Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19909 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 23/09/2020), n.19909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6887-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE

ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI,

47, presso lo studio dell’avvocato SILVIA LUCANTONI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ARMANDO TURSI,

MARIALUCREZIA TURCO, ANGELO PANDOLFO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 955/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 17/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

con sentenza pubblicata in data 17/8/2017 la Corte d’appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto dall’Inps contro la sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta da M.G., aveva dichiarato insussistente l’obbligo del ricorrente di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione degli esercenti attività commerciali tenuta dall’INPS in relazione all’attività svolta di produttore diretto o libero di assicurazioni per conto di Alleanza assicurazioni S.p.A.;

avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura;

l’agente ha resistito con controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

il controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

con l’unico motivo, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, (conv. con L. n. 326 del 2003), in relazione alla L. n. 613 del 1966, art. 1, L. n. 160 del 1975, art. 29, e L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 202, D.L. n. 88 del 1989, art. 49, comma 1 per avere la Corte di merito ritenuto che l’obbligo di iscrizione presso la Gestione commercianti sussisterebbe soltanto per i produttori il cui rapporto si sia instaurato con un’agenzia di assicurazioni e non anche per coloro che svolgono l’attività in virtù di un rapporto costituito direttamente con la compagnia di assicurazioni;

il motivo è manifestamente infondato, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018);

tale principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da questa Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018);

deve aggiungersi che la corte territoriale ha accertato che il ricorrente non appartiene alla categoria dei produttori del IV gruppo, in mancanza degli elementi tipici di questa figura professionale, così come ha ritenuto non provata la partecipazione personale, da parte del ricorrente appellato, al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, necessaria per la sua iscrizione nella gestione commercianti;

tali accertamenti in fatto non risultano adeguatamente censurati, dovendo peraltro ribadirsi che la concreta indagine relativa ai caratteri delle attività rispettivamente proprie dei produttori del terzo o del quarto gruppo va condotta considerando che le medesime attività divengono significative, ai fini dell’obbligo all’iscrizione alla gestione commercio, solo se rese in favore di agenzie e sub agenzie (in tal senso, Cass. n. 1768/2018, cit.);

il ricorso, pertanto, va rigettato;

sussistono ragioni per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità in considerazione del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito al tempo della proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 30554 del 2018, cit.);

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020

 

 

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