Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19910 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 20/09/2010), n.19910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

F.G., rappresentato e difeso per procura in calce al

controricorso dall’Avvocato GALLO Amerigo, elettivamente domiciliato

presso lo studio dell’Avvocato Laura Polimeno in Roma, Via Giulio

Venticinque n. 6;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 96/41/07 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, depositata il 23 gennaio 2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Pietro

Abritti.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letto il ricorso proposto, con atto notificato il 13.3.2009, dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 96/41/07 del 23.1.2008 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva respinto l’appello dell’Ufficio avverso la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso di F.G. contro il silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza di rimborso Irap per gli anni dal 2001 e 2004;

visto il ricorso del controricorrente;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal Consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l’infondatezza del ricorso.

Osservando che:

– “con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere fondato il proprio accertamento in ordine alla insussistenza nei confronti dell’attività svolta dal contribuente del requisito dell’autonoma organizzazione sulla base delle mere allegazioni del ricorrente stesso, senza che questi avesse fornito la prova delle circostanze dedotte”;

– “il mezzo appare manifestamente infondato in quanto l’accertamento della Commissione regionale è sorretto anche dalla precisazione che le allegazioni di fatto rappresentate dal contribuente non sono state contestate, nella loro veridicità, dall’Ufficio, con la conseguenza che il giudicante, con apprezzamento di fatto non censurato dal motivo in esame, ha evidentemente ritenuto – per il principio di non contestazione applicabile anche al processo tributario (Cass. n. 1540 del 2007) – che tali elementi, in quanto non controversi, non abbisognassero di prova”;

– “il secondo motivo di ricorso denunzia vizio di insufficienza di motivazione, per non avere il giudice a qua preso in considerazione gli elementi di fatto che l’Ufficio aveva dedotto sulla base della stessa documentazione fiscale del contribuente, da cui emergeva che questi aveva sostenuto quote di ammortamento e spese per acquisto di beni mobili nonchè ricevuto introiti professionali notevolmente alti”;

– “il mezzo appare manifestamente infondato tenuto conto che i dati che si assumono trascurati appaiono generici e comunque non decisivi ai fini dell’accertamento del requisito dell’autonoma organizzazione richiesto dalla legge ai fini dell’Irap”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alla parte ricorrente, che ha depositato memoria;

considerato che l’intimato ha depositato controricorso notificato tardivamente, ai sensi dell’art. 370 cod. proc. civ., comma 1, in data 26.5.2009 e quindi ha proposto, con successivo atto depositato il 27.5.2009, istanza di rimessione in termini, giustificata dalla circostanza che il controricorso, inviato per posta all’Avvocato Laura Polimero, domiciliataria, non è stato dalla stessa ricevuto per sopravvenuto impedimento personale;

ritenuto che il controricorso va dichiarato inammissibile risultando notificato oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso, avvenuta il 13.3.2009. e non essendo l’istanza di rimessione in termini proposta dalla parte sorretta dall’indicazione di una effettiva causa impeditiva avente i caratteri di forza maggiore;

che comunque questa Corte, adottando un orientamento che il Collegio condivide, ha affermato, in una fattispecie analoga, che deve darsi prevalenza al rispetto del principio della ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2, e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), il quale impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio de contraddittorio, espresso dall’art. 101 cod. proc. civ., da effettive garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma 2) (Cass. n. 26773 del 2009; si veda anche Cass. S.U. n. 26373 del 2007), tenuto conto che l’eccezione preliminare di giudicato sollevata dal contribuente in sede di controricorso è stata comunque esaminata e disattesa nella relazione del giudice designato, che ha in proposito richiamato il precedente di questa Corte n. 6466 del 2009, e che il medesimo resistente ha avuto la possibilità di esercitare l’attività difensiva mediante partecipazione alla discussione in Camera di consiglio, in relazione alla quale egli ha ricevuto notifica dell’avviso;

ritenuto infatti che, con riguardo al merito del ricorso, le argomentazioni e la conclusione della relazione debbono essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte in ordine ai presupposti di applicazione dell’Irap ai liberi professionisti (Cass. S.U. n. 12108 del 2009);

che, pertanto, il ricorso va respinto, nulla disponendosi sulle spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

PQM

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

 

 

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