delle ragioni

poste a fondamento

dell’appello, potendosi le stesse sostanziare anche nella prospettazione delle medesime ragioni

addotte nel

giudizio di primo grado, purché sia consentito al giudice
del gravarne di individuare il contenuto delle censure in
riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice
( Cass. n. 28057/2008; n. 17960/2007;n. 21745/2006).
Gli altri motivi di ricorso sono inammissibili, risolvendosi in apprezzamenti delle risultanze di causa, diversi
da quelli motivatamente adottati dal giudice di appello
e, quanto al difetto di legittimazione ‘i ad causam a
dell’amministratore del condominio, il ricorrente non ha
tenuto conto delle diverse rationes decidendi poste a
fondamento della decisione impugnata, laddove è stato
evidenziato che l’amministratore del ) condominio era sta-

lo
6

to espressamente autorizzato dall’assemblea all’esercizio
dell’azione

risarcitoria

e

che

i

poteri

dell’amministratore, ex artt. 1130 e 1131 c.c., si esten-

specie, essa sia conseguente all’impedimento che ha costretto l’amministratore ad agire in via cautelare”.
1n conclusione, va accolto il primo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla
Corte di appello di Bologna anche per le spese del giudizio

di

legittimità,

mentre

va

dichiarata

l’inammissibilità degli altri i motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara
inammissibili gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna anche per le
spese.
Così deciso in Roma il 20.6.2014

dono all’azione risarcitoria “qualora, come nel caso di

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