Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1991 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. III, 27/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 27/01/2011), n.1991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI CACCURI (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE XXI APRILE 11, presso lo

Studio ROMANO – PANUNZIO presso l’avvocato MORRONE CORRADO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MORRONE LUIGI, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 525/2008 del TRIBUNALE di CROTONE del

27/06/08, depositata l’08/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Morrone Luigi, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. Il Comune di Caccuri ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone dell’8 luglio 2008, con la quale è stata rigettata l’opposizione proposta da esso ricorrente avverso il precetto intimatogli da L.D. (o L., per quello che indica la sentenza impugnata), in forza di titolo esecutivo rappresentato da un decreto ingiuntivo.

Parte intimata – cui il ricorso è stato notificato (ritualmente, per quanto si evince dalla sentenza impugnata) il 7 luglio 2009 nel domicilio di cui al R.D. n. 37 del 1934, art. 82 – non ha svolto attività difensiva.

2. Poichè il ricorso, attesa la data di pronuncia della sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e antecedente al 4 luglio 2009) è soggetto – in forza del combinato disposto di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2, e della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58 – alla disciplina di cui all’art. 360 c.p.c., e segg.

come risultanti per effetto del cit. D.Lgs. n. 40 del 2006, veniva redatta dal relatore nominato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che veniva notificata all’avvocato del ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Il ricorrente depositava memoria.

A seguito dell’adunanza del 20 maggio 2010 il Collegio disponeva che la Cancelleria sollecitasse il giudice a qua a rimettere il fascicolo d’ufficio, della cui trasmissione era stata fatta rituale richiesta dal ricorrente.

Avvenuta l’acquisizione, previa sostituzione del relatore già designato con altro relatore, veniva rifissata nuova adunanza della Corte e disposta la notificazione e comunicazione della relazione già depositata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. sono state svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – IL ricorso appare inammissibile perchè formulato senza rispettare i requisiti di cui all’art. 366-bis c.p.c. qui applicabile, come introdotto dal cit. D.Lgs.; inoltre non è osservato neppure il requisito di specifica indicazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

3.1. – Innanzitutto entrambi i motivi si concludono con la formulazione di un quesito assolutamente generico (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 05/01/2007, n. 36), dovendosi assimilare il quesito inconferente alla mancanza del quesito, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il prime con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (Cass. civ., Sez. Unite, 11/03/2008, n. 6420).

3.2. – Inoltre non risulta assolto l’onere di specifica indicazione degli atti o documenti, su cui si fondano i motivi di ricorso. Il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 assume, infatti, una duplice valenza, in quanto riguarda non solo il c.d. contenente, cioè il documento o l’atto processuale come entità materiali (imponendo la specifica indicazione vuoi del documento, vuoi della sede processuale, in cui il documento risulta prodotto), ma anche il c.d. contenuto, con la conseguenza che, a tali effetti, occorre trascrivere o almeno riassumere nel ricorso il contenuto del documento o dell’atto, proprio in quella parte su cui il ricorrente ha fondato il motivo. La violazione anche di uno di tali oneri rende inammissibile il motivo di ricorso (Cass. sez. 3^, ord. n. 22303 del 2008).

3.2.1. – Va in particolare osservato – quanto al primo motivo – che in omaggio al principio di autosufficienza la parte era tenuta a chiarire se l’ordinanza del 30-1-2006 venne emessa fuori udienza e a individuare il provvedimento presidenziale che si assume non comunicato. Ciò in quanto, pur denunziandosi un error in procedendo, per il quale la Corte di Cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, il diretto esame degli atti processuali è sempre condizionato ad un apprezzamento preliminare della decisività della questione.

3.2.2. – Non appare superfluo aggiungere che il secondo motive – pur formalmente prospettando una questione di violazione di legge – in realtà attiene all’individuazione fonti delle fonti di prova, la quale è attività riservata al giudice del merito.”.

2. Il Collegio ritiene di ribadire le conclusioni della relazione nel senso della inammissibilità del ricorso, con le seguenti precisazioni.

