Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19908 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19908 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

ORDINANZA
sul ricorso 17629-2017 proposto da:
MORONI MARCO, elettivamente domiciliato in RONIA, VIA
ALCIDE DE GASPERI 21, presso lo studio dell’avvocato MATTIA
RICCI, rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO MAR.CONI;
– ricorrente contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;
– intimata avverso la sentenza n. 884/2016 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 07/06/2016;

Data pubblicazione: 27/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI

ALESSANDRO SCARANO.

Ric. 2017 n. 17629 sez. M3 – ud. 08-05-2018
-2-

Rg.17629/2017

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7/6/2016 la Corte d’Appello di Firenze ha
dichiarato inammissibile -perché tardivo- il gravame interposto dal
sig. Marco Moroni, in relazione alla pronunzia Trib. Grosseto n.
206/2008, di rigetto della domanda proposta nei confronti del sig.

Assicurazioni s.p.a.- di condanna al risarcimento dei sofferti danni
patrimoniali e non patrimoniali in conseguenza di sinistro stradale
avvenuto tra il suo ciclomotore e l’autovettura di quest’ultimo, il
18/8/2001 a Castiglione della Pescaia.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito
il Moroni propone ora ricorso per cassazione affidato a un unico
motivo, illustrato da memoria.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo il ricorrente denunzia la «violazione o falsa
applicazione» dell’art. 281 sexies c.p.c. e dell’art. 327 c.p.c., in
riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto il
termine ex art. 327 c.p.c. decorrente dalla lettura del dispositivo in
udienza anziché dalla «pubblicazione della sentenza, divenuta
completa in ogni sua parte, alla quale si deve necessariamente
addivenire posto che essa è la inevitabile conclusione della decisione
presa in udienza all’esito della lettura del solo dispositivo>›,
Lamenta che tale soluzione «finisce p,er porsi in contrasto con
alcuni principi basilari del diritto processuale e con il tenore letterale
della norma», nonché per avallare «teorie palesemente in
contrasto con l’ordinamento quali quelle per cui la sentenza potrebbe
esistere senza parte motiva», confliggendo «con le tutele
comunque apprestate dalle norme regolatrici della materia, al punto
3

Davide Persinelli e della sua compagnia per la r.c.a. -UnipolSai

Rg. 17629/2017

tale da ritenere lecito comprimere e limitare il diritto di impugnazione
imponendo il decorso del relativo termine in un periodo di tempo in
cui lo stesso non poteva essere esercitato, essendo sconosciuto il
contenuto dell’atto contro il quale articolare le ragioni di censura».
Il ricorso è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c.

pronunziata a norma dell’art. 281

sexies c.p.c., con lettura del

dispositivo in udienza ma senza contestuale motivazione, benché
viziata, in quanto non conforme al modello previsto dalla norma,
conserva la sua natura di atto decisionale, dovendo escludersi la
relativa conversione in valida sentenza ordinaria per essersi
consumato il potere decisorio del giudice al momento della sua
pubblicazione.
Ne consegue che il termine lungo per l’impugnazione decorre
dalla sottoscrizione del verbale d’udienza, “ex lege” equiparato alla
pubblicazione della sentenza, restando viceversa irrilevante, anche ai
fini della tempestività dell’impugnazione, la successiva ed irrituale
pubblicazione della motivazione, in quanto estranea alla struttura
dell’atto processuale ormai compiuto (v. Cass., 23/3/2016, n. 5689;
Cass., 31/8/2015, n. 17311; Cass., 30/3/2015, n. 6394).
Orbene, nell’affermare che, essendosi «nel caso di specie …
pronunciata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., il termine per
l’impugnazione non può farsi decorrere dal giorno del deposito della
motivazione, ma deve Farsi decorrere dal momento decisorio, unico
momento suscettibile di dettare regole del caso concreto e
suscettibile di passare in giudicato», del suindicato principio la corte
,

di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta
applicazione.
Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di
cassazione non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
4

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la sentenza

Rg. 17629/2017

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, del d. P. R. 30 maggio 2002, n.
115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da

unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.

Roma, 8/5/2018

parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo

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