Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19909 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/10/2016, (ud. 20/09/2016, dep. 05/10/2016), n.19909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7638/2012 proposto da:

S.M.L., nq di erede del defunto S.L.,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE FISCHIONI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUIGI FERRAJOLI giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 227/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 02/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato FISCHIONI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto del (OMISSIS), registrato il (OMISSIS), S.M.L. e S.G. acquistavano terreni agricoli dichiarando di volersi avvalere dei benefici fiscali previsti dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 1, per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina. L’Agenzia delle entrate notificava avviso di liquidazione con cui revocava l’agevolazione in quanto i contribuenti non avevano provveduto, entro i tre anni dalla registrazione dell’atto, a presentare il certificato definitivo attestante la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare delle agevolazioni tributarie. Proposto ricorso da parte dei contribuenti, la Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo lo accoglieva e la sentenza, sull’appello dell’Agenzia delle entrate, era riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia. Osservavano i giudici di appello che dalla mancata produzione, nei tre anni successivi alla registrazione dell’atto di compravendita, del certificato definitivo previsto dalla L. n. 604 del 1954, art. 1, attestante il possesso dei requisiti richiesti per fruire dell’agevolazione tributaria, derivava la revoca dell’agevolazione.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione S.M.L., anche nella qualità di erede del deceduto S.G., svolgendo tre motivi. Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

3. Con il primo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 18, comma 2 e alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 4. Sostiene la ricorrente che gli acquirenti avevano dichiarato, nell’atto notarile di compravendita, di possedere i requisiti necessari per il godimento delle agevolazioni fiscali ed avevano allegato certificato rilasciato dall’INPS attestante il possesso della qualifica di coltivatori diretti sin dalla data del (OMISSIS). Ne conseguiva che il requisito soggettivo previsto dalla norma per accedere ai benefici fiscali risultava soddisfatto e la pubblica amministrazione, essendo in possesso del documento attestante la qualifica di coltivatore diretto, non avrebbe potuto legittimamente richiedere la produzione del medesimo documento ai contribuenti, giusta quanto disposto dalle norme di cui alla L. n. 241 del 1990 e L. n. 212 del 2000.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 604 del 1954, art. 4 e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7. Sostiene la ricorrente che, pur non avendo la parte assolto all’onere formale del deposito del documento attestante la qualifica di coltivatore diretto, il giudice tributario era tenuto comunque ad accertare autonomamente l’esistenza dello status di coltivatore diretto.

5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 4. Sostiene la ricorrente che tale norma prevede che all’imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. Nel caso di specie l’INPS aveva rilasciato il certificato di iscrizione dei ricorrenti già dal (OMISSIS) sicchè, considerata la sostanziale assimilabilità tra lo status di coltivatore diretto e quello di imprenditore agricolo professionale, doveva ritenersi spettante il diritto all’agevolazione richiesta.

6. Osserva la Corte che il terzo motivo di ricorso è fondato, ancorchè per ragioni parzialmente diverse da quelle esposte dalla ricorrente. Invero, come già affermato dalla Corte di legittimità (Sez. 5, Sentenza n. 16071 del 26/06/2013) il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, comma 4, ha esteso anche all’imprenditore agricolo professionale (IAP) i benefici fiscali di cui alla L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 1, già previsti per la piccola proprietà contadina, senza richiedere altresì la sussistenza in capo a detto imprenditore delle condizioni di cui alla cit. L. n. 604, art. 2, n. 1, trattandosi di requisiti dettati per il solo coltivatore diretto e incompatibili con la nuova figura professionale che il legislatore intende incentivare; ne consegue che, per il beneficio menzionato, non è necessario il certificato rilasciato dall’Ispettorato provinciale agrario da produrre, a pena di decadenza, all’Amministrazione finanziaria entro il termine triennale dalla registrazione dell’atto. Ed invero il legislatore, con il D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 4, secondo cui “All’imprenditore agricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto”, ha inteso riconoscere a favore dell’imprenditore agricolo professionale (IAP) un’agevolazione del tutto nuova, differente da quella prevista a favore del coltivatore diretto, avente la funzione di promuovere la nuova imprenditoria agricola; un’agevolazione che, perciò, prescinde dai requisiti in precedenza da certificare, come si evince dall’incompatibilità degli stessi rispetto all’imprenditore agricolo professionale (IAP). Ne consegue che la funzione dell’incentivo allo sviluppo della più moderna impresa agricola non può ritenersi esser subordinato all’esistenza, da certificare, di requisiti che, nella sostanza, la neghino.

Al lume di tale principio si impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, in diversa composizione, affinchè accerti, provvedendo anche sulle spese di questo giudizio di legittimità, se i contribuenti fossero in possesso della qualifica di imprenditori agricoli professionali alla data della stipula dell’atto notarile di acquisto, sola condizione richiesta per la fruizione dell’agevolazione prevista dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 1.

Il primo ed il secondo motivo rimangono assorbiti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso della contribuente cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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