2.1. Con riferimento al primo motivo – denunciante “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 per nullità dell’impugnata sentenza e di tutti gli atti del procedimento dall’ordinanza della sezione distaccata di Strangoli del tribunale di Crotone del 30 gennaio 2006 fino alla conclusione del giudizio” – il Collegio condivide la valutazione di inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 perchè l’ordinanza del Presidente che dispose la trattazione del giudizio davanti alla Sezione Stralcio, a seguito della rimessione del fascicolo da parte della Sezione Distaccata di Strangoli, non è individuata nemmeno quanto alla data, onde sotto tale profilo manca il requisito della indicazione specifica, mentre riguardo sia ad essa che all’ordinanza della detta Sezione Distaccata tale requisito manca ulteriormente perchè: a) non si indica se, naturalmente in copia, trattandosi di atti processuali, siano stati prodotti in questa sede di legittimità (e ciò anche, gradatamente, ai fini della procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 norma che impone anche la produzione degli atti processuali. Ai fini della giustificazione di queste affermazioni il Collegio rinvia a Cass. n. 4201 del 2010, nella quale la Corte si è diffusa sul punto e particolarmente anche sulle ragioni per le quali l’onere di produzione degli atti processuali in copia deve affermarsi nonostante che al ricorrente in cassazione sia prescritto di formulare istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, ben potendo accadere che al momento della trattazione il fascicolo non risulti trasmesso e ben potendo accedere che, quando si tratti di fascicolo d’ufficio del giudizio di secondo grado e l’atto processuale su cui il ricorso si fonda sia un atto del giudizio di primo grado, esso non risulti presente nel fascicolo); b) non si indica dove eventualmente nel fascicolo d’ufficio una volta acquisito detti atti in originale siano rinvenibili, così rimettendosi alla Corte di ricercarli, con inammissibile rischio di difficoltà nel rinvenimento. Inoltre, nessuna indicazione specifica si formula su dove dovessero essere l’atte le comunicazioni assunte come omesse, in relazione alla domiciliazione del difensore.

Quanto osservato è anche replica esaustiva alla memoria del ricorrente.

2.2. Il Collegio, peraltro, in relazione alla disposta acquisizione del fascicolo d’ufficio, ferma l’assorbenza del rilievo di cui al punto precedente, rileva che l’esame del fascicolo, condotto appunto dalla Corte con l’assunzione di quanto in base all’art. 366 c.p.c., n. 6 è inesigibile, palesa che l’esposizione del primo motivo è inveritiera, perchè sia l’ordinanza del 30 gennaio 2006 emessa dalla Sezione Distaccata, sia il decreto (e non l’ordinanza) – a data 6 febbraio 2006 – emesso dal Presidente del Tribunale di Crotone a margine dell’ordinanza de qua e con cui si assegnava il fascicolo a magistrato addetto alla Sede Centrale, sia il successivo provvedimento del 6 ottobre 2006, depositato in cancelleria il 13 ottobre 2006, con cui il magistrato designato fissava la trattazione della causa per il 2 febbraio 2007 (nella quale la causa vene rinviata sulla comparizione del solo difensore dell’intimato ad altra udienza, di qui ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni, quindi, ad altra udienza ai sensi dell’art. 309 c.p.c. nella quale vennero precisate le conclusioni e la causa rimessa all’udienza di assegnazione a sentenza), risultano comunicati come da copia recante la relativa notificazione in data 27 ottobre 2010 al difensore del Comune Avvocato Maria Gabriella Morrone.

E’ appena il caso di precisare che nessun rilievo risulta fatto in merito alla ritualità di tale comunicazione (presumibilmente fatta dalla Cancelleria sulla base dell’indicazione dello studio del detto avvocato in San Giovanni in Fiore con il timbro figurante sulla comparsa conclusionale depositata in relazione alla rimessione in decisione davanti alla Sezione Distaccata, in quanto intesa come nuova indicazione di domicilio fuori della circoscrizione del Tribunale adito, rispetto alla domiciliazione fatta in Crotone nell’atto di riassunzione davanti alla detta Sezione, a seguito della declinatoria di competenza fatta dal Tribunale di Cosenza).

Il primo motivo, dunque, se fosse stato ammissibile sarebbe apparso palesemente infondato.

3. Riguardo al secondo motivo (di cui la memoria non si occupa) il Collegio, richiamate, ex multis, come confermative della giurisprudenza di cui alla relazione, Cass. sez. un. n. 28547 del 2008 e n. 7161 del 2010, ritiene di confermare la valutazione di inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

4. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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