Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19909 del 22/09/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 19909 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 5426-2009 proposto da:
CONDOMINIO VIA PIRONTI 35/A DI AVELLINO 92030480641,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA4 DELLE MILIZIE
34, presso lo studio dell’avvocato SERGIO DE FELICE,
rappresentato e difeso dagli avvocati PREZIOSI
CLAUDIO, PALLADINO ALFONSO;
– ricorrente

2014
1643

contro

CONDOMINIO VIA PIRONTI 35 DI AVELLINO 92041240646;
– intimato –

avverso 1a sentenza n. 527/2008 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 22/09/2014

-

di NAPOLI, depositata il 12/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/06/2014 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito l’Avvocato DE FELICE Sergio con delega
depositata in udienza dell’Avvocato PALLADINO Alfonso,
difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento
delle difese in atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

\

Svolgimento del processo
Il Condominio in Avellino, via Pironti 35/A, con atto
di citazione notificato il 21.9.95, conveniva in giudizio

va la conferma del provvedimento cautelare ex art. 700
c.p.c., emesso il 2.8. 95, con cui il giudice designato
del Tribunale di Avellino, su ricorso di esso attore, aveva . autorizzato l’attraversamento del fondo del condominio convenuto, con le condutture del gas metano, dalla via pubblica all’ingresso del fabbricato del condominio attore; chiedeva, inoltre, che fosse accertato il diritto dello stesso di attraversare il fondo del condominio
convenuto utilizzando la strada privata ed il muro di
contenimento, in virtù dell’art. 1102 c.c. ed, in via subordinata, che fosse riconosciuto il diritto del condominio attore all’attraversamento della strada privata di
cui alla transazione 28.5.1959 con tutte le reti dei servizi pubblici essenziali, in forza del ” diritto di accesso”
convenuto con la transazione stessa ,stipulata dai danti
causa dei condomini del condominio di via Pironti 35A
con la Cooperativa Edilizia Hirpus, dante causa del condominio convenuto.
Si costituiva in giudizio il condominio di via Pironti 35
chiedendo la revoca di detto provvedimento cautelare sostenendo nel merito che, in base ai titoli, la strada su

il Condominio di via Pironti n. 35 in Avellino e chiede-

..

cui i condomini del condominio attore esercitavano la
servitù di passaggio pedonale e con autovetture fino al
proprio fabbricato, ricadeva nel cortile di proprietà di

c.c., considerato, inoltre, che il diritto di accesso previsto nell’atto di transazione 28.5.1959 era limitato al
passaggio pedonale e con autoveicoli; in via riconvenzionale chiedeva il risarcimento dei danni ed il pagamento dell’indennità di cui all’art. 1053 c.c., stante
l’ampliamento della servitù derivante dal passaggio di
dette condutture. Con sentenza 29.10.2003 il G.U. del
Tribunale di Avellino rigettava le domande del condominio attore e dichiarava inefficace l’ordinanza 2.8.1995.
Il Condominio soccombente di via Pironti 35/A proponeva appello cui resisteva il condominio appellato. Con
sentenza depositata il 12.2.2008 la Corte di Appello di
Napoli dichiarava la nullità della sentenza di primo
grado e rimetteva la causa al Tribunale di Avellino, ex
art. 354 c.p.c., per omessa integrazione del contraddittorio; dichiarava compensate le spese del grado.
Osservava che il diritto azionato dal condominio attore,
incideva sui diritti dominicali ( sulla strada e sul muro
predetti) di ciascuno dei singoli condomini del condominio appellato e comportava la necessità della loro
presenza nel giudizio di primo grado.

,

2

esso convenuto, sicché non era applicabile l’art. 1102

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il
Condominio di via Piron.ti 35/A, formulando tre motivi
illustrati da successiva memoria.

