Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19909 del 09/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 07/04/2017, dep.09/08/2017), n. 19909
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 65/2016 proposto da:
G.H., elettivamente domiciliato in ROMA, V. SARDEGNA 29,
presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, rappresentato e
difeso dagli avvocati ALESANDRO CRASTA e SILVIO FERRARA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 02/11/2015;
R.G. 15122/15 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere D.ssa. MAGDA CRISTIANO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che:
Il Tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento di trattenimento presso il locale C.I.E. del cittadino tunisino G.H., emesso dal Questore ai sensi del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 3.
Il giudice del merito ha rilevato: che G., oltre ad essere stato condannato per reati contro il patrimonio, nel corso della sua permanenza in Italia aveva tenuto comportamenti violenti, che dimostravano la sua pericolosità sociale; che, per contro, l’istanza di protezione internazionale era stata avanzata sulla scorta di ragioni palesemente generiche; che, dunque, era fondato il convincimento che, nel periodo occorrente per l’esame della domanda, lo straniero potesse tornare in clandestinità e reinserirsi in un ambiente criminale.
Il decreto è stato impugnato da G.H. con ricorso per cassazione notificato al Ministero dell’Interno.
Il ricorrente ha ricevuto tempestiva notifica della proposta di definizione e del decreto di cui all’art. 380 bis c.p.c., ed ha depositato memoria.
Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.
Attesa la novità delle questioni trattate e dovendosi altresì verificare se debba o meno essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Questura.
PQM
la Corte rimette la causa all’udienza pubblica della Prima Sezione Civile.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017