Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1991 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.25/01/2017),  n. 1991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24156-2015 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE

10, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO VISCA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO GRASSO giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOLZANO 15,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DE TOMMASO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO AUTIERI giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1835/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa e depositata il 18/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2016 dal Consigliere Relatore Doti. ENZO VINCENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. – La Corte di appello di Roma, con sentenza resa pubblica il 18 marzo 2015, in riforma della decisione del Tribunale di Latina, accoglieva la domanda di risarcitoria proposta da C.G. contro B.M., ritenuto responsabile dei danni (quantificati in Euro 12.000,00) cagionati dagli animali bovini di sua proprietà, introdottisi nel fondo di proprietà dell’attore.

2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre B.M. sulla base di quattro motivi, ai quali resiste con controricorso C.G..

3. – Con il primo mezzo ci si duole della violazione dell’art. 2052 c.c..

Il motivo è in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile.

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione in iure della citata norma, ascrivendo la responsabilità del danno – come la disposizione di cui all’art. 2052 c.c., per l’appunto, richiede – al “Proprietario” (il B.) degli animali che lo avevano cagionato, là dove, poi, è del tutto estranea alla denuncia di un error in iudicando la censura – come tale inammissibile – che attiene alla quaestio facti concernente la valutazione probatoria in ordine alla effettiva titolarità degli animali ovvero anche alla esistenza del nesso causale tra il comportamento di questi ultimi ed il danno derivazione.

4. – Con il secondo mezzo è denunciato omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nella presenza di animali bovini allo stato brado nel Comune di (OMISSIS)”.

Il motivo è manifestamente infondato, là dove non inammissibile.

La Corte di appello, con motivazione del tutto intelligibile, ha preso espressamente in considerazione il fatto del quale si lamenta l’omesso esame (cfr., in particolare, p. 5 della sentenza impugnata), facendo leva proprio sulla documentazione acquisita agli atti (provvedimenti emanati da varie Autorità della zona).

Invero, le doglianze di parte ricorrente tendono, piuttosto, ad una rivalutazione degli elementi istruttori acquisiti in giudizio (documentazione e prove orali) e, come tali, non sono neppure riconducibile nell’alveo del paradigma censorio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 nella sua attuale formulazione.

5. – Con il temo meuo è dedotta, come violazione dell’art. 342 c.p.c.” la “inammissibilità dell’appello per mancata specificazione del motivo concernente il risarcimento del danno”.

Il motivo è manifestamente inammissibile per assoluto difetto di specificità e in contrasto con il principio di cd. localLua.zione (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), mancando il ricorrente di dare qualsiasi contezza dei contenuti propri dell’atto di appello, del quale neppure si individua la sede processuale in cui è dato rinvenirlo.

6. – Con il quarto mezzo è prospettata la violazione dell’art. 1226 c.c., ossia “dei principi che presiedono alla liquidazione del danno con valutazione equitativa”.

Il motivo è manifestamente infondato, giacchè la motivazione adottata dal giudice di appello si sottrae al sindacato di questa Corte, essendo indicati (cfr. p. 6 della sentenza impugnata) i criteri in base ai quali lo stesso giudice del merito ha proceduto – secondo il corretto esercizio della sua discreionalità in materia – alla quantificazione equitativa del pregiudizio, accertato come sussistente in rapporto alla necessità di riparazione dei muretti a secco.

6. – Sussistendone i presupposti, ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., il ricorso può, dunque, essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato.”;

che la relazione ex art. 380-bis c.p.c. ed il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio sono stati notificati ai difensori delle parti, che non hanno depositato memoria in prossimità di detta adunanza;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.;

che, pertanto, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore del controricorrente, in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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