Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1991 del 26/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1991 Anno 2018
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA
A. sul ricorso 24158/2012 proposto da:
SCALA Elisabetta, rappresentata e difesa dagli Avv. Ruggero Frascaroli e Andrea Frascaroli,
domiciliato presso lo studio dei predetti in Roma viale Regina Margherita n. 46;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE ROMA III in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente avverso la sentenza n. 287/37/11 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma del
21/11/2011, depositata il 29/11/2011, non notificata;
B. sul ricorso 22799/2012 proposto da:
SCALA Amalia, rappresentata e difesa dagli Avv. Ruggero Frascaroli e Andrea Frascaroli,
domiciliato presso lo studio dei predetti in Roma viale Regina Margherita n. 46;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 26/01/2018

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE ROMA III in persona del legale •
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente avverso la sentenza n. 4/28/12 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma del
23/11/2011, depositata il 18/1/2012, non notificata;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A 1.
SCALA Elisabetta propone ricorso per cassazione, svolgendo due motivi, avverso la
sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma, del 21/11/2011, depositata il
29/11/2011, non notificata, con la quale essa aveva riformato la pronunzia della Commissione
tributaria provinciale di Roma (la quale aveva accolto il ricorso della contribuente contro
l’avviso di liquidazione di imposta ipotecaria e catastale con il quale era stato rettificato il
valore di un terreno sito nel Comune di Roma da C 1.750.000,00 a C 3.584.000,00). La
Commissione Tributaria Regionale di Roma aveva determinato il valore in C 2.353.000,00.
Chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata con le conseguenti statuizioni.
L’AGENZIA DELLE ENTRATE con controricorso, deduceva la infondatezza del ricorso
A 2.
poiché, quanto al primo motivo in quanto non si era formato giudicato nella controversia
instaurata dalla acquirente del terreno Eurospin Lazio S.p.A. poiché la causa era sospesa ai
sensi dell’art. 39 D.L. 98/2011. In ogni caso il giudicato non sarebbe opponibile perché relativo
alla diversa imposta di registro e difettando i limiti soggettivi del giudicato di cui all’art. 1306
cod. civ.
Quanto al secondo motivo si risolve in una censura di fatto sulla stima effettuata dall’Agenzia
del Territorio
Concludeva per la reiezione del ricorso con vittoria di spese.
Con successiva memoria parte ricorrente segnalava di aver appreso che la sentenza
A 3.
relativa all’acquirente Eurospin Lazio S.p.A. era stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate e
annullata con rinvio da questa Corte.

B 1. SCALA Amalia propone ricorso per cassazione, svolgendo tre motivi, avverso la sentenza
della Commissione tributaria regionale di Roma, del 23/11/2011, depositata il 18/01/2012,
non notificata, con la quale essa aveva riformato la pronunzia della Commissione tributaria
provinciale di Roma (la quale aveva accolto i ricorsi della contribuente contro l’avviso di
liquidazione di imposta ipotecaria e catastale con contro l’avviso di liquidazione dell’imposta di
registro con il quale era stato rettificato il valore di un terreno sito nel Comune di Roma). La
Commissione Tributaria Regionale di Roma aveva determinato il valore in C 2.352.000,00.
Chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata con le conseguenti statuizioni.
L’AGENZIA DELLE ENTRATE con controricorso, deduceva la infondatezza del ricorso
B 2.
poiché, quanto al primo motivo in quanto non si era formato giudicato nella controversia
instaurata dalla acquirente del terreno Eurospin Lazio S.p.A. poiché la causa era sospesa ai

udita la relazione della causa svolta dal Relatore Piercamillo Davigo;

sensi dell’art. 39 D.L. 98/2011. In ogni caso il giudicato non sarebbe opponibile perché relativo
alla diversa imposta di registro e difettando i limiti soggettivi del giudicato di cui all’art. 1306
cod. civ.
Anche il secondo motivo era infondato in quanto l’eccezione a cui si lamenta che la CTR non
avrebbe risposto era stata introdotta solo con memoria di costituzione in appello. L’eccezione
era stata disattesa in primo grado e la contribuente avrebbe dovuto proporre appello
incidentale.
Quanto al terzo motivo si risolve in una censura di fatto sulla stima effettuata dall’Agenzia del
Territorio

B 3. Con successiva memoria parte ricorrente segnalava di aver appreso che la sentenza
relativa all’acquirente Eurospin Lazio S.p.A. era stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate e
annullata con rinvio da questa Corte.
C. Con istanza del 19/10/2017 il difensore delle ricorrenti chiedeva la riunione dei procedimenti
22790/2012 e 24158/2012.
D. Con istanza del 7/12/2017 l’Avvocatura Generale dello Stato chiedeva la riunione dei
procedimenti a quello n. 28808/16 relativo alla impugnazione da parta di Scala Elisabetta della
cartella di pagamento.
E. La Corte disponeva la riunione dei procedimenti 22790/2012 e 24158/2012.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A 1. SCALA Elisabetta con il primo motivo deduce violazione degli artt. 1306, 2909 cod. civ. e
324 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. in quanto contraria ad
altra sentenza emessa nei confronti della coobligata parte acquirente Eurpspin Lazio S.p.A.
avverso l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro divenuta irrevocabile.
Con il secondo motivo deduce insufficiente motivazione su un fatto controverso ai sensi
dell’art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ. in quanto la valutazione fatta dall’Agenzia del
Territorio non può da sola fondare il valore del terreno anche in considerazione della diversa
determinazione di valore nella causa avviata dall’acquirente.

B 1. SCALA Amalia con il primo motivo deduce violazione degli artt. 1306, 2909 cod. civ. e 324
cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. in quanto contraria ad altra
sentenza emessa nei confronti della coobligata parte acquirente Eurpspin Lazio S.p.A. avverso
l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro divenuta irrevocabile.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 112 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 4 cod.
proc. civ. non avendo la Commissione Tributaria Regionale pronunziato sulla dedotta nullità
dell’avviso di liquidazione e rettifica.
Con il terzo motivo deduce insufficiente motivazione su un fatto controverso ai sensi dell’art.
360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ. in quanto la valutazione fatta dall’Agenzia del Territorio non
può da sola fondare il valore del terreno anche in considerazione della diversa determinazione
di valore nella causa avviata dall’acquirente.

Concludeva per la reiezione del ricorso con vittoria di spese.

C. Il primo motivo di entrambi i ricorsi è manifestamente infondato poiché la sentenza che si
assume passata in giudicato è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate ed annullata con
rinvio da questa Corte.
D. Il secondo motivo del ricorso proposto da Scala Amalia è inammissibile in quanto avverso il
rigetto in primo grado dell’eccezione formulata la contribuente non ha proposto appello
incidentale, sicché nessuna pronunzia era dovuta da parte delle Commissione Tributaria

E. Il secondo motivo di ricorso proposto da Scala Elisabetta ed il terzo motivo di ricorso
proposto da Scala Amalia sono inammissibili perché si risolvono in censure di merito sul valore
del terreno stimato dall’Agenzia del Territorio, peraltro argomentate in modo generico con il
solo riferimento alla non imparzialità del soggetto che ha effettuato la valutazione.
F. Entrambi i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.
G. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro
P.Q.M.

LA CORTE
Dichiara inammissibili i ricorsi riuniti e condanna le ricorrenti in solido alla rifusione a favore
dell’Avvocatura Generale dello Stato liquidate in euro 3.510,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il giorno 12
dicembre 2017.

Regionale.

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