Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19908 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 23/09/2020), n.19908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6884-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO

MARITATO, EMANUELE E ROSE ANTONINO SGROI;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI

47, presso lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ARMANDO TURSI,

MARIALUCREZIA TURCO, SILVIA LUCANTONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 958/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 18/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza pubblicata in data 18/8/2017 la Corte d’appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto dall’Inps contro la sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta da C.R., aveva dichiarato insussistente l’obbligo della ricorrente di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione degli esercenti attività commerciali tenuta dall’INPS in relazione all’attività svolta di produttore diretto o libero di assicurazioni per conto di Alleanza assicurazioni S.p.A.;

avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura;

l’agente ha resistito con controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

la controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

preliminarmente, la controricorrente ha dato atto di aver aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193 del 2016, art. 6 e ha prodotto la comunicazione da parte di Equitalia delle somme dovute e della ricevuta del versamento dell’importo della prima rata; ha chiesto quindi che sia dichiarata cessata la materia del contendere, con la condanna dell’Inps al pagamento delle spese del giudizio, considerato che la notifica del ricorso per cassazione è avvenuta successivamente al perfezionamento della adesione agevolata (avvenuto in data 24 luglio 2017);

la documentazione prodotta unitamente al controricorso e richiamata nella memoria non è stata contestata dal ricorrente;

va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Cass. 2/5/2019, n. 11.540; Cass. 3/10/2018, n. 24082 e 24083), secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato; nel caso in esame, parte resistente ha documentato la domanda di adesione alla definizione agevolata, l’avvenuta comunicazione dell’esattore ed anche il pagamento della prima rata, e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;

l’I.N.P.S. non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell’odierna adunanza, nulla eccependo in ordine alle circostanze e alla documentazione suindicata, sicchè deve presumersi che l’istituto concordi sulla verificazione di quanto emerge da detta documentazione;

risulta, dunque, evidenziata, secondo i principi indicati da Cass. n. 24083 del 2018 sopra citata, una fattispecie di estinzione ex lege del processo di cassazione per il verificarsi della fattispecie prevista dalla legge che regola l’adesione agevolata;

la situazione sostanziale resterà regolata dal contenuto dell’atto comunicato dall’esattore a seguito della dichiarazione di avvalimento della procedura di definizione agevolata, mentre l’eventuale anche parziale inadempimento determinerà la sua evoluzione nei termini indicati dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, richiamato in via di estensione temporale dal D.L. n. 148 del 2017, art. 1 conv. in L. n. 172 del 2017;

non è luogo a provvedere sulle spese perchè tanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore quanto in quello, come nella specie, di emersione della verificazione della fattispecie applicata in situazione in cui il debitore (o contribuente) risulti resistente (o intimato), non si debbono regolare le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione ex lege del presente giudizio. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020

 

 

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