Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19908 del 29/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/09/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 29/09/2011), n.19908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21470/2007 proposto da:

T.P., T.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato

RIZZO Roberto, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

e sul ricorso 22273/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’Avvocato ALLEGRA GAETANA, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

T.P., T.F.;

– intimati –

e sul ricorso 23411/2007 proposto da:

T.P., T.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato

RIZZO ROBERTO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 304/2006 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 21/07/2006 R.G.N. 556/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/06/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO; udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per

delega ALLEGRA GAETANA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Enna, ritualmente notificato, T.P., assunto dalla società Poste Italiane s.p.a. con contratto a tempo determinato dal 12 ottobre 1999 al 31 dicembre 1999, e T.F., assunto dalla società predetta dal 1 giugno al 30 ottobre 1999, entrambi per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, rilevavano la illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti in questione di talchè, essendo state le assunzioni illegittime, i contratti si erano convertiti in contratti a tempo indeterminato. Chiedevano pertanto che, previa dichiarazione di illegittimità del termine apposto ai predetti rapporti di lavoro, fosse dichiarata l’avvenuta trasformazione degli stessi in contratti a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno.

Con sentenza n. 101/05 in data 16.3.2005 il Tribunale adito rigettava la domanda, ritenendo la persistente efficacia temporale dell’accordo integrativo del 25.9.1997, e quindi la legittimità dei contratti a termine stipulati dalla società Poste Italiane anche successivamente al 30.4.1998; escludeva l’esigenza che nel singolo contratto di lavoro fossero specificamente individuate le esigenze eccezionali che giustificassero l’apposizione del termine in concreto.

Avverso tale sentenza proponevano appello i lavoratori lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo; e proponeva altresì appello incidentale la società Poste Italiane lamentando la violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, per avere il Tribunale di Enna argomentato su questioni non introdotte dalle richieste delle parti.

La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza in data 12.7/21.7.2006, rigettava entrambe le impugnazioni.

La Corte territoriale tra l’altro rilevava che gli appellanti, assumendo la violazione del termine previsto dall’accordo collettivo del 25.9.1997 per la stipula dei contratti a termine, avevano introdotto tardivamente nel thema decidendum un motivo di nullità del contratto in realtà non sviluppato nel ricorso introduttivo del giudizio.

Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione T. P. e T.F. con tre motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso la società intimata, che propone ricorso incidentale affidato a due motivi.

I lavoratori resistono a loro volta con controricorso (erroneamente iscritto con un terzo numero di R.G.).

La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Preliminarmente va disposta la riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c. dei due ricorsi perchè proposti avverso la medesima sentenza.

Col primo motivo di ricorso i ricorrenti principali lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c; violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3); omessa motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (della cessazione dell’efficacia dell’ipotesi collettiva richiamata nei contratti a pretesa giustificazione dei termini con conseguente nullità di questi ultimi in assenza di deroga) (art. 360 c.p.c., n. 5).

In particolare i lavoratori al riguardo in sostanza rilevano che tale deduzione (con riferimento al primo termine di efficacia dell’accordo 25.9.1997 fissato per il 31.1.1998) era già contenuta nel ricorso introduttivo di primo grado e che la società, nel costituirsi in giudizio, aveva sostenuto la natura meramente “ricognitiva” degli accordi attuativi dell’accordo del 1997, tesi poi condivisa dal primo giudice che, pertanto, aveva respinto la domanda.

I ricorrenti principali formulano, poi, i seguenti quesiti di diritto: “1) costituiscono domande nuove in appello, inammissibili ai sensi dell’art. 345 c.p.c., quelle caratterizzate da diverso petitum o diversa causa petendi rispetto a quelli che hanno costituito oggetto del giudizio di primo grado? 2) il giudice ha l’obbligo di pronunciarsi sull’intera domanda (e sulla relativa eccezione) proposta dalle parti?”.

Osserva preliminarmente il Collegio che nella fattispecie va applicato l’art. 366 bis c.p.c., ratione temporis, trattandosi di ricorso avverso sentenza depositata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, ed anteriore all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009.

Orbene l’art. 366 bis c.p.c., “nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi di ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dai numero 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dieta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui a n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione” (v. Cass. 25.2.2009 n. 4556).

