Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19910 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 07/04/2017, dep.09/08/2017),  n. 19910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24548/2016 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 29,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositato il

04/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott.ssa MAGDA CRISTIANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato:

1) Che B.F., cittadino senegalese cui era stato notificato decreto di espulsione, ha impugnato con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il provvedimento del 3.8.2016 con il quale il G.d.P. di Roma ha convalidato il decreto della Questura cittadina che, in attesa di poter eseguire l’espulsione, gli aveva intimato di consegnare il documento d’identità rilasciatogli dalle competenti autorità senegalesi e di presentarsi all’ufficio immigrazione per due giorni alla settimana.

2) Che il Ministero degli Interni non ha svolto attività difensiva, limitandosi a richiedere di poter partecipare all’udienza di discussione.

3) Che entrambe le parti hanno ricevuto tempestiva notifica della proposta di definizione e del decreto di fissazione d’udienza di cui all’art. 380 bis c.p.c..

3) Che con i primi due motivi il ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di difesa, in quanto il G.d.P., rilevato che egli non aveva nominato un difensore di fiducia e non aveva fatto pervenire osservazioni, ha convalidato il provvedimento senza provvedere alla nomina di un difensore d’ufficio.

4) Che la novità della questione dedotta impone la rimessione del ricorso all’udienza pubblica.

PQM

 

La Corte rimette la causa all’udienza pubblica della Prima Sezione Civile.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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