Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19909 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19909 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 8940-2017 proposto da:
FIJALKOWSKA LEONARDA, FALANDYSZ ANNA, JABBARA
ALI BEN YOUSSEF, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
COLA DI RIENZO 243, presso lo studio dell’avvocato MARINA
ARMELISASSO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti contro
DIRECT LINE INSURANCE SPA in ‘persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ANTONIO BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato
FEDERICO MARIA CORBÒ, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FILIPPO MARIA CORBÒ;
– controricorrente –

contro

Data pubblicazione: 27/07/2018

FRAIA PAOID, BIRNASCONI MASSIMO, ROYA1
INTERNATIONAL IN,URANCF, HOLIXNG SPA;

– intimati avverso la sentenza n. 5594/2016 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/06/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA
1. Ali Ben Youssef Jabbara, Anna Falandysz e Leonarda Fijalkowska,
in qualità di eredi ed aventi diritto, convennero in giudizio, davanti al
Tribunale di Roma, Paolo Fraia, Massimo Bernasconi e la Direc me

9insurance s.p.a. per sentirli condannare, in solido tra loro, al
risarcimento dei danni subiti, in proprio e quali eredi, a causa della
morte di Alina Skora avvenuta a seguito dell’investimento da parte
dell’autovettura condotta dal Fraia e di proprietà del Bernasconi.
Si costituirono tutti i convenuti, contestando la dinamica dei fatti e la
richiesta risarcitoria degli attori ed evidenziando la sussistenza di una
responsabilità anche in capo alla vittima per l’imprudenza tenuta in
occasione dell’attraversamento della strada.
Il Tribunale, accogliendo in parte la domanda, ritenne che la
responsabilità del sinistro fosse da porre in misura del 70 per cento a
carica del conducente della vettura e del resthnte 30 per cento a”carico
della vittima e condannò i convenuti al risarcimento dei danni in
favore di ciascuno degli attori ed al pagamento delle spese di giudizio.
2. Nei confronti della sentenza è stato proposto appello principale da
parte dei danneggiati ed appello incidentale da parte della società di
assicurazione e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 26
Ric. 2017 n. 08940 sez. M3 – ud. 19-06-2018
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ROMA, depositata il 26/09/2016;

settembre 2016, ha accolto in minima parte soltanto l’impugnazione
principale, ha espinto l’appello, incidentale ed ha condannato
l’appellante incidentale al pagamento di un terzo delle ulteriori spese
del grado, compensate quanto al resto.

spettanza dell’ulteriore somma di curo 1.032,91 a titolo di spese
funebri, respingendo tutte le richieste di ulteriori risarcimenti.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma ricorrono Ali Ben
Youssef Jabbara, Anna Falandysz e Leonarda Fijalkowska con un
unico atto affidato a quattro motivi.
Resiste la Direct line insurance s.p.a. con controricorso.
Paolo Fraia e Massimo Bernasconi non hanno svolto attività difensiva
in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,
sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc.
civ., e i ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360,
primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa
applicazione dell’art. 2054 cod. civ., nonché omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia
oggetto di discussione tra le parti.
Sostengono i ricorrenti che sarebbe errata l’attribuzione del 30 per
cento della responsabilità a carico della defunta Skora.
1.1. Il motivo è inammissibile.
La costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato, in tema di
sinistri derivanti dalla circolazione stradale, che l’apprezzamento del
giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica
dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei
Ric. 2017 n. 08940 sez. M3 – ud. 19-06-2018
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In particolare, la Corte di merito ha riconosciuto ai danneggiati la

veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla
loro eventuale gr42.duazione, al pari 4ell’accertamento da’esistenza o
dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli
soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto,

posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza,
correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le
altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028,
e 30 giugno 2015, n. 13421). Tale criterio vale anche in relazione
all’investimento di un pedone.
Nel caso specifico, la Corte di merito ha ricostruito la dinamica
dell’incidente, osservando come la responsabilità della vittima derivasse
da circostanze obiettive, quali la pericolosità di un attraversamento
stradale compiuto in ora notturna e in una strada priva di illuminazione
pubblica.
A fronte di tale motivazione, il Motivo in esame non fa che riproporre
il contenuto delle deposizioni testimoniali e dei riscontri circa
l’effettiva collocazione del luogo dell’incidente, in tal modo
risolvendosi nella sollecitazione ad un nuovo e non consentito esame
del merito.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art.
360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa
applicazione dell’art. 1226 cod. civ., nonché omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia
oggetto di discussione tra le parti.
Secondo i ricorrenti,a la Corte d’appello avrebbe errato nel ridurre nella
misura del

l’entità della liquidazione del danno in considerazione del

vincolo affettivo non strettissimo esistente tra le parti.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Ric. 2017 n. 08940 sez. M3 – ud. 19-06-2018
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che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento

La Corte d’appello — dopo aver ricordato che, secondo le tabelle in uso
presso il Tribuna di Roma, la liqdazione dei dannis.,in favore dei
familiari adulti e non conviventi poteva essere ridotta fino ad un terzo
— ha condiviso la valutazione, compiuta dal Giudice di primo grado in

metà.
Rispetto a tale motivazione, la doglianza è inammissibile perché, anche
prescindendo dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine al valore
privilegiato delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, non è
autosufficiente in ordine alla produzione delle tabelle romane, per cui
questa Corte non è posta in condizione di vagliare la fondatezza della
censura.
3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360,
primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa
applicazione di norme di diritto, nonché omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia
oggetto di discussione tra le parti.
La doglianza ha ad oggetto il rigetto della domanda di risarcimento del
danno patrimoniale.
3.1. Il motivo è inammissibile.
La Corte d’appello, condividendo la valutazione compiuta dal
Tribunale, ha ritenuto che non fosse stato dimostrata dagli attori
l’effettiva privazione, in conseguenza della morte della. Skora, di utilità
economiche di cui essi beneficiavano in precedenza e di cui avrebbero
beneficiato ragionevolmente in futuro. Ha aggiunto la Corte che, per
ciò che riguarda il convivente Jabbara, non vi era la prova effettiva
della possibilità di utilizzare una parte dei futuri guadagni della vittima
in suo favore.

Ric. 2017 n. 08940 sez. M3 – ud. 19-06-2018
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via equitativa, per cui la decurtazione doveva essere nella misura della

Si tratta, come si vede, di una valutazione del materiale probatorio non
,suscettibile di ries,ame in sede di legittimità; il che è., confermato,
d’altronde, dal fatto che il motivo in esame non fa che riproporre il
contenuto delle deposizioni testimoniali che attesterebbero l’esistenza

esame del merito.
4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360,
primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa
.applicazione di norme di diritto, nonché omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia
oggetto di discussione tra le parti.
Sostengono i ricorrenti che la domanda di risarcimento del danno iure
hereditatis non doveva essere rigettata, perché la vittima aveva
certamente compreso la gravità dell’incidente e l’approssimarsi della
sua morte, per cui tale danno doveva essere risarcito agli eredi.
4.1. 11 motivo non è fondato.
Da un punto di vista dell’affermazione in diritto, la sentenza
impugnata è in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte,
ribadita dalle Sezioni Unite nella sentenza 22 luglio 2015, n. 15350.
Quanto all’accertamento in fatto circa il momento della morte e la
possibilità o meno per la vittima di percepire l’imminenza della fine, la
Corte d’appello ha affermato che la vittima era deceduta
nell’immediatezza del sinistro, per. cui il diritto al risarcimento non
poteva considerarsi maturato. Si tratta di un accertamento di merito
non più rivedibile in questa sede.
5. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale pronuncia segue la condanna dei ricorrenti, in solido, al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in
conformità ai parametri introdotti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Ric. 2017 n. 08940 sez. M3 – ud. 19-06-2018
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di un danno patrimoniale, sollecitando un diverso e non consentito

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44

Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del
30., maggio 2002, n.,,115, per il versaiziento, da parte 4i
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.

La Corte /getta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento
delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi curo
4.000, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di
legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile —3, il 19 giugno 2018.
Il Presidente
• OLA

ain

P.Q.M.

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