Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19908 del 29/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19908 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso 27135-2011 proposto da:
COSMAR SRL 02219830920 in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. VAVENum
ANTONIO, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro

PARTECIPAZIONI E STRATEGIE SRL – già Studi Riuniti Srl,
MANUFATTI MEDITERRANEI SRL – già SOIL Industrie Sri;
– intimate –

avverso la sentenza n. 429/2010 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI del 13.7.2010, depositata il 13/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

Data pubblicazione: 29/08/2013

È presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA.

Svolgimento del processo
I. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art.

pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, sul ricorso
avverso la sentenza della corte di appello di Cagliari n. 429 del 13.9.10:
«1. — La Cosmar srl ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione
della sentenza in epigrafe indicata, intervenuta sul giudizio di
accertamento dell’obbligo del terzo intrapreso da Studi Riuniti srl (poi
Partecipazioni e Strategie srl) nei confronti della sua debitrice
Manufatti Mediterranei srl e della terza debitrice, odierna ricorrente,
Cosmar srl. Non svolgono attività difensive in questa sede le intimate.
2. — Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio — ai sensi degli
artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla
disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. — per essere ivi dichiarato
inammissibile, per quanto appresso indicato.
3. — La ricorrente si duole: con un primo motivo (di “violazione del
combinato disposto dall’art. 2495 c.c., come modificato dall’art. 4 del
d.lvo n. 6 del 2003 e dell’art. 299 c.p.c.”), della prosecuzione del
processo nei confronti della Manufatti Mediterranei srl in liquidazione,
nonostante la sua cancellazione dal Registro delle Imprese in corso di
causa (il 20.7.07); con un secondo (di “violazione dell’art. 547/549
c.p.c. contenuto della dichiarazione — autonomia del giudizio di
accertamento del debito rispetto all’azione di esecuzione”),
dell’erroneità della mancata decisione sull’estinzione per avvenuto
pagamento del debito del terzo nel corso del giudizio di accertamento.
4. — Peraltro, la ricorrente propone il ricorso per cassazione con atto
spedito per la notifica il 28.10.11, in relazione ad una sentenza
Ric. 2011 n. 27135 sez. M3 – ud. 03-07-2013
-2-

380-bis cod. proc. civ. e datata 5.12.12, regolarmente comunicata al

pubblicata il 13.9.10: e, pertanto, oltre il termine massimo ordinario di
un anno di cui all’art. 327 cod. proc. civ., al quale, per consolidata
giurisprudenza, non si applica la sospensione dei termini processuali in
periodo feriale (per tutte: Cass. 25 gennaio 2012, n. 1030; Cass., ord. 24

settembre 2009, n. 20115; Cass., ord. 6 giugno 2008, n. 15010; Cass. 25
maggio 2007, n. 12250; Cass. 31 gennaio 2006, n. 2140; Cass., ord. 20
febbraio 2003, n. 2627; Cass. Sez. Un., 19 ottobre 1998, n. 10369). In
particolare, l’esenzione dalla sospensione feriale si applica pure al
termine per proporre ricorso per cassazione: il principio sancito dalla
L. n. 742 del 1969, art. 3 secondo cui talune cause non sono sottoposte
a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito
all’intero corso del procedimento, sicché esso ha indiscutibilmente
riferimento anche ai termini per proporre ricorso per cassazione; la
norma citata, invero, anche nella parte in cui richiama l’art. 92
dell’ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a controversie che
abbiano una determinata natura (tale, cioè, da giustificare l’esigenza di
una sollecita trattazione), e non già all’organo giudiziario presso il quale
pende la controversia medesima (giurisprudenza consolidata; v., tra le
altre: Cass., ord. 6 febbraio 2004, n. 2342; Cass., ord. 18 gennaio 2006,
n. 818; Cass. 2 marzo 2010, n. 4942; Cass. 1 febbraio 2011, n. 2345;
Cass. 14 ottobre 2011, n. 21292; Cass., ord. 6 aprile 2012, n. 5603;
Cass., ord. 20 luglio 2012, n. 12738).
5. — Il ricorso è pertanto irrimediabilmente inammissibile e si propone
di adottare la relativa declaratoria».

Motivi della decisione
II. Non sono state presentate conclusioni scritte, né le parti hanno
depositato memoria o chiesto di essere ascoltate in camera di consiglio.
III. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di
Ric. 2011 n. 27135 sez. M3 – ud. 03-07-2013
-3-

ottobre 2011, n. 22020; Cass., ord. 25 ottobre 2010, n. 21853; Cass. 18

consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto
esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le
conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha
ritualmente mosso alcuna critica osservazione.

va dichiarato inammissibile, ma non vi è luogo a provvedere sulle
spese del giudizio di legittimità, non avendo le controparti svolto qui
alcuna attività difensiva.

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
civile, addì 3 luglio 2013.

Il Presidente

IV. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso

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