Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19909 del 29/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19909 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso 27151-2011 proposto da:
CIAK 2000 SRL 04526961000 in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO
EMANUELE II n. 154, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA
ROSSETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato VOTO GILDA,
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
SCIMONE GIUSEPPINA LORENZA, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA SANTIAGO DEL CILE 8, presso lo studio
dell’avvocato BATTAGLIA MARCO, che la rappresenta e difende,
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente contro

Data pubblicazione: 29/08/2013

CONDOMINIO DI VIALE DELLE MILIZIE 1 ROMA in persona
dell’amministratore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GERMANICO 168, presso lo studio dell’avvocato D’ALOE
GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del

– controricorrente nonché contro
LIGURIA SPA;

– intimata avverso la sentenza n. 4126/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 05/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito per il controricorrente (Condominio Viale delle Milizie 1)
l’Avvocato Giovanni D’Aloe che si riporta ai motivi del controricorso.
È presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA che si riporta alla relazione scritta.

Svolgimento del processo
I. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art.
380-bis cod. proc. civ. e datata 5.12.12, regolarmente comunicata al
pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, sul ricorso
avverso la sentenza della corte di appello di Roma n. 4126 del 5.10.11:
«1. — La Ciak 2000 srl ricorre, affidandosi a due motivi, per la
cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale, in riforma
della sentenza di primo grado, è stata rigettata la sua domanda di
risarcimento del danno ai propri locali da infiltrazioni dalle vicine
proprietà di Giuseppina Scalera — dante causa di Giuseppina L.
Scimone — e del Condominio di viale delle Milizie 1 Roma, con la
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controricorso;

chiamata in garanzia della Liguria Ass.ni spa. Resistono, con separati
controricorsi, la Scimone ed il Condominio, mentre l’assicuratrice non
svolge qui attività difensiva.
2. — Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio — ai sensi degli

disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. — per essere ivi dichiarato
inammissibile o, in alternativa, rigettato, per quanto appresso indicato.
3. — La ricorrente si duole: con un primo motivo, di nullità della
sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies cod. proc. civ.

(siccome precostituita prima dell’udienza di comparizione), nonché del
relativo procedimento, per violazione del principio del contraddittorio
ai sensi dell’art. 101 cod. proc. civ. (per mancata concessione di un
breve rinvio o di memorie conclusionali per replicare alle difese
avversarie); con un secondo motivo, di vizio motivazionale sulla
mancata individuazione della Scimone come responsabile del danno
oggetto di causa (risultante invece, a detta della ricorrente, dalla
relazione del consulente tecnico di ufficio e dalle prove testimoniali).
4. — Dei controricorrenti:
4.1. la Scimone eccepisce del ricorso: in via preliminare, la nullità per
mancanza di valida procura, non evincendosi dall’uno o dall’altra il
nominativo del legale rappresentante della ricorrente; l’inammissibilità
per difetto di autosufficienza, per l’inidoneità dei meri richiami agli atti
processuali; l’infondatezza, quanto al primo motivo, per la conformità
della sentenza all’art. 281 sexies cod. proc. civ. e non essendo annotate

a verbale richieste di rinvio o simili; l’inammissibilità, quanto al
secondo motivo, siccome involgente una diversa ricostruzione di fatti e
valutazione di prove, preclusa in sede di legittimità;
4.2. il Condominio eccepisce l’infondatezza: del primo motivo,
rispondendo la concreta applicazione, nella gravata sentenza, dell’art.
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artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla

281 sexies cod. proc. civ. alla ratio di tale norma, nonché non constando

dal verbale alcuna richiesta di termine da parte dell’appellante; del
secondo motivo, per la correttezza della valutazione della consulenza
tecnica di ufficio e delle altre prove.

altra sua parte o dalla stessa procura, le generalità della persona fisica
che quest’ultima avrebbe conferito in rappresentanza della persona
giuridica cui si riferisce l’attività svolta dinanzi a questa Suprema Corte:
al riguardo, in relazione se non altro al ricorso per cassazione ed alle
peculiari e più rigorose garanzie formali che dovrebbero assisterlo,
pare possibile assicurare continuità al rigoroso orientamento per il
quale, in relazione ad un ricorso per cassazione proposto da una
società, qualora né dall’intestazione del ricorso, né dalla procura alle liti
risulti il nome della persona fisica che l’ha conferita (perché non
nominativamente indicata o perché illeggibile la sottoscrizione
apposta), l’incertezza sull’identità del conferente, preclusiva della
successiva indagine sull’esistenza, in capo a lui, dei necessari poteri
rappresentativi, rende invalida la procura ed inammissibile il ricorso
(Cass. 27 giugno 2011, n. 14190; Cass. 31 maggio 2006, n. 13018; Cass.
23 aprile 2001, n. 5963), non potendosi applicare la parzialmente
diversa giurisprudenza di legittimità su analoghi vizi della procura ad
litem dei gradi di merito (su cui, per tutte, Cass. 16 marzo 2012, n.
4199).
6. — Ove si ritenesse possibile discostarsi da detto orientamento,
comunque il ricorso sarebbe:
6.1. infondato quanto al primo motivo: non risultando — in relazione
alle forme di cui all’art. 281 sexies cod. proc. civ., ammesse anche in

appello (per tutte, v. Cass. 8 febbraio 2012, n. 1768; Cass., ord. 8
novembre 2011, n. 23202) — che la motivazione della gravata sentenza
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5. — Effettivamente non risultano, dall’intestazione del ricorso o da

(la cui concreta estensione non inficia certo di per sé il diritto di difesa)
sia stata redatta prima dell’esaurimento della discussione orale; non
risultando dal verbale — e così non potendo qualificarsi esistente, attesa
la natura di atto pubblico di quest’ultimo — alcuna richiesta di

conclusionali, né alcuna attività volta a far valere la non
corrispondenza del verbale alla realtà effettuale;
6.2. inammissibile quanto al secondo motivo: in violazione dei principi
di cui al n. 6 dell’art. 366 cod. proc. civ., non sono in ricorso
validamente trascritti per intero — né ne è indicata idoneamente la
precisa sede processuale — i passaggi delle prove che si assumono
malamente posti dalla corte territoriale a base della decisione (ai sensi
dell’art. 360-bis, comma 1, cod. proc. civ.: Cass., ord. 30 luglio 2010, n.
17915); ed inoltre si sollecita una diversa lettura del materiale
probatorio, nonostante ciò sia sempre vietato al giudice di legittimità
(per tutte: Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. sez. un., 21 dicembre
2009, n. 26825; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 16 dicembre 2011,
n. 27197; Cass. 20 aprile 2012, n. 6260)
7. — Si propone, pertanto, di adottare le relative declaratorie».
Motivi della decisione
II. Non sono state presentate conclusioni scritte, né depositate
memorie, ma il controricorrente Condominio è comparso in camera di
consiglio per essere ascoltato.
III. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di
consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto
esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le
conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha
ritualmente mosso alcuna critica osservazione.
IV. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso
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concessione di termine od autorizzazione a redigere memorie

va rigettato e la soccombente ricorrente condannata al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuno dei
controricorrenti, liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in
favore dei controricorrenti, liquidate in € 2.500,00 (di cui € 200,00 per
esborsi) per ognuno di loro (e, per il Condominio, in pers. del leg.
rappr.nte p.t.).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
civile, addì 3 luglio 2013.

Il Presidente-

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente, in pers. del leg.

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