In particolare il quesito di diritto, in sostanza, deve integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7.4.2009 n. 8463) e “deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile” (v. Cass. 30.9.2008 n. 24339).

Peraltro è inammissibile non solo il motivo nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente in relazione alla illustrazione del motivo stesso, o rispetto al decisum (v. Cass. S.U. 29.10.2007 n. 22640), “ovvero sia formulato in modo implicito, sì da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto; od, infine, sia formulato in modo del tutto generico” (v. Cass. S.U. 28.9.2007 n. 20360; Cass. S.U. 5.2.2008 n. 2658).

Nell’ipotesi, poi, prevista dall’art. 360 c.p.c., n. 5, come pure è stato precisato e va qui nuovamente enunciato, “l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione” e “la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo al quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità” (v. Cass. S.U. 1.10.2007 n. 20603, Cass. 20.2.2008 4309). Tale sintesi deve essere “evidente ed autonoma” – v. Cass. 30.12.2009 n. 27680, Cass. 7.4.2008 n. 8897, Cass. S.U. 1.10.2007 n. 20603, Cass. 18.7.2007 n. 16002 – e non può essere ricavata implicitamente dall’esposizione complessiva del motivo stesso.

Orbene nel caso in esame i quesiti di diritto risultano del tutto astratti e generici, privi di riferimenti al decisum della sentenza impugnata ed assolutamente inidonei a circoscrivere la decisione delle questioni specifiche sollevate con il complesso motivo.

Del pari, con riguardo alla censura di omessa motivazione, nel caso in esame, manca una chiara autonoma sintesi dei fatti in relazione ai quali la motivazione si assume carente con la indicazione delle relative ragioni.

Del resto sul punto la Corte di merito ha fornito un’ampia motivazione del tutto ignorata nei quesiti.

Il motivo va pertanto ritenuto inammissibile, con assorbimento della questione relativa alla asserita ulteriore inammissibilità sollevata dalla società controricorrente.

Con il terzo motivo, che segue il primo in ordine logico, i ricorrenti principali, denunciando violazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 3 e art. 1362 c.c., e segg., e degli accordi collettivi integrativi del c.c.n.l. 1994 intervenuti in data 25.9.1997 e 16.1.1998, in sostanza ribadiscono che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito, la società avrebbe dovuto fornire la prova relativa all’obiettiva esistenza delle condizioni che legittimavano l’apposizione del termine con riferimento alla effettiva situazione invocata e all’assunzione de qua e non semplicemente alla dichiarazione della astratta previsione contrattuale contenuta nell’atto scritto di apposizione del termine, così correttamente dovendo interpretarsi la ipotesi collettiva, che prevede un “prius”, rappresentato dalla fase di riorganizzazione dell’impresa, ed un “posterius” consistente nelle esigenze eccezionali che giustifichino la apposizione del termine in concreto.

I lavoratori, poi, in tali specifici sensi, formulano i relativi quesiti di diritto che, alla luce dei principi sopra richiamati, risultano conferenti e idonei a circoscrivere la decisione delle questioni sollevate.

Il motivo (che, peraltro, non investe specificamente la legittimità della previsione astratta contenuta nell’accordo del 25.9.1997, la quale non è più in discussione) risulta infondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha costantemente affermato, con specifico riferimento alle assunzioni a termine di dipendenti postali previste dall’accordo integrativo 25.9.1997, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 (v. fra le altre Cass. 26.7.2004 n. 14011, Cass. 7.3.2005 n. 4862, Cass. 8.7.2009 n. 15981), che l’attribuzione alla contrattazione collettiva del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine, rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità non solo di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali ma anche di provare la sussistenza del nesso causale fra le mansioni in concreto affidate e le esigenze aziendali poste a fondamento dell’assunzione a termine.

In tali sensi risultando confermato il rigetto della domanda, a seguito della inammissibilità del primo motivo del ricorso principale e del rigetto del terzo, resta assorbito l’esame del secondo motivo, rivolto contro la ulteriore affermazione della impugnata sentenza riguardante, comunque, la risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito.

Parimente poi, il mancato accoglimento del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato avanzato dalla società.

Infine, in considerazione delle pregresse incertezze sulla nozione di quesito di diritto, specie in relazione alla complessità delle censure, ricorrono giusti motivi (ex art. 92 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis) per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale, rigetta il terzo, assorbito il secondo;

dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011

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