Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19908 del 23/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 23/07/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 23/07/2019), n.19908
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14384-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO PER LA ZONA NORD DELL’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA
SICILIA ORIENTALE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1678/ 017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il
09/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Considerato che il contribuente ricorreva avverso una cartella di pagamento relativa al periodo d’imposta 2003 e l’Agenzia si difendeva assumendo che la cartella era stata emessa a seguito di controllo automatizzato;
che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso pur ritenendo che non vi fosse chiarezza circa la documentazione prodotta;
che la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile un motivo d’appello in quanto solo in fase d’appello l’agenzia ha contestato la documentazione prodotta;
che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre il contribuente non si costituiva.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 57, e dell’art. 115 c.p.c., in quanto in sede di appello sono inammissibili solo le eccezioni in senso stretto nuove, mentre è sempre consentito svolgere nuove argomentazioni che non vadano ad ampliare il thema decidendum, in quanto con l’appello l’Agenzia si è limitata a contestare la tesi, su cui si fondava l’appello introduttivo del contribuente, secondo cui gli importi richiesti con la cartella fossero stati già versati, osservando come la documentazione prodotta non fosse esaustiva;
ritenuto che il motivo è fondato in quanto nel processo tributario la parte resistente la quale, in primo grado, si sia limitata ad una contestazione generica del ricorso può rendere specifica la stessa in sede di gravame poichè il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non anche le mere difese, che non introducono nuovi temi di indagine (Cass. 23 maggio 2018, n. 12651): nella specie l’Agenzia, dopo una contestazione generica in primo grado della richiesta del contribuente in quanto la cartella sarebbe stata emessa tramite procedura automatizzata, ha in appello specificato tale contestazione, adattandola alla sentenza della CTP, lamentando la non esaustività della produzione documentale del contribuente, difesa che non amplia il thema decidendum perchè questo rimane pur sempre quello relativo alla debenza o meno da parte del contribuente della somma indicata nella cartella di pagamento, relativamente alla quale peraltro la stessa CTP aveva riconosciuto l’impossibilità di effettuare i necessari riscontri tra la cartella di pagamento e la documentazione prodotta, così dando adito alla più specifica contestazione effettuata in appello;
ritenuto pertanto che il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019