Motivi della decisione
Il ricorrente deduce:
1) violazione e falsa applicazione delle disposizioni sui
limiti devolutivi dell’appello, del giudicato interno ex
art. 2909 c.c. e degli artt. 102-324-346 e 354 c.p.c.;
omesso esame delle risultanze processuali indicate nella
sentenza di primo grado, escludenti la necessità della integrazione del contraddittorio; in particolare, il Tribunale aveva respinto l’eccezione del Condominio convenuto in ordine al difetto di legittimazione attiva e passiva degli amministratori condominiali, affermando che
la controversia riguardava l’esistenza e l’estensione della servitù, in difetto di domanda volta ad ottenere la rimozione delle opere comuni; tale questione era da ritenersi coperta dal giudicato, non avendo il convenuto
proposto su tale capo della decisione appello incidentale sicché la sentenza della Corte di Appello andava annullata;
2)violazione del principio del giudicato interno e falsa
applicazione degli artt. 1102 e 2909 c.c. nonché degli
artt. 102-112-324-346 e 354 c.p.c sui limiti di cognizione

3

Il condominio intimato non ha svolto attività difensiva.

dell’appello;

motivazione

erronea

ed

illogica-

sull’annullamento della sentenza di primo grado ed omesso esame delle risultanze processuali emergenti dalla

considerato che l’attore aveva espressamente rinunciato
alla domanda concernente l’utilizzo della strada, quale
bene comune ex art. 1102 c.c. e, quanto alla domanda riconvenzionale( rimozione delle opere), era precluso al
giudice di appello mutarne di ufficio la qualificazione
giuridica operata dal giudice di primo grado;
3)violazione e falsa applicazione

degli artt. 100-102-

324-346 e 354 c.p.c. in relazione all’interesse ad agire e
contraddire ed all’effetto devolutivo dell’appello; violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 100102-112-324-346 e 354 c.p.c.; omesso esame di punti decisivi ai fini dell’esclusione della integrazione del contraddittorio; la Corte di merito aveva omesso di rilevare
la rinuncia alla domanda di proprietà comune della
strada e del muro e l’accertata acquiescenza, da parte del
condominio appellato, all’installazione sul proprio suolo delle tubature di gas metano; in difetto di gravame
sul punto e di domanda di rimozione delle opere in questione tale accertamento doveva, quindi, ritenersi coperto dal giudicato.
Il ricorso è fondato.

4

sentenza del Tribunale; la Corte di appello non aveva

La declaratoria di nullità della sentenza impugnata per
omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di
ciascuno dei singoli condomini, è errata, in quanto il

dell’art. 1131, secondo comma cod.civ.,la legittimazione
passiva dell’amministratore del condominio a resistere
in giudizio, ha portata generale in quanto estesa ad ogni
interesse condominiale e sussiste, pertanto, anche un ordine ad azioni di natura reale relative alle parti comuni
dell’edificio, promosse contro il condominio, senza che
sia necessaria la partecipazione al giudizio di tutti i condomini(Cass. n. 22886/2010;n. 28141/2013).
Contrasta, quindi, con la gm121 giurisprudenza di questa detta declaratoria di nullità della sentenza di primo
grado, posto che il condominio convenuto aveva resistito in giudizio, in persona dell’amministratore condominiale, con la conseguenza che la sua presenza in giudizio
escludeva la necessità del litisconsorzio necessario nei
confronti di tutti i condomini, contrariamente a quanto
affermato dal giudice di appello sull’erroneo rilievo
che il diritto azionato dal condominio stesso incideva
sui diritti dominicali di ciascuno dei singoli condomini
e ne comportava la necessaria partecipazione al giudizio.
Alla stregua di quanto osservato il ricorso va accolto
con conseguente cassazione della sentenza impugnata e

giudice di appello non ha considerato che, ai sensi

rinvio alla Corte di Appello di Napoli che dovrà adeguarsi a detto principio di diritto ed esaminare le questioni
di merito sollevate nel giudizio di appello.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata
e rinvia alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma il 20.6.2014

P.Q.M.

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